CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo del ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente per il delitto di evasione , è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, nonché manifestamente infondato nella parte in cui si afferma che la condotta non avrebbe realizzato un allontanamento dall'abitazione, rilievo confutato dalla decisione che ha evidenziato come il ricorrente non fosse in casa all'atto del controllo tanto da non udire per un consistente lasso di tempo l'intervento degli operanti che invece,/ dopo circa venti minuti, avevano modo di accorgersi dei rumori provocati dal [OSCURATO:PERSONA] che tentava di introdursi nella propria abitazione accedendo da una finestra, al contempo smentendo che potesse, come pur affermato, essere intento a montare una zanzariera; rilevato che il motivo con cui si rivolgono critiche in merito all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appelloche ha rilevato l'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, valutando non esserle utili le dichiarazioni in ordine alla ritenuta non plausibile giustificazione addotta, così valorizzando la gravità complessiva della condotta e la negativa personalità del ricorrente gravato da procedimenti penali per delitti contro il patrimonio; che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec