CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15642/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio detentivo originariamente irrogato in trattamento sanzionatorio pecuniario, ne ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura vizio di motivazione della sentenza impugnata limitatamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché volto a prefigurare una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv. 216260); Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che prospettano, rispettivamente, l'inconfigurabilità del fatto tipico di cui all'art. 612 cod. pen. quanto al profilo della idoneità intimidatoria del contenuto espressivo e l'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 6 - 7), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C