CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2000
Cassazione n. 22355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce emessa il 10 maggio 2021, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di rapina aggravata e furto aggravato di cui ai capi A, D ed E confermando anche le statuizioni civili. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A) come rapina anziché come furto in abitazione, tenuto conto dell'assenza di minaccia alla persona offesa, secondo quanto da costei dichiarato in sede di denuncia e riportato anche nel verbale di ispezione dei luoghi; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza, in relazione ai reati di furto di cui ai capi D ed E, dell'aggravante dell'esposizione dei veicoli alla pubblica fede, senza tenere conto che il furto aveva avuto ad oggetto non le vetture ma gli oggetti custoditi al loro interno, nessuno dei quali destinato per necessità o consuetudine alla esposizione alla pubblica fede ed, inoltre, che le autovetture erano state lasciate incustodite; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, non integrabile dalla mera apertura dell'autoveicolo non chiuso a chiave quanto al capo E, il danneggiamento del vano fusibili non essendo collegato ai beni asportati; quanto al capo D, mancherebbe la prova che l'automobile fosse chiusa a chiave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito precisati. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente non tiene conto che la minaccia alla persona offesa, oltre che riferita da costei, era stata avvertita anche da un testimone che tanto aveva dichiarato alla polizia giudiziaria e del cui decisivo apporto probatorio il ricorrente non tiene conto. 1.2. Quanto al secondo motivo, i reati di furto aggravato di cui ai capi D ed E - rispetto ai quali il ricorrente non deduce motivi manifestamente infondati - sono divenuti procedibili a querela per effetto della introduzione della cosiddetta "riforma Cartabia" di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Avendo le persone offese rimesso le relative querele, come si dà atto nelle sentenze di merito - le quali non erano operative prima della riforma citata stante che i reati erano procedibili di ufficio - deve in questa sede rilevarsi l'estinzione di entrambi con la conseguente eliminazione del segmento di pena in continuazione e rideterminazione della pena finale in anni tre, mesi due, giorni sette di reclusione ed euro 1200 di multa (pena base per il reato di rapina di cui al capo A, anni quattro, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 1800 di multa meno un terzo per il rito). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi D ed E perché estinti per remissione della querela ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione rideterminando la pena finale in anni tre, mesi due, giorni sette di reclusione ed euro 1220 di multa. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.02.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] periali [OSCURATO:PERSONA] PENALE2 3 MAR- [OSCURATO:PERSONA]