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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13914/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che, nel rivalutare i presupposti della recidiva (applicata in cognizione in quanto obbligatoria, presupposto tuttavia venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015), il giudice dell'esecuzione si è fedelmente attenuto al principio di diritto (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01), secondo cui il giudice è tenuto a verificare in concreto, al riguardo, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alle modalità oggettive della condotta, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; che la motivazione al riguardo appare esaustiva; che il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che, nel rivalutare i presupposti della recidiva (applicata in cognizione in quanto obbligatoria, presupposto tuttavia venuto meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015), il giudice dell'esecuzione si è fedelmente attenuto al principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01), secondo cui il giudice è tenuto a verificare in concreto, al riguardo, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alle modalità oggettive della condotta, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; che la motivazione al riguardo appare esaustiva; che il ricorso risulta pertanto manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 13914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris