CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38035/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tutto sprovvisto delle ragioni giuridiche e di pre- R.G.N. 16770-15 supposti di fatto della maggior pretesa avanzata dall'Ufficio. Si lamenta che l'atto impugnato indicherebbe esclusivamente gli estremi dell'atto tassato senza neppure allegarlo, nonché un importo finale alla voce imposta di registro senza individuare 'le voci di tariffa applicate e la base imponibile su cui è stata applicata l'imposta'. 2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, laddove si ritenesse che una pronuncia cir- ca la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione ci sia stata, questa non potrebbe che ritenersi meramente apparente, in quanto i giudici di appello si sarebbero limitati ad affermare che "entrambi i motivi di appello sulla carenza di motivazione e sulla insufficiente mo- tivazione della sentenza" risulterebbero "infondati e pretestuosi". 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della 1. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, posto che i giudici di ap- pello avrebbero ritenuto l'avviso di liquidazione impugnato sufficien- temente motivato ancorchè tale provvedimento impositivo non sareb- be stato corredato dalla obbligatoria allegazione della sentenza oggetto di registrazione e su cui era stata liquidata l'imposta chiesta in paga- mento. Le contribuenti rilevano che l'Ufficio, come pacifico e inconte- stato agli atti di causa, non avrebbe né allegato né riprodotto il testo della sentenza registrata nell'avviso di liquidazione impugnato, essen- dosi limitato a riportare gli estremi di tale sentenza.R.G.N. 16770-15 4. I primi tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente in quan- to inerenti alla medesima questione, relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato. La società ricorrente deduce, lamentando difetto di motivazione e violazione di legge, che l'avviso di liquidazione non sarebbe correttamente motivato, in quanto reca esclusivamente gli estremi della sentenza oggetto di registrazione, non è corredato dalla allegazione della decisione, né riporta il contenuto della stessa. [OSCURATO:PERSONA] rileva, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che ef- fettivamente sussiste il predicato vizio di omessa pronuncia della sen- tenza impugnata, atteso che il giudice del merito omette di illustrare le ragioni che hanno portato al rigetto del motivo riguardante il difetto di motivazione dell'atto impositivo, limitandosi ad affermare apodittica- mente: "Entrambi i motivi di appello sulla carena assoluta di motivazione e sul- la insu wiente motiva.zione della senten.za, risultano infondati e pretestuosi. La sentena ha dettagliatamente esaminato il ricorso ed ancor più esaurientemente ha motivato la decisione". Tuttavia, nel giudizio di legittimità, alla luce di principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di Cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 21257 del 2014). Nella specie, le doglianze riferite al difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione che riporta solo gli estremi della sentenza oggetto di re- gistrazione e l'importo finale alla voce imposta di registro sono fonda- te.R.G.N. 16770-15 Questa Corte, in più occasioni, ha affermato che: "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidaione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R n. 131 del 1986, in relaone ad un atto giudi.ziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata, ma non deve necessariamente recare, in allega- to, la sentenza o il suo contenuto essemziale irispondendo l'obbligo di motivinione di cui all'art. 7 st.contr. all'esigemy di garantire il pieno e immediato eserckio delle facoltà difensive del contribuente senza costringerlo ad una attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informa.zioni fornite garantisca la conoscen.za dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informnioni facilmente intellegibili (Cass. n. 239 del 2021). E' vero che le contribuenti, essendo state parti nel giudizio da cui è scaturito il provvedimento sottoposto a registrazione, non sono state neppure costrette ad una attività di ricerca, essendo pienamente a co- noscenza delle ragioni processuali che hanno determinato la pretesa fi- scale, sicchè l'allegazione di atti conosciuti o conoscibili dalle stesse sa- rebbero risultati superflui ed ultronei ed avrebbero rappresentato un inutile e non richiesto aggravio per l'Ufficio. E' stato, infatti, chiarito che: "In tema di imposta di registro relativa a senten.za civile, l'Amministrazione finan.ziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la senten- R:a su cui esso si fònda„ in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del giudkio, è a conoscen.za; diversamente tale incombente si risolverebbe in un adem- pimento supeffluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggrave- mento degli oneri connessi all'eserckio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così un contrasto con i canoni generali della collabora.zione della buonafede" (Cass. n. 21713 del 2020).R.G.N. 16770-15 Tuttavia, sebbene non sussista un obbligo di allegazione del provve- dimento giudiziario sottoposto a registrazione, l'obbligo di motiva- zione impone che sia individuata la base imponibile e l'aliquota tariffa- ria applicata dall'Ufficio, nella specie non sussistenti. B.N.L. e B.N.P. Paribas hanno riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, l'avviso di liquidazione oggetto di impu- gnazione, che riporta esclusivamente l'importa dell' imposta dovuta e il riferimento al numero della sentenza oggetto di registrazione, con de- terminazione degli interessi e delle sanzioni. La contribuente fin dailprimo grado di giudizio ha lamentato che: " l'avviso di liquidazione impugnato indica esclusivamente gli estremi dell'atto tassato, nonché un importo finale alla voce imposta di regi- stro; lo stesso, in effetti, è assolutamente carente della individuazione dei parametri adottati per la liquidazione dell'imposta e precisamente: le voci di tariffa applicate e la base imponibile su cui è stata applicata l'imposta" (v. pag. 3 controricorso Agenzia delle entrate). Questa Corte, in più occasioni, ha precisato che ciò che rileva, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo, è che sia rispettato il criterio di "autosufficienza" della motivazione, os- sia che il contribuente sia posto in grado di conoscere il contenuto del- la pretesa fiscale e di articolare adeguatamente in un eventuale conten- zioso le proprie difese, mediante la indicazione della base imponibile e dei criteri utilizzati per la liquidazione dell'imposta. E' stato, infatti, recentemente chiarito in fattispecie assimilabile a quel- la in esame che: "In tema di imposta di registro su atti giudkiari definitoti di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è ade- guatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti gli estremi identificativi essen.ziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, R.G.N. 16770-15 estremi di ruolo e pubblica.zione) sia i criteri normativi e matematici di determina- ione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffa. ria applicata ed imposta). Tutta- via, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostwkiata la sufficien.za motiva.zionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motiva ionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allega.zione o non allegnione ad esso dell'atto giudkiario tassato, anche in rekkione agli eventuali elementi di complessi- tà ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (in applica:zione del princio la S.0 ha cassato la sente'rka impugnata in quanto l'avviso di liquida- pur facendo riferimento alle norme applicate ed al numero della sentelka tas- sata, oltre a non indicare il tribunale che l'aveva emessa, non specificava il criterio di determinckione dell'imposta dovuta con riguardo alla base imponibile ed all'aliquota applicata)"(Cass. n. 26340 del 2021). Come evidenziato da questa Corte nella parte motiva della decisione richiamata:"Tra la tesi della necessaria ed 'esimente' allega.zione all'avviso dell'atto giudkiario tassato (v. Cass. nn.18532 / 10; 12468/15; 29402/17) e quella opposta, della non necessi- tà in ragione del fatto che il contribuente, in quanto parte del processo, sempre cono- sce o è comunque in grado di conoscere l'esito e gli efte. tti anche fiscali (Cass. nn. 24098/14; 21713120; 9344/21), si è addivenuti ad una solnione intermedia che respinge l'assoluteua di entrambe, ed i cui passaggi argomentativi fondamentali possono così individuarsi; - la natura di 'imposta d'atto' attribuibile al registro (an- cora da ultimo ribadita anche dal giudice delle leggi; v. (1 Cost. nn.158/ 20 e 39 / 21) rileva pure nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta dovuta sugli atti giudi- .ziari e, in particolare, sulle senten.ze, nel qual caso per stabilire i presupposti e i cri- teri della tassckione (tanto ai fini della base imponibile ex art. 43, 4 comma, dP.R. 131/ 86, quanto ai fini dell'aliquota applicabile ex art. 8 Tariffa, Prima Parte, al/. al d.P.R. cit.) occorre fare Orimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla senten.zà stessa, serka possibilità di utilk.zare elementi ad essa R.G.N. 16770-15 estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato (se si è for- mato) il giudicato (Cass. nn.12013 / 20; 19247 / 2012; 23243 / 06) ", si preci- sa, inoltre, che "in materia di imposta di registro su atti giudi.ziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidcqione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli estremi identifi- cativi esseniali sia dell'atto giudi.ziario medesimo (natura de/provvedimento, u i cio emanante, estremi di ruolo e pubblicaione) sia dei criteri normativi e matemati- ci di detennina.zione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ad imposta), non alleghi fatto in sé. Tuttavia, ne/ caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostarTata la si!fficiena motiva.zionale de//'avviso e la com- prensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indica.zioni, i l giudice del merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivaionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allega.zione o non allega.zione ad esso dell'atto giu- di.ziario tassato, anche in relaione agli eventuali elementi di complessità ed equivo- cità che possano in concreto emergere da quest'ultimo". In difetto di indicazione del criterio di determinazione della base im- ponibile e dell'aliquota applicata, l'atto impositivo non riflette il criterio di 'autosufficienza' indispensabile perché il contribuente possa effet- tuare un controllo sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria e, quindi, articolare in modo adeguato le proprie difese in un eventuale e futuro contenzioso. Sebbene le contribuenti avessero effettivamente parttcipato al giudizio, in mancanza di indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, non è evidente l'immediata ed esatta percezione del criterio di determinazione dell'imposta dovuta. Secondo l'indirizzo interpretativo sopra illustrato, che si condivide, la mancata specificazione di questi elementi applicativi fondamentali de- termina una lesione dei diritti del contribuente.R.G.N. 16770-15 5.Dall'accoglimento delle suddette censure, consegue l'assorbimento del quarto e del quinto motivo di ricorso. Con i predetti mezzi si de- nuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in rela- zione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c, e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, e violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata a detto decreto, nonché degli artt. 1414 e 1418 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, l'imposta di registro in misura fissa si applicherebbe non solo alle sta- tuizioni della sentenza civile che pronuncia la nullità di un contratto di compravendita immobiliare perché concluso in frode ai creditori, ma anche alle dipendenti e derivative statuizioni della medesima sentenza con cui il giudice civile, in conseguenza di tale nullità, dichiara che non si è mai prodotto il trasferimento della proprietà degli immobili e che essa è rimasta in capo al venditore fraudolento. 6. In definitiva, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalle contribuenti. Le spese di lite di lite dei gradi di merito vanno compensate tra le parti in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.R.G.N. 16770-15 P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, di- chiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalle contribuenti. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soc- combente al rimborso delle spese del gi