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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 11619/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15352/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenzan. 991 del 14/4/2022 del Tribunale di Taranto ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] in forza di un assegno bancario; l’opponente contestava il diritto di agire in executivis dell’avversario perché il titolo di credito azionato era stato alterato e dato soltanto in garanzia; − s ospesa l ’ esecuzione e introdotto, dal creditore, il giudizio di merito, il giudice di pace di Taranto dichiarava inammissibile l’azione per propria incompetenza funzionale; la pronuncia era impugnata innanzi al Tribunale di Taranto, che, con la sentenza n. 991 del 14/4/2022, dichiarava la nullità della decisione di primo grado e respingeva l’opposizione; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva – in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] –ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; − i n data 21/1/2024, ravvisati profili di improcedibilità, inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso, veniva formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., una sintetica proposta di definizione del giudizio, comunicata il 25/1/2024; − prima dello spirare del prescritto termine di quaranta giorni dalla comunicazione e pur senza istanza di decisione da partedel ricorrente, veniva fissata (con decreto del 13/2/2024) l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; − l e parti depositavano memorie ; − all’ esito della camera di consiglio, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione , perché il ricorso è inammissibile;− contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nelle opposizioni esecutive promosse all’espropriazione forzata presso terzi si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi); − ne consegue che nel ricorso introduttivo la parte è onerata di riportare l’indicazione del soggetto evocato quale terzo pignorato, che, invece, nel caso de quorisulta totalmente omessa e tale elemento non è evincibile nemmeno dalla sentenza impugnata, né dall’esame diretto degli atti di causa (compiuto da questa Corte in ragione della denuncia di nullità del procedimento exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.); − in proposito Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669-01, ha statuito che «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari)»); analogamente, in base alle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143-01, «In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità exart. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l ’ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.»; − a lla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ri- corrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; − non può operare, in mancanza di una richiesta di decisione da parte dell’opponente, il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 380-biscod. proc. civ.; − non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per la condanna exart. 96, comma 3, cod. proc. civ.; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidatein Euro

1. 000 ,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15352/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenzan. 991 del 14/4/2022 del Tribunale di Taranto ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] in forza di un assegno bancario; l’opponente contestava il diritto di agire in executivis dell’avversario perché il titolo di credito azionato era stato alterato e dato soltanto in garanzia; − s ospesa l ’ esecuzione e introdotto, dal creditore, il giudizio di merito, il giudice di pace di Taranto dichiarava inammissibile l’azione per propria incompetenza funzionale; la pronuncia era impugnata innanzi al Tribunale di Taranto, che, con la sentenza n. 991 del 14/4/2022, dichiarava la nullità della decisione di primo grado e respingeva l’opposizione; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva – in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] –ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; − i n data 21/1/2024, ravvisati profili di improcedibilità, inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso, veniva formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., una sintetica proposta di definizione del giudizio, comunicata il 25/1/2024; − prima dello spirare del prescritto termine di quaranta giorni dalla comunicazione e pur senza istanza di decisione da partedel ricorrente, veniva fissata (con decreto del 13/2/2024) l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; − l e parti depositavano memorie ; − all’ esito della camera di consiglio, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione , perché il ricorso è inammissibile;− contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nelle opposizioni esecutive promosse all’espropriazione forzata presso terzi si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi); − ne consegue che nel ricorso introduttivo la parte è onerata di riportare l’indicazione del soggetto evocato quale terzo pignorato, che, invece, nel caso de quorisulta totalmente omessa e tale elemento non è evincibile nemmeno dalla sentenza impugnata, né dall’esame diretto degli atti di causa (compiuto da questa Corte in ragione della denuncia di nullità del procedimento exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.); − in proposito Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669-01, ha statuito che «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari)»); analogamente, in base alle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143-01, «In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità exart. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l ’ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.»; − a lla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ri- corrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; − non può operare, in mancanza di una richiesta di decisione da parte dell’opponente, il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 380-biscod. proc. civ.; − non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per la condanna exart. 96, comma 3, cod. proc. civ.; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidatein Euro 1. 000 ,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se do
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