Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 18 luglio 2022
Corte di giustizia UE n. 6/2022
ECLI:EU:T:2022:822
Testo integrale del provvedimento
62022TO0311_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2022 –
AMO Development/EUIPO (Strumenti medici)
(causa T‑311/22) (
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)
«Disegno o modello comunitario – Disegni o modelli comunitari che rappresentano strumenti medici – Assenza di domanda di rinnovo – Cancellazione dei disegni o modelli alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum – Articolo 67 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Dovere di diligenza – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza dovuta nelle circostanze – Delega dei compiti amministrativi relativi al rinnovo di un disegno o modello
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 67, § 1)
(v. punti 17, 18)
2.
Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza dovuta nelle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 67, § 1)
(v. punti 19, 20, 53)
3.
Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Presupposti – Diligenza dovuta nelle circostanze – Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili – Errore umano nell’inserimento di informazioni – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 67, § 1)
(v. punti 32, 34)
4.
Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Dichiarazioni solenni
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 65, § 1, f)]
(v. punto 46)
5.
Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Procedimento di registrazione – Obbligo di osservare i termini prescritti dall’EUIPO – Inosservanza sanzionata con la perdita di un diritto – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002)
(v. punto 52)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
La AMO Development LLC è condannata alle spese.
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GU C 276 del 18.7.2022
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