CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 28264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza del 16 settembre2025, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] e, applicata la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fattioggetto di tre diverse sentenze, ha rideterminato la pena in complessivi anniundici, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione in relazione ai reati di cuiall’art. 416-bis cod. pen. (reato più grave, pena base anni sei di reclusione),rapina aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (anni quattro e mesi sei ridotti di unterzo ad anni tre), estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (anni treridotti di un terzo ad anni due) e ha mantenuto poi l’aumento già operato dalgiudice della cognizione per il residuo reato.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, amezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.2.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. con riferimentoagli aumenti applicati in continuazione. Nell’unico motivo di ricorso la difesarileva che il giudice dell’esecuzione avrebbe reso una motivazione apparente egenerica quanto agli aumenti operati per il reato di rapina e di estorsione esarebbe così addivenuta a una conclusione irragionevole.3. In data 2 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione inrelazione all’art. 133 cod. pen. con riferimento agli aumenti applicati incontinuazione.La doglianza è infondata.2.1. L’aumento in continuazione applicato per i reati di rapina edestorsione, contenuto, il primo, in anni quattro e mesi sei e, il secondo, in annitre, poi ridotti per il rito di un terzo in anni tre per il primo e in anni due per ilsecondo, non risulta manifestamente irragionevole e la motivazione sul punto,con gli specifici riferimenti alla gravità del fatto e alle efferate modalità dicommissione, per la rapina, e alla gravità del fatto e alla protrazione dellacondotta per un ampio arco temporale, per l’estorsione, risulta congrua eadeguata.Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione, in cui il giudice ha dato contodelle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità,l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen., non è sindacabilein questa sede e ciò anche considerato lo specifico riferimento ai singoli reatisatellite come richiesto da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 – 01.2.2. La conclusione cui è pervenuto il giudice confermando laquantificazione della pena con riferimento al reato di cui al capo B) dellasentenza sub 3), già reato-satellite del delitto di estorsione, seppure fondata sudi una errata affermazione in diritto, non è sindacabile in questa sede.Come correttamente evidenziato nel ricorso e diversamente da quantoindicato nella motivazione dell’ordinanza, il giudice dell’esecuzione, nel procederealla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazionedella disciplina del reato continuato, ha il potere di procedere a unaquantificazione degli aumenti di pena per i reati-satellite diversa da quellaeffettuata dal giudice di cognizione, fermo restando il limite che questi nonpossono essere in misura superiore a quella fissata con la sentenza irrevocabiledi condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735 - 01).Ciò non dimeno, d’altro canto, il giudice dell’esecuzione, ove ritenga e necondivida le ragioni, può mantenere il medesimo aumento di pena giàquantificato dal giudice della cognizione nella sentenza di condanna.Nel caso di specie l’aumento di pena applicato in continuazione per ilreato di cui al capo B) della sentenza n. 3) risulta corretto e non è sindacabile. Lostesso, infatti, e stato quantificato in misura corrispondente a quella fissata dalgiudice della cognizione e non è stato quindi superato il limite posto dallasentenza pronunciata all’esito del processo.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]