CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02864/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 10 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione ed euro milletrecento di multa e alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro milleduecento di multa in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione a), b), c) e d) (quest'ultimo relativo unicamente a [OSCURATO:PERSONA]). 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla prova della commissione dei reati di cui ai capi a), b) e c). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale dell'insussistenza di valida condizione di procedibilità per il reato di cui al capo b). 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302); pertanto, l'individuazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'ambito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'identificazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471), potendo rilevare le modalità dell'individuazione non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell'apprezzamento in sede di scrutinio di legittimità della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il profilo dell'individuazione fotografica è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata: la Corte di appello ha puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente coi dati rappresentati. L'attribuzione di responsabilità per i fatti in contestazione in capo agli odierni imputati poteva dirsi certa, muovendo in tale direzione plurimi e convergenti elementi acquisiti in sede di istruttoria dibattimentale e resi espliciti all'interno della sentenza impugnata. L'individuazione fotografica è solo uno degli elementi valorizzati al fine di giungere al riconoscimento degli imputati con conseguente affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. A fronte di tale solido impianto motivazionale la difesa si limita a reiterare la doglianza circa la validità dell'individuazione fotografica. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, invece, è possibile rilevare la presenza di valide querele in atti allegate al fascicolo, presentate dai responsabili dei supermercati (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così d