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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15733/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona * del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante ed amministratore della ditta LC s.r.1., ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo a), relativo alla violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, limitatamente alle fatture indicate nelle dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA per l'anno d'imposta del 2012, nonché per la prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 7 4/2000 (capo b).

La Corte di appello di Ancona ha invece confermato la responsabilità per la residua imputazione di cui al capo a) relativa all'anno di imposta del 2013, in relazione all'utilizzo nelle dichiarazioni fiscali del 2014 di cinque fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], per un totale imponibile di euro 302.650,00 e di Iva di euro 63.356,00, ritenendo il residuo reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 non ancora prescritto alla data del 12/04/2024. 2.11 ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce violazione di legge, non avendo il giudice a quo dichiarato la prescrizione anche con riferimento al residuo reato, concernente l'utilizzo di fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA] (n.4, 7, 240, 251, 255) nelle dichiarazioni annuali del 2014.

E' erronea l'affermazione del giudice a quo secondo cui il residuo reato non era prescritto alla data 12/04/2024.

In particolare, il ricorrente precisa che il reato in esame, avendo natura istantanea, si consuma al momento della presentazione delle dichiarazioni annuali e che, relativamente all'annualità del 2014, la prima dichiarazione fiscale di interesse, relativa al periodo di imposta 2013, ove sono indicate le 5 fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] è la *dichiarazione IVA presentata in data 28/02/2014.

Produce cópià della dichiarazione Iva del 28/02/2014, specificando che nel riquadro VF, Sezione 1, dedicato alle operazioni passive, e nella Sezione 2, dedicata al totale degli acquisti, sono iscritti i corrispettivi delle cinque fatture passive richiamate nel capo di imputazione.

Ne segue che il termine di prescrizione non decorre dal dies a quo del 30/09/2014, data di presentazione della dichiarazione ai fini IRES, ma dal 28/02/2014, data di presentazione della dichiarazione IVA 2014, in quanto solo in quella dichiarazione fiscale sono state indicate le 5 fatture indicate nel capo di imputazione.

Pertanto, il giudice a quo avrebbe dovuto, anche per la residua imputazione di cui al capo a), concernente l'utilizzo di fatture emesse nel 2013, dichiarare l'intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente rappresenta che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per l'anno d'imposta 2013 si sarebbe consumato nel momento della presentazione della prima dichiarazione fraudolenta, ovvero nel momento della presentazione della dichiarazione IVA contenente i dati falsi, in data 28/02/2014, giacchè in essa sarebbero state utilizzate le fatture in oggetto.

E' tuttavia preclusivo rilevare che la questione relativa all'inserimento delle cinque fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nella dichiarazione Iva presentata in data 28/02/2014, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, richiede accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di legittimità, in quanto la deduzione comporta la verifica di dati che non sono di immediata e palese rilevazione, ovverossia la corrispondenza degli importi indicati nel quadro VF Sez.1 della suddetta dichiarazione IVA con le fatture di cui all'imputazione.

Ne segue che la questione relativa al momento consunnativo del reato, implicando un accertamento di fatto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all'ud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona * del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante ed amministratore della ditta LC s.r.1., ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato al capo a), relativo alla violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, limitatamente alle fatture indicate nelle dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA per l'anno d'imposta del 2012, nonché per la prescrizione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 7 4/2000 (capo b). La Corte di appello di Ancona ha invece confermato la responsabilità per la residua imputazione di cui al capo a) relativa all'anno di imposta del 2013, in relazione all'utilizzo nelle dichiarazioni fiscali del 2014 di cinque fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], per un totale imponibile di euro 302.650,00 e di Iva di euro 63.356,00, ritenendo il residuo reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 non ancora prescritto alla data del 12/04/2024. 2.11 ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce violazione di legge, non avendo il giudice a quo dichiarato la prescrizione anche con riferimento al residuo reato, concernente l'utilizzo di fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA] (n.4, 7, 240, 251, 255) nelle dichiarazioni annuali del 2014. E' erronea l'affermazione del giudice a quo secondo cui il residuo reato non era prescritto alla data 12/04/2024. In particolare, il ricorrente precisa che il reato in esame, avendo natura istantanea, si consuma al momento della presentazione delle dichiarazioni annuali e che, relativamente all'annualità del 2014, la prima dichiarazione fiscale di interesse, relativa al periodo di imposta 2013, ove sono indicate le 5 fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] è la *dichiarazione IVA presentata in data 28/02/2014. Produce cópià della dichiarazione Iva del 28/02/2014, specificando che nel riquadro VF, Sezione 1, dedicato alle operazioni passive, e nella Sezione 2, dedicata al totale degli acquisti, sono iscritti i corrispettivi delle cinque fatture passive richiamate nel capo di imputazione. Ne segue che il termine di prescrizione non decorre dal dies a quo del 30/09/2014, data di presentazione della dichiarazione ai fini IRES, ma dal 28/02/2014, data di presentazione della dichiarazione IVA 2014, in quanto solo in quella dichiarazione fiscale sono state indicate le 5 fatture indicate nel capo di imputazione. Pertanto, il giudice a quo avrebbe dovuto, anche per la residua imputazione di cui al capo a), concernente l'utilizzo di fatture emesse nel 2013, dichiarare l'intervenuta prescrizione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente rappresenta che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per l'anno d'imposta 2013 si sarebbe consumato nel momento della presentazione della prima dichiarazione fraudolenta, ovvero nel momento della presentazione della dichiarazione IVA contenente i dati falsi, in data 28/02/2014, giacchè in essa sarebbero state utilizzate le fatture in oggetto. E' tuttavia preclusivo rilevare che la questione relativa all'inserimento delle cinque fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nella dichiarazione Iva presentata in data 28/02/2014, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, richiede accertamenti di fatto preclusi nel giudizio di legittimità, in quanto la deduzione comporta la verifica di dati che non sono di immediata e palese rilevazione, ovverossia la corrispondenza degli importi indicati nel quadro VF Sez.1 della suddetta dichiarazione IVA con le fatture di cui all'imputazione. Ne segue che la questione relativa al momento consunnativo del reato, implicando un accertamento di fatto, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'ud
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