CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 41811/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/04/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 4 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 2, 4 e 7 I. n. 895/67. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che con l'atto deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 nonché 2, 4 e 7 I. n. 895/67. La ordinanza, avallando pedissequamente il provvedimento genetico, omette qualsiasi autonoma motivazione in ordine alla sussistenza della associazione criminosa, basata sulla sola frequenza dei rapporti finalizzata alla realizzazione di alcuni approvvigionamenti di partite di droga, non essendosi considerata la differenza tra concorso nel reato e partecipazione associativa, peraltro dovendosi considerare il limitato lasso temporale dei fatti. Quanto al ricorrente è illogico affermare che egli agisce per un fine personale senza dimostrare un apporto stabile e una consapevolezza di far parte di una compagine associativa. Inoltre, dalle captazioni in cui si fa riferimento al garage affittato dal Crisafulli si comprende che i soggetti che vanno ad approvvigionarsi di stupefacente ivi custodito fanno riferimento al luogo della custodia e non alla persona del ricorrente, al quale - peraltro - non fanno alcun riferimento i collaboratori di giustizia. Quanto al reato in materia di armi, nessuna captazione documenta la consapevolezza del ricorrente circa la custodia di armi nel suo garage, per cui è apodittica l'affermazione che egli, avvertito dal figlio, avesse tolto le armi prima della perquisizione. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari ritenute attuali nonostante i fatti risalgano al 2020/2021 e l'assenza di recidiva in capo al ricorrente che ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali con esito positivo. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per motivi in fatto. Incensurabile è il giudizio indiziario in ordine alla sussistenza della compagine associativa che gestiva le piazze di spaccio secondo una struttura organizzativa che garantiva, senza soluzione di continuità, la costante fornitura delle piazze, provvedendo, in caso di arresto dei pusher, alla loro pronta sostituzione. Quanto alla partecipazione associativa del ricorrente, essa è del tutto correttamente desunta dalla messa a disposizione, a favore del sodalizio, del garage di via Zuccarelli n.53 - pertinenza dell'abitazione di via Zuccarelli n. 51 - quale luogo di occultamento e stoccaggio dello stupefacente e delle armi del clan, oltre che luogo in cui effettuare consegne agli acquirenti. Il ricorrente non solo aveva consegnato le chiavi del garage, ma coadiuvava [OSCURATO:PERSONA] anche in attività di confezionamento della droga e di consegna della sostanza stupefacente, prelevata dal garage con il suo ausilio e consegnata a vari sodali o direttamente agli acquirenti, risultando presente in loco in occasione delle preparazioni e delle transazioni. Non illogicamente è, pertanto, ritenuto che il ricorrente - a seguito dell'avviso dato dal figlio a lui e al Querulo della presenza delle forze dell'ordine - sia riuscito a corrispondere alla preoccupazione dei sodali di togliere "tutte cose", sostanza stupefacente e armi, facendo sortire l'esito negativo della perquisizione. 3. Il secondo motivo è generica contestazione in fatto della ineccepibile valutazione a riguardo della sussistenza delle esigenze cautelari, fondata sul mancato superamento della presunzione cautelare in ragione degli indici negativi determinati al ruolo associativo spiegato e dalla continuità delle condotte illecite, oltre la insensibilità all'emenda, rispetto ai plurimi e specifici precedenti, tali da far correttamente escludere il rilievo del tempo decorso dalla commissione dei fatti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c all'art. 94, comma I