CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 23866/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1916/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA],difeso dall ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vani; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 2 52 /2 0 1 7 del 03/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereRemo Caponi. [OSCURATO:PERSONA] Nel settembre del 2009 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conveni- vano dinanzi al Tribunale di Trento la figlia Aurora in risoluzione per inadempimento di un contratto di vitalizio improprio stipulato nel 2000, con cui avevano ceduto alla convenutala nuda proprietà di un appar- tamento e di un garage in cambio della rinunzia a un credito di oltre 2di 6 - 1 916 /20 18 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA] cento milioni di lire, che la figlia vantava nei loro confronti, e in cambio dell’assunzione da parte di quest'ultima di obblighi di assistenza nei loro confronti. In primo grado la domanda veniva accolta, con con- danna della convenuta a restituire oltre € 91.000 al fratello Aldo, co- stituitosi in giudizio dopo la scomparsa dei genitori. In secondo grado la pronuncia veniva integralmente riformata. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in cassazione e proponeva revocazione ex art. 395, n. 3 c.p.c., allegando ilritrovamento nel luglio del 2009 di un documento decisivo (una lettera della convenuta di reputato carat- tere confessorio). La revocazione è stata dichiarata inammissibile. Avverso la sentenza d’inammissibilità della revocazione ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, illustrati memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che sugli attori (in particolare su [OSCURATO:PERSONA]) incombesse l’onere di produrre il documento de quo fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Si deduce violazione degli artt. 395 n. 3 e 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Con il secondo motivo si denuncia la fragilità logica delle presunzioni con cui laCorte di appello ha supposto l’acquisizione della conoscenza del documento da parte di Ido e di [OSCURATO:PERSONA] al più tardi al momento della morte di [OSCURATO:PERSONA], nel dicembre 2009. Si deduce violazione degli artt. 395 n. 3 c.p.c. e 2729 c.c. Con il terzo motivo si censura che il giorno della scoperta del docu- mento sia stato identificato con il giorno della scoperta da parte del terzo e non con quello della ricezione del documento ad opera della parte. Si deduce violazione dell’art. 298 co. 2 c.p.c. nonché omesso esame circa fatto decisivo. 3di 6 - 1 916 /20 18 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di rilevare il contenuto confessorio del documento de quo. Si deduce violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. 2. - Con memoria depositata in prossimità del l’udienza, il ricorrente ha prodotto il testo di Cass. 27101/2021 di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello poi impugnata per revocazione nel giudizio oggi giunto all’esame di questa Corte. Su questa base egli ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, nonché -ex art. 336 co. 2 c.p.c. – la caducazione di tutti i pignoramenti, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. La controricorrente chiede di pronunciare la cessazione della materia del contendere dopo la cognizione de i motivi di ricorso , ai fini del la liqui- dazione delle spese. 3. – È da pronunciare la cessazione della materia del contendere, previa delibazione nel merito dei motivi di ricorso ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio di legittimitàsecondo il principio della soccom- benza virtuale(cfr. Cass. 14267/2017, tra le altre). 4. – Censurata dal primo motivo è l’argomentazione seguente: « La domanda di revocazione si fonda sulla scoperta, che sarebbe stata fatta successivamente alla sentenza impugnata, di un documento ritenuto decisivo - trattandosi di missiva riferibile alla convenuta [OSCURATO:PERSONA]- sponi dal contenuto asseritamente confessorio - che l'attore non avrebbe potuto produrre in precedenza, ignorandone l'esistenza. In particolare, assume l'attore che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero poco meno di un mese dopo la pubblicazione della sentenza qui impugnata, tale [OSCURATO:PERSONA] […] gli ha inviato una lettera, comunicandogli che, durante le operazioni di imballaggiodei beni contenuti nel proprio ap- partamento […], aveva rinvenuto alcuni documenti, fra i quali la mis- siva in questione, che gli erano stati consegnati nell'estate del 2009 4di 6 - 1 916 /20 18 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA] dalla madre dell'attore, [OSCURATO:PERSONA], con preghiera di tacerne l'esistenza al figlio Aldo, per non aggravare la tensione già esistente, e di predi- sporre una risposta da inviare alla figlia, risposta che egli aveva in ef- fetti redatto, spedendola alla Abram, che era successivamente dece- duta ed alla quale non aveva avuto modo di restituire i documenti. Nella missiva attribuita alla convenuta [OSCURATO:PERSONA], datata ‘luglio 2009’, questa confesserebbe di non avere adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico con il contratto di vitalizio improprio stipulato a suo tempo con i genitori. […] Al do Crisponi ha agito nella causa […] non facendo valere un diritto proprio, bensì costituendosi volontariamente […] quale unico erede della madre, deceduta nel dicembre 2009, nel giudizio a suo tempo introdotto dai suoi genitori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- sponi[…]: l'attore, dunque, è […] subentrato nella medesima posizione della sua dante causa ed è quindi soggetto a tutte le eventuali preclu- sioni che dovessero essere maturate in capo alla de cuius o che co- munque fossero conseguenza della condotta processuale dalla stessa tenuta. Ciò detto, si osserva che il documento asseritamente rinvenuto fortuitamente da […] [OSCURATO:PERSONA] in data neppure effettiva- mente precisata, avrebbe senz'altro potuto essere prodotto in causa, sin dalle sue prime battute, già dalla madre dante causa di [OSCURATO:PERSONA]- sponi, [OSCURATO:PERSONA]. […] È del tutto evidente che, allorché fu introdotta la causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con citazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma spedita per la notifica il 21/9/2009[…], [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata senz'altro in grado di produrre la missiva del ‘l uglio 2009 ’ (asserita- mente) contenente la confessione da parte della figlia Aurora, facen- dosela restituire dallo Schiavone in vista della proposizione dell'azione nei confronti della figlia medesima, o della stessa avrebbe comunque potuto far parola con il proprio difensore, sempre in vista dell'instau- rando contenzioso: di certo la Abram non si trovò di fronte ad alcuna 5di 6 - 1 916 /20 18 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA] forza maggiore che le impedisse la produzione o comunque la acquisi- zione del documento (e men che meno a fatto dell'avversario, peraltro neppure dedotto dall'odierno attore), avendo ella piena contezza dell'e- sistenza del documento medesimo, del suo contenuto (a fronte del quale aveva asseritamente chiesto allo Schiavone di predisporre una risposta) e del luogo ove esso era custodito, sì da essere in grado, appunto, di produrla o comunqueconsentirne la produzione secondo le ordinarie scansioni del procedimento di primo grado. La mancata produzione è dunque da attribuire o ad una libera scelta della parte o ad una sua negligenza: la parte originaria non fu affatto nella impossi- bilità di procedere alla produzione medesima». Il primo motivo non è fondato. Come si constata dalla lettura dall’ampio stralcio della motivazione riportato nel capoverso precedente, la Corte di appello ha corretta- mente accertato che nel caso di specie non si è avverato l’elemento del ritrovamento di un documento dopo la sentenza, senza il quale viene meno la necessità di vagliare gli ulteriori requisiti a cui è subordinata l’ammissibilità della revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 3 c.p.c. (ulteriori requisiti che pur sono vagliati dalla Corte, parimenti con esitonegativo, in altre parti della motivazione). La fondatezza del primo motivo rende superfluo il delibare gli ulte- riori motivi di ricorso,il cui esame presuppone l’accoglimento del primo motivo.Si impone già a questo stadio di imputare al ricorrente la soc- combenza virtuale. 5. – È pronunciata la cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano in dispositivo. Non v’è luogo al raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che è applicabile solo 6di 6 - 1 916 /20 18 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA] ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della ma- teria del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della vir- tuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità(così tra le ultime, l’ ordinanza n. 20697 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e con- danna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore