CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 15441/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Trieste.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14.7.2025, la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della decisione del Tribunale di Pordenone che aveva ritenuto lasussistenza della lett. b) del reato di cui all’art. 186 cod. strada, ha riqualificato ilfatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), ecomma 2-bis, cod. strada, come originariamente contestato, disponendo la revocadella patente di guida e la confisca del veicolo, e confermando nel resto lacondanna per guida in stato di ebbrezza, accertata con valori pari a 1,65 g/l e 1,55g/l a seguito di incidente verificatosi la sera del 4.12.2021.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, lamentando quanto segue.2.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, deducendoche la Corte territoriale ha proceduto alla riqualificazione del fatto in sensopeggiorativo senza disporre la necessaria rinnovazione della prova dichiarativa,pur essendo pervenuta a una diversa valutazione delle deposizioni dei testistata celebrata nelle forme camerali previste dal decreto-legge n. 137 del 2020,senza possibilità di interlocuzione sulla prospettiva di un aggravamento dellaqualificazione giuridica del fatto, prospettiva non preannunciata nemmeno nelleconclusioni scritte della Procura Generale, che chiedeva la conferma della sentenzadi primo grado.2.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, pererronea applicazione dell’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada e pertravisamento del fatto.Sostiene che la Corte d’Appello ha valorizzato indici sintomatici quali ilpresunto alito vinoso, l’atteggiamento euforico e la fuoriuscita autonoma delveicolo, ritenendoli compatibili con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, senzaconsiderare il significativo intervallo temporale, pari a circa un’ora e quarantaseiminuti, tra il sinistro e l’esecuzione dell’etilometro; né ha tenuto conto dellagiurisprudenza che richiede la verifica di ulteriori elementi indiziari quandol’accertamento non è contestuale alla condotta. Deduce altresì che, in relazione alsinistro, non sono state adeguatamente valutate le condizioni atmosfericheavverse risultate in primo grado e che la testimonianza resa dal cuginodell’imputato è stata in modo immotivato degradata a dichiarazione generica, puressendo coerente con un livello di alterazione non corrispondente alla soglia di cuialla lettera c) dell’art. 186 cit.Con ulteriore profilo del medesimo motivo il ricorrente lamenta la mancanzadi motivazione rafforzata, ritenendo che la Corte territoriale non abbiaadeguatamente giustificato la scelta di riqualificare il fatto in senso più graverispetto alla decisione di primo grado, nonostante ciò abbia comportato unsensibile aggravamento del trattamento sanzionatorio, con il passaggio dallasospensione alla revoca della patente e con la confisca del mezzo.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. La difesa ha depositato memoria di replica con cui insiste per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, atteso che i dedotti motivinon meritano accoglimento.2. La Corte territoriale, decidendo sull’appello proposto dall’imputato, si èlimitata a riqualificare il fatto nell’ipotesi più grave di cui all’art. 186, comma 2,lettera c), cod. strada, già oggetto di originaria contestazione, sulla basedell’accertato superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l, legittimamente eplausibilmente ritenendo priva di rilievo la dedotta incidenza della curvaalcolimetrica.A seguito di tale riqualificazione, la Corte distrettuale ha fatto conseguire lesanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, segnatamente la revocadella patente di guida e la confisca del veicolo, senza incidere sulla pena principale.In tal senso, correttamente è stato escluso ogni profilo di reformatio in peius,trattandosi non di un aggravamento del trattamento penale, ma della doverosaapplicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono ex lege alladiversa qualificazione giuridica del fatto.3. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla dedotta violazione delprincipio del contraddittorio e alla mancata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale.La decisione impugnata non si fonda su una diversa valutazionedell’attendibilità delle prove dichiarative assunte in primo grado, né su unribaltamento del giudizio assolutorio, ma su una diversa qualificazione giuridica diun fatto storico rimasto invariato, sicché non ricorrono i presupposti applicatividell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Né era necessaria una motivazionerafforzata, non essendo stata pronunciata alcuna riforma in peius sul piano dellaresponsabilità penale dell’imputato.4. La Corte territoriale ha congruamente motivato la riconducibilità dellacondotta alla fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada,valorizzando gli esiti dell’accertamento etilometrico e ritenendo non decisivo ildecorso temporale tra il sinistro e l’esecuzione della prova, né le condizioniLe ulteriori censure, relative alla valutazione degli indici sintomatici dello statodi ebbrezza e alla deposizione del testimone indicato dalla difesa, si risolvono inuna sollecitazione a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea ai limitidel sindacato di legittimità, risultando la motivazione della sentenza impugnatalogicamente coerente e priva di manifeste illogicità.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]