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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 43541/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2/05/2023 dal Tribunale di Lecco; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere Giuseppina A. R. Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2/05/2023 dal Tribunale di Lecco; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere Giuseppina A. R. Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca - come nel caso in esame - il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01), tra cui non è compreso il vizio di motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 43541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris