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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10441/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'applicazione della recidiva, è inammissibile in quanto la Corte di appello - richiamate le plurime condanne dell'imputato (di cui una per il medesimo reato per i quale si procede, altre per rapina e altri reati), ha formulato sulla base di tali dati un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato, in linea con il principio di diritto per cui la reiterazione dell'illecito deve essere sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), il che rende ragione della manifesta infondatezza delle censure.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'applicazione della recidiva, è inammissibile in quanto la Corte di appello - richiamate le plurime condanne dell'imputato (di cui una per il medesimo reato per i quale si procede, altre per rapina e altri reati), ha formulato sulla base di tali dati un giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato, in linea con il principio di diritto per cui la reiterazione dell'illecito deve essere sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), il che rende ragione della manifesta infondatezza delle censure. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 10441/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris