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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 32952/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8315/2025 . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto specificamente in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8315/2025 . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto specificamente in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025
Sentenza Cassazione n. 32952/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris