CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/07/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdata_avviso ( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Giuseppe GUARINO propone personalmente ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo generico (art. 35 Ord. pen.) dal predetto detenuto formulato; OSSERVATO che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo speciale (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P eside