CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 49123/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio omettendo di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo della cocaina detenuta, in parte frazionata in dosi, variamente occultata e risultata complessivamente pari a gr. 50, per quella detenuta a bordo dell'auto e gr. 18, per quella rinvenuta nel corso della successiva perquisizione), dato che ha ragionevolmente fondato le conclusioni della Corte di merito su una dimensione dello spaccio non riconducibile al cd. piccolo spaccio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident