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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29032/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; r•sf [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 settembre 2022, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di Li, eccependo la violazione degli artt. 191 e 194 cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito avevano ritenuto provata la contraffazione dei prodotti, presupposto del reato di ricettazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli esperti collaboratori delle società titolari dei marchi, dichiarazioni poco attendibili in quanto rese da soggetti legati alle società stesse; inoltre, i testi avevano esaminato i prodotti solamente mediante riproduzioni fotografiche in bianco e nero della merce; sul puto, già dedotto in appello, la Corte di appello aveva reso una motivazione manifestamente illogica. 1.2 Il difensore lamenta che era stata rilevata la carenza di prova della sussistenza della consapevolezza in capo all'imputato della illecita provenienza della merce, ma che il giudice di appello si era limitato ad affermare la mancata giustificazione del possesso della merce. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di merito non aveva adeguatamente vagliato la possibilità di riqualificare il fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso si deve rilevare che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, "in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato)" (Sez.2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 31/01/2020, Cunsolo, Rv. 278086).

Premesso che non risulta che la contestazioni sulla attendibilità dei testimoni siano state proposte in dibattimento, le censure sul fatto che i testimoni avrebbero esaminato la merce sequestrata soltanto in fotografia attengono al merito e sono pertanto inammissibili: infatti, gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la sussistenza del dolo nella condotta dall'imputato è stata ravvisata nel fatto che l'imputato non ha esibito alcuna fattura di acquisto della merce, non aveva alcuna autorizzazione da parte dei titolari dei marchi della stessa, e non ha fornito alcuna spiegazione sul relativo possesso: sul punto, deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Il terzo motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, che ha rilevato che, alla luce del consistente quantitativo dei beni ricettati e della diversa tipologia della merce, non ricorrevano le condizioni per ritenere applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 712 cod. pen. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; r•sf [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2022, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di Li, eccependo la violazione degli artt. 191 e 194 cod. proc. pen., in quanto i giudici di merito avevano ritenuto provata la contraffazione dei prodotti, presupposto del reato di ricettazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli esperti collaboratori delle società titolari dei marchi, dichiarazioni poco attendibili in quanto rese da soggetti legati alle società stesse; inoltre, i testi avevano esaminato i prodotti solamente mediante riproduzioni fotografiche in bianco e nero della merce; sul puto, già dedotto in appello, la Corte di appello aveva reso una motivazione manifestamente illogica. 1.2 Il difensore lamenta che era stata rilevata la carenza di prova della sussistenza della consapevolezza in capo all'imputato della illecita provenienza della merce, ma che il giudice di appello si era limitato ad affermare la mancata giustificazione del possesso della merce. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di merito non aveva adeguatamente vagliato la possibilità di riqualificare il fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso si deve rilevare che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, "in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato)" (Sez.2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 31/01/2020, Cunsolo, Rv. 278086). Premesso che non risulta che la contestazioni sulla attendibilità dei testimoni siano state proposte in dibattimento, le censure sul fatto che i testimoni avrebbero esaminato la merce sequestrata soltanto in fotografia attengono al merito e sono pertanto inammissibili: infatti, gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la sussistenza del dolo nella condotta dall'imputato è stata ravvisata nel fatto che l'imputato non ha esibito alcuna fattura di acquisto della merce, non aveva alcuna autorizzazione da parte dei titolari dei marchi della stessa, e non ha fornito alcuna spiegazione sul relativo possesso: sul punto, deve essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Il terzo motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, che ha rilevato che, alla luce del consistente quantitativo dei beni ricettati e della diversa tipologia della merce, non ricorrevano le condizioni per ritenere applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 712 cod. pen. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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