Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:117
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0040 - IT
Avis juridique important
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61992J0040
SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 MARZO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-40/92.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00989
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - [OSCURATO:PERSONA] e latticini - [OSCURATO:PERSONA] speciali dei [OSCURATO:PERSONA] - Acquisto di latte prodotto e venduto "nello stato in cui si trova" - Nozione - [OSCURATO:PERSONA] scremato e latte parzialmente scremato - Inclusione
[Regolamento del Consiglio n. 804/68, art. 25, n. 1, lett. a), nella versione del regolamento n. 1421/78]
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - [OSCURATO:PERSONA] e latticini - [OSCURATO:PERSONA] speciali dei [OSCURATO:PERSONA] - Obbligo dello Stato membro di controllare l' attività di tali enti - Tolleranza di politiche divergenti in merito all' esercizio dei diritti speciali sul latte scremato e sul latte parzialmente scremato - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 40, n. 3; regolamento del Consiglio n. 1422/78, art. 10, n. 1)
3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - [OSCURATO:PERSONA] e latticini - [OSCURATO:PERSONA] speciali dei [OSCURATO:PERSONA] - Progetti di modifica della normativa nazionale in vigore al riguardo - Obbligo di notifica alla [OSCURATO:PERSONA]
(Trattato CEE, art. 5)
[OSCURATO:PERSONA]
1. Il diritto esclusivo d' acquisto, contemplato dall' art. 25, n. 1, lett. a), del regolamento n. 804/68, nella versione risultante dal regolamento n. 1421/78, a favore dei [OSCURATO:PERSONA], organizzazioni di produttori lattieri del [OSCURATO:PERSONA], non riguarda soltanto il latte intero, ma anche il latte magro, vale a dire il latte scremato ed il latte parzialmente scremato.
2. [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi di controllo delle attività dei [OSCURATO:PERSONA] impostigli dall' art. 10 del regolamento n. 1422/78 come presupposto del riconoscimento dei sistemi di distribuzione di cui trattasi, dato che questi ultimi costituiscono una deroga all' organizzazione comune dei mercati. Poiché esistono cinque enti diversi incaricati dell' attuazione di detti sistemi di distribuzione, il principio di un controllo molto rigoroso risulta particolarmente importante in relazione allo scopo del citato regolamento, il quale mira a garantire che detti enti non mettano in pratica i diritti loro concessi in maniera incompatibile con i principi generali del Trattato e con il diritto comunitario, ed in particolare con il divieto di discriminazioni sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato. Proprio per questa ragione, avendo consentito ai vari [OSCURATO:PERSONA] di continuare ad attuare politiche divergenti per quanto riguardava le loro prerogative in materia di latte scremato e di latte parzialmente scremato, il [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli obblighi che gli incombono a norma del n. 1 del citato art. 10.
3. Il regime derogatorio dell' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato ammesso dalla Comunità su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e con esclusivo riferimento a quest' ultimo. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni progetto di modifica della normativa nazionale che possa inficiare l' integrità e l' efficacia dei sistemi di distribuzione fondati sui [OSCURATO:PERSONA] e, se non lo fa, viene meno al rispetto degli obblighi impostigli dall' art. 5 del Trattato.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-40/92,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori P. Gilsdorf, consigliere giuridico principale, e C. Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor J. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dagli avv.ti S. Richards e R. Anderson, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 14, bd. Roosevelt,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie concernenti la produzione e la vendita di latte scremato e latte parzialmente scremato, nonché alcune altre misure all' uopo, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, M. Díez de Velasco (relatore), D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 8 giugno 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169, del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che:
1) a) non avendo garantito che i [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i "MMB") non eccedessero i diritti esclusivi concessi loro soltanto con riferimento al latte intero, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 25, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), emendato con regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1421 (GU L 171, pag. 12);
b) non avendo impedito ai MMB di ridurre le possibilità per i produttori di produrre e smerciare legalmente prodotti lattiero-caseari al di fuori dei diritti esclusivi dei MMB, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del regolamento n. 804/68;
c) non avendo sottoposto i [OSCURATO:PERSONA] al suo controllo, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel [OSCURATO:PERSONA] (GU L 171, pag. 14);
d) non avendo garantito che la concorrenza venisse alterata solo nella misura strettamente necessaria, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 25, n. 3, del regolamento n. 804/68;
e) avendo esteso i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al latte magro, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 25, n. 1, del regolamento n. 804/68;
f) avendo omesso di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] durante vari anni le modifiche legislative dei regimi scozzesi volte ad estenderli al latte magro, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 5 del Trattato;
2) qualora la Corte ritenga che il latte magro rientri nei diritti esclusivi dei MMB, che i produttori e/o trasformatori che hanno fatto affidamento sull' interpretazione del diritto comunitario accolta dal governo del [OSCURATO:PERSONA] fino al momento in cui ha modificato la sua posizione nel giugno 1991, e cioè che il latte magro non rientra nei [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi, possono legittimamente avvalersi della possibilità di continuare a smerciare latte magro al di fuori dell' ambito dei diritti esclusivi di acquisto dei MMB d' [OSCURATO:PERSONA], del Galles e dell' [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per un congruo periodo, e almeno sino alla data della sentenza della Corte.
Antefatti della controversia
2 Prima dell' adesione alla Comunità, il [OSCURATO:PERSONA] aveva un' organizzazione nazionale del mercato del latte incentrata fra l' altro sul funzionamento dei MMB. Questi enti avevano il compito di migliorare la produzione e lo smercio dei prodotti lattiero-caseari. A tal fine tutti i produttori vendevano il latte per il tramite dei MMB. Questi ultimi accettavano tutto il latte fornito, lo vendevano al miglior prezzo e versavano ai produttori un prezzo unico calcolato sul complesso dei ricavi.
3 Le attività dei MMB sono disciplinate dai [OSCURATO:PERSONA]. Questi regimi impongono loro l' obbligo di acquistare, salvo eccezioni, tutto il latte di qualità commerciale proposto dai produttori. Correlativamente conferiscono ai MMB il potere di esigere che venga loro venduto il latte dei produttori, con la possibilità per talune categorie di produttori di essere autorizzati a vendere direttamente il latte per conto proprio. I MMB acquistano il latte crudo ai produttori a un prezzo unico e lo rivendono a prezzi diversi a seconda della destinazione.
4 Dopo l' adesione del [OSCURATO:PERSONA] alla Comunità, il funzionamento dei MMB è stato integrato nell' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituita dal citato regolamento del Consiglio n. 804/68. L' art. 25 di detto regolamento, nella versione risultante dal citato regolamento del Consiglio n. 1421/78, ha sottoposto le attività dei MMB a talune condizioni e stabilisce il diritto esclusivo di detti enti di acquistare presso i produttori stabiliti nella regione interessata il latte da essi prodotto e venduto nello stato in cui si trova.
5 Le norme generali concernenti le condizioni d' esercizio dei diritti speciali concessi dal [OSCURATO:PERSONA] ai MMB sono state stabilite dal citato regolamento del Consiglio n. 1422/78. L' art. 10, n. 1, di detto regolamento impone al [OSCURATO:PERSONA] di adottare le misure necessarie per controllare permanentemente che i MMB rispettino i principi e le norme comunitarie nonché le condizioni particolari contenute nell' autorizzazione.
6 Per quel che riguarda la vendita del latte scremato e del latte parzialmente scremato, le prassi dei vari MMB nel [OSCURATO:PERSONA] sono divergenti.
7 [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] ha costantemente praticato la politica di includere nei diritti esclusivi di acquisto il latte scremato e il latte parzialmente scremato. Esso si è pertanto opposto ai produttori che desideravano vendere per conto proprio detto latte senza tener conto dell' esclusiva di acquisto.
8 Per quel che riguarda i tre MMB in [OSCURATO:PERSONA], nel 1982 due dei [OSCURATO:PERSONA], cioè quelli che disciplinano le attività dello [OSCURATO:PERSONA] e del North of [OSCURATO:PERSONA], sono stati modificati affinché il latte magro venisse espressamente sottoposto ai diritti esclusivi di acquisto conferiti ai MMB dall' art. 25, n. 1, del regolamento n. 804//68. Nel 1984, il [OSCURATO:PERSONA] dell' Aberdeen and [OSCURATO:PERSONA] è stato modificato nello stesso senso.
9 Sino al 1991 il [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales non ha invocato diritti esclusivi di acquisto nei confronti dei produttori che effettuavano la scrematura del latte intero, per procedere poi alla vendita del latte magro.
10 Con lettera 22 febbraio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] attirava l' attenzione delle autorità britanniche sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales aveva deciso che il latte posto in vendita dai produttori in forma liquida rientrava nei suoi diritti esclusivi di acquisto a prescindere dal tenore lipidico. L' 8 maggio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] di adottare i provvedimenti necessari, a norma dell' art. 10 del regolamento n. 1422/78, per controllare permanentemente il rispetto delle norme comunitarie da parte dei MMB.
11 Con lettera 21 giugno 1991 il governo del [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che, in esito ad un riesame della situazione giuridica, era pervenuto alla conclusione che "il latte prodotto e posto in vendita nello stato in cui si trova", oggetto dei diritti esclusivi dei MMB in forza dell' art. 25, n. 1, del regolamento n. 804/68, è qualunque latte in forma liquida destinato al consumo umano diretto, definizione che comprende, secondo detto Stato membro, il latte scremato e il latte parzialmente scremato.
12 Il 1 ottobre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] inviava al [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato in cui confermava la sua posizione relativa alla portata dei diritti esclusivi di acquisto dei MMB, e chiedeva a detto Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per il mantenimento dello status quo sino a quando la controversia non fosse risolta dalla Corte.
La domanda principale
Sulle censure sub 1 a), b), d) e e)
13 A sostengo di queste domande, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ai sensi delle disposizioni di cui all' art. 25, nn. 1 e 3, del regolamento n. 804/68, i diritti esclusivi di acquisto dei MMB riguardano unicamente il latte intero e non il latte scremato e quello parzialmente scremato, cioè il latte che è stato privato di una parte più o meno rilevante dei grassi. Infatti, le deroghe all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari andrebbero stabilite restrittivamente. Pertanto, occorrerebbe distinguere fra il latte intero e i prodotti derivati, come il latte scremato e il latte parzialmente scremato.
14 Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], la nozione di "latte prodotto e posto in vendita nello stato in cui si trova" comprende il latte magro poiché la destinazione commerciale di questo tipo di latte è la stessa di quella del latte intero. Se i diritti esclusivi di acquisto dei MMB non venissero estesi al latte magro, i produttori sarebbero in grado di vendere il loro latte direttamente alle latterie, ai grossisti, ai negozianti al minuto o ai consumatori. Ne deriverebbe un aumento del quantitativo di latte escluso dalla vendita ai MMB a detrimento di tutti i produttori, ed in particolare di quelli che sono svantaggiati dalla loro situazione geografica.
15 Occorre ricordare in tale contesto che nella sentenza 27 marzo 1990, causa C-372/88, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1345), la Corte ha dichiarato che la portata dei diritti esclusivi di acquisto relativi al "latte prodotto e venduto nello stato in cui si trova" ai sensi dell' art. 25, n. 1, lett. a), del regolamento n. 804/68 è limitata dal diritto comunitario alla stregua di un criterio fondato sulle caratteristiche principali e sulla destinazione commerciale del prodotto di cui trattasi. Essa ha precisato che si tratta di stabilire se tale prodotto possa ancora definirsi latte o se invece si tratti di un prodotto diverso, derivato dal latte.
16 Si deve rilevare in proposito che il latte scremato e il latte parzialmente scremato hanno caratteristiche simili al latte intero. I tipi di latte magro hanno sostanzialmente la stessa destinazione commerciale del latte intero, cioè il consumo diretto per l' alimentazione umana. Il latte scremato e il latte parzialmente scremato, nonché il latte intero sono venduti negli stessi negozi in confezioni di cartone o bottiglie, in concorrenza fra di loro e a prezzi identici o molto simili.
17 D' altra parte, il latte intero normalizzato, il cui tenore di grassi è stato stabilito ad un valore costante del 3,5%, subisce lavorazioni simili a quelle utilizzate per la produzione del latte scremato e di quello parzialmente scremato. Analogamente al latte magro, il latte intero normalizzato viene ricavato dal processo di separazione degli elementi di base del latte intero ovvero dalla diluizione di detto latte con latte magro. Questa modifica del tenore lipidico del latte non può pertanto essere considerata una vera e propria operazione di trasformazione.
18 Occorre aggiungere che limitare il diritto esclusivo di acquisto dei MMB unicamente al latte intero porrebbe a repentaglio la realizzazione delle finalità del sistema di distribuzione di cui è causa, e cioè la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita alla popolazione rurale interessata. Ora, conformemente al primo 'considerando' del regolamento n. 1421/78, i MMB sono stati ammessi dalla Comunità proprio perché consentono di raggiungere questi obiettivi, riducendo in pari tempo il ricorso a misure di intervento comunitario.
19 La limitazione dei diritti esclusivi di acquisto implicherebbe l' apertura di un canale alternativo di vendita del latte magro. Una situazione del genere comprometterebbe l' efficienza del sistema di distribuzione, il cui mantenimento nell' organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari era stato ammesso con una dichiarazione in allegato al Trattato di adesione, e pertanto l' esistenza stessa dei vari MMB riconosciuti dall' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1422/78.
20 Da tutte le considerazioni sin qui svolte si desume che le domande della [OSCURATO:PERSONA] sub 1. a), b), d) e e) del ricorso sono infondate.
Sulla censura sub 1. c)
21 Con questa domanda la [OSCURATO:PERSONA] chiede che venga dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 10, n. 1, del regolamento n. 1422/78, a norma del quale era tenuto ad adottare le misure necessarie per controllare permanentemente che i MMB rispettassero i principi e le norme comunitarie nonché le condizioni particolari contenute nell' autorizzazione concessa a detti enti.
22 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] riconosce che in passato i MMB avevano prassi divergenti per quel che riguarda la situazione dei produttori che vendono autonomamente la loro produzione sotto forma di latte magro. [OSCURATO:PERSONA], dopo le modifiche dei [OSCURATO:PERSONA] del 1982 e del 1984, i MMB non effettuano più distinzioni fra il latte intero e il latte magro. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], i MMB ritengono da sempre che il latte magro rientri nei loro diritti esclusivi. [OSCURATO:PERSONA] e nel Galles, il MMB ha ridefinito la sua posizione nel senso che il latte magro rientra ormai nell' ambito dei suoi diritti esclusivi di acquisto. Ne consegue che attualmente tutti i MMB ritengono che il latte magro rientri nei loro diritti esclusivi di acquisto.
23 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli obblighi impostigli dall' art. 10 del regolamento n. 1422/78 non gli consentano di impedire a privati, in particolare ai MMB, di rivendicare in buona fede diritti conferiti dall' ordinamento giuridico comunitario. Il suo compito di sorveglianza non gli imporrebbe di intervenire in procedimenti nazionali fra privati vertenti sulla portata di tali obblighi, ovvero di agire seguendo una delle proposte della [OSCURATO:PERSONA].
24 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che questa censura non è stata dedotta nel parere motivato.
25 Quest' ultimo argomento va respinto. Risulta infatti da numerose considerazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la fase precontenziosa del procedimento che essa ha addebitato alle autorità britanniche di non sorvegliare in modo efficace l' applicazione dei [OSCURATO:PERSONA] da parte dei MMB.
26 Per quel che riguarda il merito, occorre sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi impostigli dall' art. 10 del regolamento n. 1422/78 come presupposto del riconoscimento dei sistemi di distribuzione di cui trattasi, dato che questi ultimi costituiscono una deroga all' organizzazione comune dei mercati.
27 Infatti, come la Corte ha già dichiarato, il sistema desumibile dall' insieme delle disposizioni comunitarie che autorizzano i MMB è caratterizzato dal principio di un controllo molto rigoroso sull' attività di questi ultimi (v. sentenza 2 dicembre 1986, causa 23/84, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3581, punto 40). Tale obbligo di controllo è particolarmente importante in quanto esistono cinque enti diversi incaricati dell' attuazione di detti sistemi di distribuzione.
28 Nel caso di specie, è manifesto che né la situazione giuridica né la prassi dei MMB è stata conforme, durante vari anni, al criterio di un' applicazione uniforme della disciplina di cui è causa.
29 Le competenti autorità del [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito che vi fossero divergenze nell' applicazione dei [OSCURATO:PERSONA]. Ora, come è precisato dal quarto 'considerando' del regolamento n. 1422/78, quest' ultimo persegue fra l' altro lo scopo di garantire che i MMB non mettano in pratica i diritti loro concessi in maniera incompatibile con i principi generali del Trattato e con il diritto comunitario, ed in particolare con il divieto di discriminazioni sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato.
30 Si deve pertanto rilevare che, avendo consentito ai MMB di continuare ad attuare politiche divergenti in fatto di smercio di latte scremato e latte parzialmente scremato, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 10, n. 1, del regolamento n. 1422/78.
Sulla censura sub 1. f)
31 [OSCURATO:PERSONA] considera un inadempimento del dovere di lealtà imposto dall' art. 5 del Trattato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non l' abbia informata dei mutamenti di politica dei MMB.
32 Il governo del [OSCURATO:PERSONA] contesta di esser venuto meno ai suoi obblighi. Esso asserisce di aver dovuto affrontare una situazione difficile, in cui i MMB rivendicavano in buona fede, fondandosi sulla normativa comunitaria, diritti esclusivi di acquisto sul latte magro.
33 Si deve ricordare che il regime derogatorio dell' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato ammesso dalla Comunità su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], e che pertanto quest' ultimo è tenuto ad informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni mutamento dei [OSCURATO:PERSONA] atto ad inficiare l' integrità e l' efficacia di questi sistemi di distribuzione.
34 E' pacifico che le modifiche dei tre [OSCURATO:PERSONA] scozzesi mediante le quali questi ultimi sono stati estesi al latte scremato e a quello parzialmente scremato non sono state notificate alla [OSCURATO:PERSONA].
35 Ora, tenendo conto dell' importanza delle modifiche previste, e al fine di consentire alle autorità comunitarie di accertare la conformità di quei provvedimenti con la normativa in vigore, il governo del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informarne la [OSCURATO:PERSONA].
36 Si deve pertanto rilevare che, non avendo notificato i progetti di modifica del 1982 e del 1984 relativi ai [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 5 del Trattato.
La domanda in via subordinata
37 Nell' ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che il latte magro rientra nei diritti esclusivi dei MMB, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che ai produttori che hanno fatto affidamento sulla tesi contraria, condivisa dal governo del [OSCURATO:PERSONA] prima di modificare la sua posizione, venga riconosciuto il diritto, in forza del principio del legittimo affidamento, di continuare a vendere il loro latte magro al di fuori dell' ambito dei diritti esclusivi di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales e del [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] durante un congruo periodo, e per lo meno sino alla data della sentenza della Corte.
38 Il governo britannico sostiene che questa domanda non è stata dedotta nel corso della fase precontenziosa del procedimento.
39 Quest' argomento va accolto. Infatti, una domanda volta alla tutela del principio del legittimo affidamento non è stata presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera di diffida né nel parere motivato.
40 Di conseguenza, la domanda presentata in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Ai sensi dell' art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, poiché le parti sono rimaste rispettivamente soccombenti su vari capi della domanda, occorre disporre che ogni parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative alla domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento sommario.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Avendo consentito ai [OSCURATO:PERSONA] di continuare ad attuare politiche divergenti in fatto di smercio di latte scremato e latte parzialmente scremato, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 10, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel [OSCURATO:PERSONA].
2) Non avendo notificato alla [OSCURATO:PERSONA] i progetti di modifiche del 1982 e 1984 dei [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], esso è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 5 del Trattato CEE.
3) Le altre domande dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] in via principale sono respinte in quanto infondate.
4) La domanda dedotta in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile.
5) Ogni parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.