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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 26407/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di SCIACCAdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca del 19 ottobre 2021, depositata nei termini il 3 novembre 2021, di condanna alla pena di euro 4.500,00 di ammenda.

La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione trattandosi di sentenza inappellabile.

L'impugnazione è tardiva perché depositata a mezzo pec il 16 febbraio 2022, oltre il termine di 30 giorni.

Nel dispositivo letto in udienza il giudice non ha stabilito alcun termine per il deposito della sentenza che è stata depositata in quello di 15 giorni.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di SCIACCAdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca del 19 ottobre 2021, depositata nei termini il 3 novembre 2021, di condanna alla pena di euro 4.500,00 di ammenda. La Corte di appello ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione trattandosi di sentenza inappellabile. L'impugnazione è tardiva perché depositata a mezzo pec il 16 febbraio 2022, oltre il termine di 30 giorni. Nel dispositivo letto in udienza il giudice non ha stabilito alcun termine per il deposito della sentenza che è stata depositata in quello di 15 giorni. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 26407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris