CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 10288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14745/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4417/2021 depositata il 30/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 4417/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, resa pubblica il 30 novembre 2021; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Napoli; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere nei suoi confronti una pronuncia di accertamento della falsità o non autenticità della sottoscrizione in calce alla scrittura privata del31 luglio 2009 nonché della falsità del contenuto della scrittura privata datata 26 novembre 2010; che aveva ottenuto in prestito da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 3000,00 tramite assegno postale, rilasciando un foglio bianco firmato in calce, contene nte l’obbligo di restituzione a scadenza triennale con interessi legali al tasso del 5%; che aveva avuto un ulteriore prestito di euro mila 2100,00 tramite assegno postale, con l’intesa di restituzione alle medesime condizioni del prestito precedente,con rate però maggiorate da euro 89 ,00 ad euro 105 ,00; che non aveva provveduto a pagare le rate del finanziamento , sicché Vittorio C oletta aveva ottenutodal Tribunale di Benevento il decreto n. 920 /11 per l’importo di euro 46.195,61; che non aveva impugnato detto decreto ingiuntivo, il quale, pertanto, era passatoin giudicato; che, in seguito , le era stato notificato atto di precetto per l’importo di euro 57.804,62; che era venuta così a conoscenza dell’esistenza delle scritture private contestate che avevano portato il suo debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da euro 4 . 650 ,00 euro 57.804,62 , comprese le spese e gli interessi moratori; il Tribunale, con sentenza n. 1437/17, dichiarava inammissibile la domanda per difettodi rappresentanza in capo al difensore; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’impugnazione; segnatamente, il giudice a quoha ritenuto valid a la procura rilasciata a margine dell’atto di citazione,sebbene non contenesse il preciso incarico di proporre un giudizio di querela di falso, ma ha confermato la decisione di prime cure con diversa motivazione: perché sul decreto ingiuntivo non opposto si era formato il giudicato sostanziale relativamente alcredito azionato, al rapporto sottostante al titolo,all’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto e del credito, all’autenticità dei documenti sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivoe perché non poteva neppure ammettersi la revocazione del decreto ingiuntivo, la qualeavrebbe presupposto l’accer tamento della falsità dei documenti;in aggiunta, ha ritenuto inammissibile la richiesta di riammissione al gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado, sulla scorta di Cass. nn. 10487/20, 16117/20, 3028/18, perché il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato è oggetto di separato regime di impugnazione, tramite opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 dpr n. 115/02 e 15 dlgs. n. 150/11 la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.) e dell’art. 153, 2° comma, cod.proc.civ., per avere il giudice a quo basato la decisione di inammissibilità della domanda di riammissione al gratuito patrocinio su un orientamento giurisprudenziale modificativo di quello precedente, prevalente al tempo dell’appello, secondo il quale la revo ca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa « era impugnabile con l’appello, senza rimetterla in termini, ex art. 153, 2° comma, cod.proc.civ., consentendole di riassumere il gravame davanti al giudice competente ex lege»; la ricorrente precisa che il caso di specie è riconducibile a quello di prospective overruling, perché: a)il mutamento di indirizzo giurisprudenziale ha riguardato le norme regolatrici del processo; b) il mutam ento non era prevedibile; c) l’overrulingera stata la causa diretta ed esclusiva della preclusione del diritto di azione; il motivo èinammissibile; l’impugnazione della revoca del provvedimento di ammissione del gratuito patrocinio produce l’instaurarsi di un rapporto processuale indipendente da quello originario relativo alle parti del giudizio, il qualeha come parte convenuta l’amministrazione statale, nella specie il Ministero della Giustizia (Cass.26/10/2015, n. 21700; Cass. 6/12/2017, n. 29228; Cass.06/03/2018, n. 5314 ; Cass. 08/02/2018, n. 3028); il ricorso non è stato proposto nei confronti del Ministero di Giustizia,pertanto, l’odierna ricorrente è decadutadall’impugnazione, né può disporsi l’integrazione del contraddittorio, atteso che, stante l’autonomia del rapporto processuale relativo allarevoca del gratuito patrocinio, si tratterebbe non di integrazione del contraddittorio in relazione ad un rapporto processuale già instaurato, ma di instaurazione ex novo di un rapporto processuale (cfr. Cass. 04/11/2016, n. 22148); è appena il caso di precisare che non ricorre il presupposto della comunicazione al PG dell’adunanza in considerazione della domanda originariamente proposta per querela di falso in via principale (Cass. 05/02/2019, n. 3256), perché la pronuncia sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non riguarda il rapporto processuale per il quale è stata proposta la querela di falso; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ. e la falsa applicazionedell’art. 13, comma 1 quater del dpr 115/2002 ;la tesi rappresentata è che la Corte territoriale l’abbia erroneamente ritenuta la parte sostanzialmente soccombente, in considerazione dell’avvenuto accoglimento del suo motivo di appello circ a la ricorrenza della procura e del rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cod.proc.civ. formulata dalla controparte; il motivo non può trovare accoglimento , perché la Corte territoriale ha confermato la statuizione di inammiss ibilità della querela di falso, sia pure con una motivazione diversa (cfr. p. 6 della sentenza); in aggiunta, deve darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte circa il fatto che l'accessorietà «colloca la domanda di condanna al risarcimento da lite temeraria all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non, quindi, compartecipando direttamente ad essa», con conseguente impossibilità di ravvisare nella domanda di condanna, ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ., «una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione/finalizzazione al quale è stato instaurato il processo», perché «il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un determinato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la decisione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'azione costituiscono un accessorio della pronuncia, accertatoria e/o costitutiva e/o di condanna, che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio»: così Cass. 15102 del 31/05/2021 e successiva giurisprudenza conforme); 3) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.200,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello s