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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15331/2026

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ttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTROI.P.A.B.

“[OSCURATO:PERSONA] “COLLEREALE E ASILI D’INFANZIA”([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e legalerappresentante pro tempore, Mons. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce allaNumero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DeDomenico (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69D51 F158 D).- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 381/10/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata in data 18 gennaio 2022,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione in atti con cuil’Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell’imposta disuccessione a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la cui ereditàera stata devoluta alla controricorrente in ragione di testamentoredatto da [OSCURATO:PERSONA] moglie del predetto de cuius.Il tutto, in esito al decreto presidenziale emesso a conclusione diun procedimento avente ad oggetto l’impugnazione proposta dallaAinis contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione delcitato [OSCURATO:PERSONA], deciso con sentenza n. 13/95 dellaCommissione tributaria, che aveva determinato il valore dei beni nellasomma di £

2.195.470.000.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Siciliarigettava l’appello dell’Agenzia per il difetto di motivazione dell’avviso,assumendo, in piena condivisione con la pronuncia appellata, che:- la decisione di primo grado aveva «[…] evidenziato la mancanzadella sentenza posta a base della liquidazione e degli attipresupposti» (v. pagina n. 3 della sentenza);Numero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026- nonostante l’analitica indicazione degli importi, come daprospetto allegato all’avviso, era «emersa l’insufficienza dellemodalità di calcolo per pervenire a quanto ritenuto dovuto,oggettivamente non ricavabile dai dati numerici contenuto nelprospetto allegato all’atto opposto» (v. pagina n. 3 della sentenza).3.

Con atto notificato in data 6 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrateproponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronunciasulla base di un unico motivo, successivamente depositando memoriaex art. 380-bis.1. c.p.c.4.

La contribuente resisteva con controricorso notificato ildepositato il 15/20 settembre 2022, successivamente depositandomemorie ex art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 7 ed 8 d.lgs.n. 346/1990, ponendo in rilievo che nessuna deficienza motivazionalepoteva ravvisarsi nell’avviso, tenuto conto della sua naturameramente liquidatoria delle imposte sulla base del decisum circa ilmaggior valore dei beni caduti in successione, la cui operazione,meramente matematica e contabile, aveva richiesto solol’applicazione di criteri normativamente predisposti dalle citatedisposizioni del testo unico.L’avviso era poi motivato anche tramite l’indicazione dellasuccessione, della dichiarazione successoria, dei provvedimentigiudiziari intervenuti, oltre che degli imponibili, delle aliquote e delleNumero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026imposte già percette, oltre che degli interessi comprensivi del dies aquo.2.

La doglianza non può essere accolta.Va osservato che la pronuncia impugnata si fonda su una dupliceratio decisoria.La prima di essa si basa, in aperta condivisione delle ragioniesposte dal primo giudice, sulla mancata allegazione degli attipresupposti, vale a dire della sentenza n. 13/95 (nemmenorichiamata nell’avviso) e del decreto presidenziale n. 85/26/2008(citato nell’avviso), in tali termini dovendosi il riferimento operato dalGiudice d’appello alla «mancanza della sentenza posta a base dellaliquidazione e degli atti presupposti» (così nella sentenza impugnata).La seconda ragione decisoria risiede sulla mancatarappresentazione delle modalità di calcolo utilizzate per ladeterminazione del quantum debeatur, ritenute oggettivamente nonricavabili dai dati numerici contenuti nel prospetto allegato all’avviso.3.

Ora, non può non osservarsi che la prima delle predette ragionidecisorie, avente carattere autonomo ed indipendente dalla seconda,non abbia costituito oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia,limitatasi ad aggredire la pronuncia impugnata solo sotto il secondoprofilo decisorio.Eppure il primo segmento decisionale assume, da solo, portatadecisiva ai fini della decisione della causa, tenuto conto del perentoriodisposto dell’art. 35, comma 2-bis, TUDS, ratione temporisapplicabile, a mente del quale «La motivazione dell'atto deve indicarei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto néNumero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lorichiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale.

L'accertamento è nullo se non sono osservate ledisposizioni di cui al presente comma».Ebbene, risulta pacifico che la contribuente non abbia partecipatoal contenzioso, né risulta che il citato decreto presidenziale(richiamato nell’avviso) sia stato dalla stessa conosciuto, il cherendeva esigibile, a pena di nullità dell’avviso, la sua allegazioneall'atto o la riproduzione del suo contenuto.Ciò, del resto, come più volte affermato da questa Corte, secondocui se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto néricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lorichiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale (così, sia pure in tema di imposta di registro, Cass. n.21011/2025, che richiama Cass. n. 239/2021).4.

Alla luce di quanto precede, con valutazione assorbente rispettoalle questioni sollevate, va rilevato (anche di ufficio, cfr. ex multis,Cass. n. 27161/2018), il giudicato interno formatosi sul predetto capoautonomo della sentenza impugnata, che ha risolto la citata questioneavente una propria individualità ed autonomia, così da integrare unadecisione del tutto indipendente (cfr. sul principio, tra le tante, Cass.n. 20951/2022).5.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi,dichiarato inammissibile.6.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Trattandosi diamministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, nonsussistono i presupposti per l’applicazione del ‘doppio contributounificato’ ex art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/02.Numero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delleEntrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, cheliquida in favore della controricorrente nella somma di 11.000,00 €per competenze, oltre accessori, in uno al pagamento delle spese vivepari a 200,00 €.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTROI.P.A.B. “[OSCURATO:PERSONA] “COLLEREALE E ASILI D’INFANZIA”([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente e legalerappresentante pro tempore, Mons. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce allaNumero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] DeDomenico (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69D51 F158 D).- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 381/10/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata in data 18 gennaio 2022,non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso di liquidazione in atti con cuil’Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell’imposta disuccessione a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], la cui ereditàera stata devoluta alla controricorrente in ragione di testamentoredatto da [OSCURATO:PERSONA] moglie del predetto de cuius.Il tutto, in esito al decreto presidenziale emesso a conclusione diun procedimento avente ad oggetto l’impugnazione proposta dallaAinis contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione delcitato [OSCURATO:PERSONA], deciso con sentenza n. 13/95 dellaCommissione tributaria, che aveva determinato il valore dei beni nellasomma di £ 2.195.470.000.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Siciliarigettava l’appello dell’Agenzia per il difetto di motivazione dell’avviso,assumendo, in piena condivisione con la pronuncia appellata, che:- la decisione di primo grado aveva «[…] evidenziato la mancanzadella sentenza posta a base della liquidazione e degli attipresupposti» (v. pagina n. 3 della sentenza);Numero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026- nonostante l’analitica indicazione degli importi, come daprospetto allegato all’avviso, era «emersa l’insufficienza dellemodalità di calcolo per pervenire a quanto ritenuto dovuto,oggettivamente non ricavabile dai dati numerici contenuto nelprospetto allegato all’atto opposto» (v. pagina n. 3 della sentenza).3. Con atto notificato in data 6 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrateproponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronunciasulla base di un unico motivo, successivamente depositando memoriaex art. 380-bis.1. c.p.c.4. La contribuente resisteva con controricorso notificato ildepositato il 15/20 settembre 2022, successivamente depositandomemorie ex art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 7 ed 8 d.lgs.n. 346/1990, ponendo in rilievo che nessuna deficienza motivazionalepoteva ravvisarsi nell’avviso, tenuto conto della sua naturameramente liquidatoria delle imposte sulla base del decisum circa ilmaggior valore dei beni caduti in successione, la cui operazione,meramente matematica e contabile, aveva richiesto solol’applicazione di criteri normativamente predisposti dalle citatedisposizioni del testo unico.L’avviso era poi motivato anche tramite l’indicazione dellasuccessione, della dichiarazione successoria, dei provvedimentigiudiziari intervenuti, oltre che degli imponibili, delle aliquote e delleNumero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026imposte già percette, oltre che degli interessi comprensivi del dies aquo.2. La doglianza non può essere accolta.Va osservato che la pronuncia impugnata si fonda su una dupliceratio decisoria.La prima di essa si basa, in aperta condivisione delle ragioniesposte dal primo giudice, sulla mancata allegazione degli attipresupposti, vale a dire della sentenza n. 13/95 (nemmenorichiamata nell’avviso) e del decreto presidenziale n. 85/26/2008(citato nell’avviso), in tali termini dovendosi il riferimento operato dalGiudice d’appello alla «mancanza della sentenza posta a base dellaliquidazione e degli atti presupposti» (così nella sentenza impugnata).La seconda ragione decisoria risiede sulla mancatarappresentazione delle modalità di calcolo utilizzate per ladeterminazione del quantum debeatur, ritenute oggettivamente nonricavabili dai dati numerici contenuti nel prospetto allegato all’avviso.3. Ora, non può non osservarsi che la prima delle predette ragionidecisorie, avente carattere autonomo ed indipendente dalla seconda,non abbia costituito oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia,limitatasi ad aggredire la pronuncia impugnata solo sotto il secondoprofilo decisorio.Eppure il primo segmento decisionale assume, da solo, portatadecisiva ai fini della decisione della causa, tenuto conto del perentoriodisposto dell’art. 35, comma 2-bis, TUDS, ratione temporisapplicabile, a mente del quale «La motivazione dell'atto deve indicarei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto néNumero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lorichiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate ledisposizioni di cui al presente comma».Ebbene, risulta pacifico che la contribuente non abbia partecipatoal contenzioso, né risulta che il citato decreto presidenziale(richiamato nell’avviso) sia stato dalla stessa conosciuto, il cherendeva esigibile, a pena di nullità dell’avviso, la sua allegazioneall'atto o la riproduzione del suo contenuto.Ciò, del resto, come più volte affermato da questa Corte, secondocui se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto néricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lorichiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale (così, sia pure in tema di imposta di registro, Cass. n.21011/2025, che richiama Cass. n. 239/2021).4. Alla luce di quanto precede, con valutazione assorbente rispettoalle questioni sollevate, va rilevato (anche di ufficio, cfr. ex multis,Cass. n. 27161/2018), il giudicato interno formatosi sul predetto capoautonomo della sentenza impugnata, che ha risolto la citata questioneavente una propria individualità ed autonomia, così da integrare unadecisione del tutto indipendente (cfr. sul principio, tra le tante, Cass.n. 20951/2022).5. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi,dichiarato inammissibile.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Trattandosi diamministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, nonsussistono i presupposti per l’applicazione del ‘doppio contributounificato’ ex art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/02.Numero registro generale 16726/2022Numero sezionale 2238/2026Numero di raccolta generale 15331/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delleEntrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, cheliquida in favore della controricorrente nella somma di 11.000,00 €per competenze, oltre accessori, in uno al pagamento delle spese vivepari a 200,00 €.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]