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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50329/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del 5 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui agli artt. 4 legge 110/1975 e 495 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla falsa applicazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto poggia su una circostanza di fatto esclusa dal giudice di secondo grado (si veda pag. 3 della motivazione del provvedimento impugnato in cui la Corte di Appello esclude la circostanza secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata ingannata dalla falsa dichiarazione resa dall'imputato) e che non è suscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli del 5 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità, di cui agli artt. 4 legge 110/1975 e 495 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla falsa applicazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto poggia su una circostanza di fatto esclusa dal giudice di secondo grado (si veda pag. 3 della motivazione del provvedimento impugnato in cui la Corte di Appello esclude la circostanza secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non sia stata ingannata dalla falsa dichiarazione resa dall'imputato) e che non è suscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 50329/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris