CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, con secondo motivo, in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio; Rilevato che il motivo inerente la responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto privo di specificità non essendo scandito dalla necessaria critica specifica alla sentenza impugnata e meramente riproduttivo di censure che il giudice del gravame ha già vagliato e disatteso con congrua e precisa motivazione aderente al dato probatorio costituito dagli elementi (2 involucri contenenti grammi 1,3 di cocaina, somma di euro 80, un bilancino di precisione, grammi 2,5 di hashish ed ulteriori grammi 11 di cocaina) rinvenuti nel corso delle perquisizioni eseguite dagli operanti di P.G. sia sulla persona dell'imputato che nell'abitazione dello stesso, oltre che dalla stessa ammissione del ricorrente - nel corso dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida dell'arresto - della detenzione di sostanza stupefacente, circostanze queste che dimostrano, in modo chiaro ed inequivoco, la consumazione della condotta contestata; Considerato che, parimenti, la determinazione della pena è avvenuta attraverso un iter argomentativo nel quale gli elementi che il giudice del merito ha posto a base della decisione sono stati la gravità del reato in relazione al quantitativo di stupefacente rinvenuto e alla tipologia e le modalità esecutive della condotta. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas