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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 08498/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AOSTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] decreto penale di condanna n. 280/2020, notificato in data 31/12/2020, nell'ambito del procedimento penale n. 1405/2020 per il reato di guida in stato di ebbrezza; entro il termine per proporre opposizione l'imputata, a mezzo di difensore, chiedeva al G.i.p. la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

Con ordinanza del 15/1/21, il giudice rigettava la richiesta formulata dall'imputata, così provvedendo: "Visto, si evidenzia che la richiesta non può essere formulata dopo l'emissione del decreto allo stesso Gip che ha emesso il provvedimento".

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge.

Nel provvedimento impugnato, sostiene la difesa, il G.i.p. ha violato l'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, intitolato "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000", è, infatti, una sanzione penale sostitutiva.

Essa, quindi, rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Pertanto, ove il giudice ritenga che sussistano elementi per applicare la sanzione sostitutiva della pena con i lavori socialmente utili, può disporla, su richiesta dell'imputato, avanzata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio; sino al termine e con le forme dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. se è stato notificato il decreto di giudizio immediato; sino al termine e nelle forme dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. nel procedimento per decreto.

Ha errato, pertanto, il G.i.p. nel rigettare la richiesta dì sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, avendo l'odierno ricorrente formulato l'istanza difensiva nei termini e nei modi di cui al combinato disposto degli artt. 77 legge 689/1981; 461, comma 1, cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto.Alla luce delle richiamate disposizioni, il G.i.p. presso il Tribunale di Aosta avrebbe dovuto sostituire la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, quantomeno, valutare secondo í criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. la richiesta di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità avanzata dal procuratore speciale ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada.

3. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta.

La difesa ha presentato motivi nuovi, insistendo nell'accoglimento del ricorso e richiamando una recente pronuncia di questa Sezione, nella quale si ammette la possibilità per l'imputato di chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell'atto di opposizione e sempre nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il caso in esame è disciplinato dall'art. 186, comma 9-bis cod. strada, che testualmente prevede l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con il decreto penale di condanna o con la condanna.

La disposizione, secondo l'interpretazione preferibile, sulla base del tenore letterale del testo normativo, consente l'adozione del provvedimento di sostituzione della pena (ove non vi sia opposizione dell'imputato) anche in sede di emissione del decreto penale di condanna.

La formulazione della norma, tuttavia, non legittima il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna ad apportarvi successive modificazioni, dovendosi applicare il principio generale, in base al quale, una volta emesso il decreto penale di condanna, il giudice delle indagini preliminari si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale, essendo tenuto soltanto all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc.

Zedda, Rv. 246910 in cui si pone in rilievo come il G.i.p., successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, sia unicamente vincolato all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 42467 del 24/09/2012, confl., comp. in proc.

Straforini, Rv. 253700).

Una volta che sia stato emesso il decreto penale di condanna, pertanto, l'unico rimedio esperibile dall'imputato previsto nell'ordinamento è quello dell'opposizione, contemplata dall'art. 461 cod. proc. pen.Con l'opposizione l'imputato è posto nella condizione di provocare un riesame integrale di merito, avvalendosi delle forme ordinarie di giudizio.

Di conseguenza la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve trovare la propria collocazione all'interno del giudizio originato dalla presentazione dell'opposizione e non può costituire oggetto di un'autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria (cfr. Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015, Rv. 263968 - 01).

3. Non ignora questa Corte quanto recentemente stabilito in materia in un caso analogo al presente (Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, Rv. 280934).

Tuttavia, ove si accedesse alla tesi propugnata nella sentenza citata, si consentirebbe al giudice di modificare il decreto penale di condanna e di addivenire ad una risoluzione diversa da quella adottata, dopo essersi spogliato di ogni potere decisorio, il che non risulta conforme ai principi richiamati, discendenti dall'intero sistema, non potendo trascurarsi ulteriormente che, ove il giudice, dopo avere emesso il decreto penale di condanna, decidesse sul merito dell'azione penale, incorrerebbe anche in una violazione delle regole sulla incompatibilità, atteso che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. inibisce al giudice che abbia emesso decreto penale di condanna di "partecipare al giudizio".

Nessun pregiudizio deriva poi all'imputato dal fatto che la richiesta della sostituzione non possa avvenire, come si è detto, con istanza separata nei termini per proporre opposizione, ben potendo essa essere avanzata nell'ambito del giudizio a seguito di opposizione.

4. Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AOSTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] decreto penale di condanna n. 280/2020, notificato in data 31/12/2020, nell'ambito del procedimento penale n. 1405/2020 per il reato di guida in stato di ebbrezza; entro il termine per proporre opposizione l'imputata, a mezzo di difensore, chiedeva al G.i.p. la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Con ordinanza del 15/1/21, il giudice rigettava la richiesta formulata dall'imputata, così provvedendo: "Visto, si evidenzia che la richiesta non può essere formulata dopo l'emissione del decreto allo stesso Gip che ha emesso il provvedimento". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge. Nel provvedimento impugnato, sostiene la difesa, il G.i.p. ha violato l'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689. Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, intitolato "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000", è, infatti, una sanzione penale sostitutiva. Essa, quindi, rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Pertanto, ove il giudice ritenga che sussistano elementi per applicare la sanzione sostitutiva della pena con i lavori socialmente utili, può disporla, su richiesta dell'imputato, avanzata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio; sino al termine e con le forme dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. se è stato notificato il decreto di giudizio immediato; sino al termine e nelle forme dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. nel procedimento per decreto. Ha errato, pertanto, il G.i.p. nel rigettare la richiesta dì sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, avendo l'odierno ricorrente formulato l'istanza difensiva nei termini e nei modi di cui al combinato disposto degli artt. 77 legge 689/1981; 461, comma 1, cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto.Alla luce delle richiamate disposizioni, il G.i.p. presso il Tribunale di Aosta avrebbe dovuto sostituire la pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, quantomeno, valutare secondo í criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. la richiesta di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità avanzata dal procuratore speciale ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis, cod. strada. 3. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta. La difesa ha presentato motivi nuovi, insistendo nell'accoglimento del ricorso e richiamando una recente pronuncia di questa Sezione, nella quale si ammette la possibilità per l'imputato di chiedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell'atto di opposizione e sempre nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il caso in esame è disciplinato dall'art. 186, comma 9-bis cod. strada, che testualmente prevede l'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con il decreto penale di condanna o con la condanna. La disposizione, secondo l'interpretazione preferibile, sulla base del tenore letterale del testo normativo, consente l'adozione del provvedimento di sostituzione della pena (ove non vi sia opposizione dell'imputato) anche in sede di emissione del decreto penale di condanna. La formulazione della norma, tuttavia, non legittima il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna ad apportarvi successive modificazioni, dovendosi applicare il principio generale, in base al quale, una volta emesso il decreto penale di condanna, il giudice delle indagini preliminari si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale, essendo tenuto soltanto all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910 in cui si pone in rilievo come il G.i.p., successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, sia unicamente vincolato all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 42467 del 24/09/2012, confl., comp. in proc. Straforini, Rv. 253700). Una volta che sia stato emesso il decreto penale di condanna, pertanto, l'unico rimedio esperibile dall'imputato previsto nell'ordinamento è quello dell'opposizione, contemplata dall'art. 461 cod. proc. pen.Con l'opposizione l'imputato è posto nella condizione di provocare un riesame integrale di merito, avvalendosi delle forme ordinarie di giudizio. Di conseguenza la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve trovare la propria collocazione all'interno del giudizio originato dalla presentazione dell'opposizione e non può costituire oggetto di un'autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria (cfr. Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015, Rv. 263968 - 01). 3. Non ignora questa Corte quanto recentemente stabilito in materia in un caso analogo al presente (Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, Rv. 280934). Tuttavia, ove si accedesse alla tesi propugnata nella sentenza citata, si consentirebbe al giudice di modificare il decreto penale di condanna e di addivenire ad una risoluzione diversa da quella adottata, dopo essersi spogliato di ogni potere decisorio, il che non risulta conforme ai principi richiamati, discendenti dall'intero sistema, non potendo trascurarsi ulteriormente che, ove il giudice, dopo avere emesso il decreto penale di condanna, decidesse sul merito dell'azione penale, incorrerebbe anche in una violazione delle regole sulla incompatibilità, atteso che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. inibisce al giudice che abbia emesso decreto penale di condanna di "partecipare al giudizio". Nessun pregiudizio deriva poi all'imputato dal fatto che la richiesta della sostituzione non possa avvenire, come si è detto, con istanza separata nei termini per proporre opposizione, ben potendo essa essere avanzata nell'ambito del giudizio a seguito di opposizione. 4. Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. I
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