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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13377/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] LAr-le - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di enova ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 393, 582 e 585 cod. pen. e 4

I. n. 110 del 1975; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che, il motivo di ricorso in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); - che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (essendosi dato atto di come, anche dopo la commissione dei fatti di cui alla regiudicanda, il ricorrente si fosse reso autore di gravi reati con l'uso della minaccia e della violenza alla persona e attinenti al porto d'armi, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consentiti in questa sede; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] jiamaglia Stetan3)21a___

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] LAr-le - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di enova ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 393, 582 e 585 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che, il motivo di ricorso in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); - che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (essendosi dato atto di come, anche dopo la commissione dei fatti di cui alla regiudicanda, il ricorrente si fosse reso autore di gravi reati con l'uso della minaccia e della violenza alla persona e attinenti al porto d'armi, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consentiti in questa sede; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] jiamaglia Stetan3)21a___
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