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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 03363/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. in Svizzera [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n.

Giardini - Naxos (Me) 10/10/1957 avverso la sentenza n. 311/23 del G.i.p.

Tribunale di Messina del 13/06/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Messina, in accoglimento delle richieste concordate con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene rispettive di tre anni e quattro mesi di reclusione e di cinque anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) nonché a plurimi episodi di detto traffico (art. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.); che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati denunciando, il primo, vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito ed il secondo, mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla relativa qualificazione giuridica; che sono stati, dunque, dedotti motivi di doglianza inammissibili in quanto non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 4 dicembre 2023 Il consigliere tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], n. in Svizzera [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Giardini - Naxos (Me) 10/10/1957 avverso la sentenza n. 311/23 del G.i.p. Tribunale di Messina del 13/06/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Messina, in accoglimento delle richieste concordate con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene rispettive di tre anni e quattro mesi di reclusione e di cinque anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) nonché a plurimi episodi di detto traffico (art. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.); che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati denunciando, il primo, vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito ed il secondo, mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla relativa qualificazione giuridica; che sono stati, dunque, dedotti motivi di doglianza inammissibili in quanto non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 4 dicembre 2023 Il consigliere tensore
Sentenza Cassazione n. 03363/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris