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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:604
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 2009 – Commissione / Irlanda (causa C‑549/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2006/70/CE – Riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29).

Dispositivo 1) L’Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) L’Irlanda è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° ottobre 2009 – Commissione / Irlanda (causa C‑549/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2006/70/CE – Riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 10) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29). Dispositivo 1) L’Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) L’Irlanda è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris