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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31636/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/smiitite I conclusioni del PG )1\ \\A, \C~IrciAtQ N Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Ha anzitutto rilevato la manifesta infondatezza delle numerose questioni di legittimità costituzionale della normativa sul regime differenziato, ricordando le varie pronunce della Corte costituzionale che le hanno già valutate, ritenendole infondate.

Ha quindi fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità e a quella sovranazionale per ricordare i caratteri dell'istituto del regime detentivo differenziato Le risultanze processuali danno atto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione [OSCURATO:PERSONA] con compiti di direzione della famiglia di Altarello.

Nel corso della detenzione non sono emersi dati, elementi e circostanze dimostrative di distacco dal sodalizio e dalle logiche associative.

L'osservazione penitenziaria ha riscontrato una modalità relazionale tendenzialmente polemica, perché [OSCURATO:PERSONA] ritiene di essere stato ingiustamente condannato e il suo atteggiamento di negazione non ha consentito un approfondimento delle dinamiche disfunzionali.

Il gruppo associativo di provenienza e quelli con cui il condannato si è relazionato sono attivi ed operativi sul territorio; quanto alle condizioni economiche, di cui la difesa ha lamentato l'omessa considerazione, assume rilievo la confisca di beni disposta nel 2016.

É, dunque, attuale il pericolo di contatti con le organizzazioni criminali.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La disciplina normativa del regime detentivo differenziato si pone in contrasto con plurime previsioni costituzionali: il punto di frizione tra detta disciplina e i diritti fondamentali riguarda proprio la natura e gli effetti dei decreti di applicazione e/o di rinnovo del regime differenziato.

Si verificano infatti una pluralità di violazioni: dell'art. 13 cost., perché provvedimenti incidenti sulla libertà personale non possono essere adottati dall'Autorità ministeriale; dell'art. 24 cost., dal momento che la prova non si è formata nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale.

Si consideri poi che in sede di giudizio di reclamo i giudici di sorveglianza sottopongono il decreto ministeriale ad una verifica di mera legittimità e non anche di merito e che ogni decisione è accentrata in capo al Tribunale di sorveglianza di Roma in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge Se l'esame dei reclami fosse affidato ai giudici territorialmente competenti si avrebbe una maggiore effettività del diritto di impugnazione.

Per queste ragioni l'eccezione di illegittimità costituzionale non appare manifestamente infondata.

Il regime detentivo differenziato non può essere considerato né una mera modalità esecutiva della pena detentiva o una modalità del trattamento penitenziario rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, né una misura di prevenzione.

Ha piuttosto natura di sanzione autonoma, perché realizza un sacrificio ulteriore della libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo, senza limite temporalmente definito e quindi in violazione del principio di proporzione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La motivazione del provvedimento impugnato è apparente ed apodittica.

Il Tribunale non si è confrontato con le censure difensive che dimostrano l'impossibilità di formulare un giudizio di attualità di concreti collegamenti con la criminalità organizzata.

Non ha preso in considerazione il lungo stato di detenzione patito, la partecipazione positiva alle attività trattamentali con concessione dei periodi di liberazione anticipata, la regolare condotta detentiva.

Non ha considerato l'assenza di elementi di riscontro che possano dare piena prova dell'attualità dei collegamenti e che attesta piuttosto l'assoluta estraneità del ricorrente alle associazioni costituite dopo il suo arresto.

Ancora, non ha considerato il grave disagio economico in cui versa il nucleo familiare del ricorrente, che il protrarsi dell'esecuzione della pena nella forma detentiva carceraria finirà per avere forti ripercussioni sulla rieducazione.

Il fatto che, come osservato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si sia relazionato in modo polemico con gli operatori penitenziari è il sintomo di una sofferenza per la lunga detenzione in regime differenziato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato rilievi e doglianze esaustivamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza, con le cui argomentazioni - che ripropongono in punto di manifesta infondatezza dei plurimi dubbi di legittimità costituzionale posizioni consolidate nella giurisprudenza di legittimità e soprattutto costituzionale - non si è confrontato.

Il Tribunale ha dato compiuta risposta, richiamando puntualmente decisioni della Corte costituzionale e sentenze della Corte di cassazione, che hanno affrontato con ricchezza di argomenti, qui condivisi, i plurimi aspetti della disciplina del regime detentivo differenziato che il ricorrente sospetta di incostituzionalità.

Per quelle stesse ragioni espresse dal Tribunale le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate.

3. Il secondo motivo è pur esso inammissibile.

Va rammentato in premessa che, in tema di trattamento penale differenziato, l'unico vizio che legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione o, come nel caso in esame, di proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è quello di violazione di legge, mentre i difetti di motivazione non rilevano a meno che non si sia di fronte ad una mancanza di motivazione o essa risulti "priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito" - Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Rv. 230303 -.

Il provvedimento impugnato, invero, contiene una motivazione, per nulla apparente, e quel che il ricorso denuncia è al più inquadrabile nella categoria dei difetti di motivazione non deducibili.

4. Il Tribunale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], come è emerso dalla sentenza del 17 maggio 2016 della Corte di appello di Palermo, ha assunto un ruolo di vertice all'interno della famiglia mafiosa di Altarello, inserita nel mandamento della Noce.

Ha evidenziato che la famiglia mafiosa di riferimento del detenuto è ancora attiva.

Ha a tal proposito precisato, in conformità a consolidati principi di diritto, che quel che rileva, ai fini dell'apprezzamento dell'attualità della pericolosità sociale come possibilità di ripristino dei collegamenti del detenuto con l'ambiente criminale esterno, è la persistente vitalità del gruppo associativo senza che assuma in senso contrario significato il fatto della diversità, almeno parziale, dei soggetti che lo compongono, frutto inevitabile delle operazioni giudiziarie.

Entro quest'ambito da cui emerge la sussistenza, almeno probabile, di collegamenti del detenuto con il gruppo mafioso di riferimento, il Tribunale ha preso in esame i dati del percorso penitenziario e li ha valutati con logicità di argomenti, rilevando che il detenuto non ha manifestato alcuna disponibilità al confronto critico sui reati commessi né alcun segno di resipiscenza e di ripudio delle logiche mafiose.Il Tribunale ha quindi ben spiegato l'irrilevanza del mero decorso del tempo in esecuzione di regime differenziato in assenza di elementi oggettivi a cui ancorare un diverso giudizio di affievolimento della condizione di pericolosità, secondo peraltro un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale "l'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario" - Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Rv. 276720 -.

Infine, non si vede come il paventato disagio economico del nucleo familiare del ricorrente possa avere incidenza sul tema oggetto del presente ricorso.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/smiitite I conclusioni del PG )1\ \\A, \C~IrciAtQ N Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ha anzitutto rilevato la manifesta infondatezza delle numerose questioni di legittimità costituzionale della normativa sul regime differenziato, ricordando le varie pronunce della Corte costituzionale che le hanno già valutate, ritenendole infondate. Ha quindi fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità e a quella sovranazionale per ricordare i caratteri dell'istituto del regime detentivo differenziato Le risultanze processuali danno atto della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione [OSCURATO:PERSONA] con compiti di direzione della famiglia di Altarello. Nel corso della detenzione non sono emersi dati, elementi e circostanze dimostrative di distacco dal sodalizio e dalle logiche associative. L'osservazione penitenziaria ha riscontrato una modalità relazionale tendenzialmente polemica, perché [OSCURATO:PERSONA] ritiene di essere stato ingiustamente condannato e il suo atteggiamento di negazione non ha consentito un approfondimento delle dinamiche disfunzionali. Il gruppo associativo di provenienza e quelli con cui il condannato si è relazionato sono attivi ed operativi sul territorio; quanto alle condizioni economiche, di cui la difesa ha lamentato l'omessa considerazione, assume rilievo la confisca di beni disposta nel 2016. É, dunque, attuale il pericolo di contatti con le organizzazioni criminali. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La disciplina normativa del regime detentivo differenziato si pone in contrasto con plurime previsioni costituzionali: il punto di frizione tra detta disciplina e i diritti fondamentali riguarda proprio la natura e gli effetti dei decreti di applicazione e/o di rinnovo del regime differenziato. Si verificano infatti una pluralità di violazioni: dell'art. 13 cost., perché provvedimenti incidenti sulla libertà personale non possono essere adottati dall'Autorità ministeriale; dell'art. 24 cost., dal momento che la prova non si è formata nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. Si consideri poi che in sede di giudizio di reclamo i giudici di sorveglianza sottopongono il decreto ministeriale ad una verifica di mera legittimità e non anche di merito e che ogni decisione è accentrata in capo al Tribunale di sorveglianza di Roma in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge Se l'esame dei reclami fosse affidato ai giudici territorialmente competenti si avrebbe una maggiore effettività del diritto di impugnazione. Per queste ragioni l'eccezione di illegittimità costituzionale non appare manifestamente infondata. Il regime detentivo differenziato non può essere considerato né una mera modalità esecutiva della pena detentiva o una modalità del trattamento penitenziario rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, né una misura di prevenzione. Ha piuttosto natura di sanzione autonoma, perché realizza un sacrificio ulteriore della libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo, senza limite temporalmente definito e quindi in violazione del principio di proporzione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La motivazione del provvedimento impugnato è apparente ed apodittica. Il Tribunale non si è confrontato con le censure difensive che dimostrano l'impossibilità di formulare un giudizio di attualità di concreti collegamenti con la criminalità organizzata. Non ha preso in considerazione il lungo stato di detenzione patito, la partecipazione positiva alle attività trattamentali con concessione dei periodi di liberazione anticipata, la regolare condotta detentiva. Non ha considerato l'assenza di elementi di riscontro che possano dare piena prova dell'attualità dei collegamenti e che attesta piuttosto l'assoluta estraneità del ricorrente alle associazioni costituite dopo il suo arresto. Ancora, non ha considerato il grave disagio economico in cui versa il nucleo familiare del ricorrente, che il protrarsi dell'esecuzione della pena nella forma detentiva carceraria finirà per avere forti ripercussioni sulla rieducazione. Il fatto che, come osservato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si sia relazionato in modo polemico con gli operatori penitenziari è il sintomo di una sofferenza per la lunga detenzione in regime differenziato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Con il primo motivo il ricorrente ha reiterato rilievi e doglianze esaustivamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza, con le cui argomentazioni - che ripropongono in punto di manifesta infondatezza dei plurimi dubbi di legittimità costituzionale posizioni consolidate nella giurisprudenza di legittimità e soprattutto costituzionale - non si è confrontato. Il Tribunale ha dato compiuta risposta, richiamando puntualmente decisioni della Corte costituzionale e sentenze della Corte di cassazione, che hanno affrontato con ricchezza di argomenti, qui condivisi, i plurimi aspetti della disciplina del regime detentivo differenziato che il ricorrente sospetta di incostituzionalità. Per quelle stesse ragioni espresse dal Tribunale le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate. 3. Il secondo motivo è pur esso inammissibile. Va rammentato in premessa che, in tema di trattamento penale differenziato, l'unico vizio che legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione o, come nel caso in esame, di proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. è quello di violazione di legge, mentre i difetti di motivazione non rilevano a meno che non si sia di fronte ad una mancanza di motivazione o essa risulti "priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito" - Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Rv. 230303 -. Il provvedimento impugnato, invero, contiene una motivazione, per nulla apparente, e quel che il ricorso denuncia è al più inquadrabile nella categoria dei difetti di motivazione non deducibili. 4. Il Tribunale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA], come è emerso dalla sentenza del 17 maggio 2016 della Corte di appello di Palermo, ha assunto un ruolo di vertice all'interno della famiglia mafiosa di Altarello, inserita nel mandamento della Noce. Ha evidenziato che la famiglia mafiosa di riferimento del detenuto è ancora attiva. Ha a tal proposito precisato, in conformità a consolidati principi di diritto, che quel che rileva, ai fini dell'apprezzamento dell'attualità della pericolosità sociale come possibilità di ripristino dei collegamenti del detenuto con l'ambiente criminale esterno, è la persistente vitalità del gruppo associativo senza che assuma in senso contrario significato il fatto della diversità, almeno parziale, dei soggetti che lo compongono, frutto inevitabile delle operazioni giudiziarie. Entro quest'ambito da cui emerge la sussistenza, almeno probabile, di collegamenti del detenuto con il gruppo mafioso di riferimento, il Tribunale ha preso in esame i dati del percorso penitenziario e li ha valutati con logicità di argomenti, rilevando che il detenuto non ha manifestato alcuna disponibilità al confronto critico sui reati commessi né alcun segno di resipiscenza e di ripudio delle logiche mafiose.Il Tribunale ha quindi ben spiegato l'irrilevanza del mero decorso del tempo in esecuzione di regime differenziato in assenza di elementi oggettivi a cui ancorare un diverso giudizio di affievolimento della condizione di pericolosità, secondo peraltro un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale "l'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 implica l'individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario" - Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Rv. 276720 -. Infine, non si vede come il paventato disagio economico del nucleo familiare del ricorrente possa avere incidenza sul tema oggetto del presente ricorso. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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