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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16241/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiarare il ricorso inammissibile.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A e D della imputazione, perchéestinti per sopravvenuta prescrizione, confermando la condanna per il reato di ricettazione,di cui al capo B e di falso, di cui al capo C, rideterminando, di conseguenza la pena, in annitre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale, con riferimentoall’art. 189 cod. proc. pen., per erronea valutazione della prova.

L’individuazionedell’imputato da parte della persona offesa è stata operata per il tramite di una fotografiarecante la sottoscrizione della stessa vittima, apposta al tempo del riconoscimento effettuatoin fase di indagini preliminari, come documentato dal verbale di udienza.

Eludendo le puntalicensure formulate con atto d’appello, la Corte territoriale si è limitata a osservare che, nelcorso dell’esame dibattimentale, la persona offesa reiterava “senza alcuna esitazione”l’identificazione dell’imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 189 cod. proc. pen. e delprincipio del contraddittorio nella formazione della prova, dal momento che la Corte d’appellonon consentiva alla difesa di pronunciarsi su dette modalità di riconoscimento, néconsiderava la memoria presentata dalla difesa in vista dell’udienza del 20 novembre 2025,allegata al ricorso. 2.3 Col terzo motivo, deduce vizio di motivazione per mancata correlazione tra ilfatto descritto in imputazione (danneggiamento) e la motivazione sulla ritenuta sussistenzadel reato di ricettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2.

I primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi, sonoinfondati.

Non sussiste l’asserita violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., su cui il ricorrenteinsiste nei primi due motivi di ricorso, sol che si consideri il consenso, prestato dalle partiall’udienza del 16 maggio 2018, all’acquisizione al fascicolo del dibattimento della fotografiariportante l’effige dell’imputato.

Più precisamente, nel citato verbale (esaminabile da questaCorte, data la natura processuale dell’eccezione sollevata: cfr. Sez.

U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), si dava atto che le parti nulla opponevano(testualmente “le altre parti nulla osservano”) a detta acquisizione.

Gioverà ribadire, a talproposito, il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui «in tema di formazione delfascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nelfascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza diopposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata èincompatibile con una volontà contraria. (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Di, Rv. 288533 -01).Tanto puntualizzato, si osserva che il consenso, ovvero l’assenza di opposizione daparte difensiva, all’acquisizione dell’effige in questione, depriva di efficacia le critichedifensive incentrate sulla violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., atteso il rispetto, da partedel giudice di primo grado, della regola, ivi enunciata, alla luce della quale «il giudiceprovvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova» (cd.secondo del ricorso, vertente sulla mancata considerazione della memoria difensivapresentata in vista dell’udienza del 20 novembre 2025 presso la Corte territoriale.

Sul puntosi osserva che, non avendo la difesa nulla eccepito, nella sede a ciò deputata (e, cioè,nell’udienza di primo grado), circa l’acquisizione della prova cd. atipica, non ha fondamentola contestazione, formulata nel ricorso, della mancata valutazione della memoria prodottasuccessivamente all’udienza di primo grado.

In ogni caso, ove si abbia riguardo allamotivazione (v. p. 6) del gravato provvedimento, si noterà come la Corte distrettuale abbia,comunque, adeguatamente disatteso le obiezioni in merito alle modalità (tramiteindividuazione fotografica) del riconoscimento dell’imputato, che costituivano oggetto dellamemoria difensiva, operando corretta applicazione del principio secondo cui«l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata daltestimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto laricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautelee delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzidi prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilitàdipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. 1, n. 39406 del26/09/2025, O., Rv. 288994 - 01).A ciò si aggiunge che «L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio,mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fasedelle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotograficiconservano una loro sostanziale autonomia e possono, essere successivamente mostrati aitestimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale,essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né,d'altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotograficidiversi nelle due fasi in questione» (Sez. 5, n. 19638 del 06/04/2011, Paolicelli, Rv. 250193-01).Si osserva, infine, che la motivazione del gravato provvedimento non ha mancato dichiarire che le dichiarazioni rese della persona offesa trovavano riscontro in ulterioricontributi dichiarativi, oltre che nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dellabanca.3.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

L’imputazioneformulata in primo grado verteva indubbiamente sul reato di ricettazione, effettivamenteascritto e per cui è poi intervenuta condanna.

Deve ritenersi, pertanto, che il diritto di difesasia stato adeguatamente assicurato all’imputato, che ha potuto conoscere, fin dagli esordidel procedimento, l’imputazione ascritta (ricettazione).

Se non v’è dubbio che per un meroerrore materiale nella sola intestazione della sentenza di appello sia stato inserito un capo diimputazione del tutto avulso del procedimento in esame, non v’è chi non veda che anchel’intera motivazione della sentenza di appello riguarda i fatti oggetto di originariacontestazione.

Del resto, il ricorrente lamenta “l’anomalia, da ritenersi sussistente almenosotto il profilo formale”, senza addurre alcuna specificazione in merito al concreto pregiudizioche, da quella “formale anomalia”, sarebbe derivata per l'esercizio del diritto di difesa.

Ladoglianza non ha, pertanto, alcun pregio, ove si consideri il principio di diritto secondo cui «ilricorso per cassazione, con cui si deduca la violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non puòlimitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fattoritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato perl'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzionedel fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo» (Sez. 4, n. 32899 del08/01/2021, Pg, Rv. 281997 – 09, dove la Corte, in parte motiva, ha precisato che lamotivazione della sentenza deve dare conto dei dati processuali dai quali risulti che sul fatto,come ritenuto in sentenza, le parti abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio).Quanto alla notazione in tema di estinzione del reato per intervenuta prescrizioneintrodotta nel motivo in esame con un breve inciso, estremamente generico e privo delbeneficio di una specifica argomentazione , si ricorda che l’ascritto reato non sarà prescrittoprima del febbraio 2027.4.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiarare il ricorso inammissibile.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A e D della imputazione, perchéestinti per sopravvenuta prescrizione, confermando la condanna per il reato di ricettazione,di cui al capo B e di falso, di cui al capo C, rideterminando, di conseguenza la pena, in annitre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale, con riferimentoall’art. 189 cod. proc. pen., per erronea valutazione della prova. L’individuazionedell’imputato da parte della persona offesa è stata operata per il tramite di una fotografiarecante la sottoscrizione della stessa vittima, apposta al tempo del riconoscimento effettuatoin fase di indagini preliminari, come documentato dal verbale di udienza. Eludendo le puntalicensure formulate con atto d’appello, la Corte territoriale si è limitata a osservare che, nelcorso dell’esame dibattimentale, la persona offesa reiterava “senza alcuna esitazione”l’identificazione dell’imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 189 cod. proc. pen. e delprincipio del contraddittorio nella formazione della prova, dal momento che la Corte d’appellonon consentiva alla difesa di pronunciarsi su dette modalità di riconoscimento, néconsiderava la memoria presentata dalla difesa in vista dell’udienza del 20 novembre 2025,allegata al ricorso. 2.3 Col terzo motivo, deduce vizio di motivazione per mancata correlazione tra ilfatto descritto in imputazione (danneggiamento) e la motivazione sulla ritenuta sussistenzadel reato di ricettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi, sonoinfondati. Non sussiste l’asserita violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., su cui il ricorrenteinsiste nei primi due motivi di ricorso, sol che si consideri il consenso, prestato dalle partiall’udienza del 16 maggio 2018, all’acquisizione al fascicolo del dibattimento della fotografiariportante l’effige dell’imputato. Più precisamente, nel citato verbale (esaminabile da questaCorte, data la natura processuale dell’eccezione sollevata: cfr. Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), si dava atto che le parti nulla opponevano(testualmente “le altre parti nulla osservano”) a detta acquisizione. Gioverà ribadire, a talproposito, il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui «in tema di formazione delfascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nelfascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza diopposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata èincompatibile con una volontà contraria. (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Di, Rv. 288533 -01).Tanto puntualizzato, si osserva che il consenso, ovvero l’assenza di opposizione daparte difensiva, all’acquisizione dell’effige in questione, depriva di efficacia le critichedifensive incentrate sulla violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., atteso il rispetto, da partedel giudice di primo grado, della regola, ivi enunciata, alla luce della quale «il giudiceprovvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova» (cd.secondo del ricorso, vertente sulla mancata considerazione della memoria difensivapresentata in vista dell’udienza del 20 novembre 2025 presso la Corte territoriale. Sul puntosi osserva che, non avendo la difesa nulla eccepito, nella sede a ciò deputata (e, cioè,nell’udienza di primo grado), circa l’acquisizione della prova cd. atipica, non ha fondamentola contestazione, formulata nel ricorso, della mancata valutazione della memoria prodottasuccessivamente all’udienza di primo grado. In ogni caso, ove si abbia riguardo allamotivazione (v. p. 6) del gravato provvedimento, si noterà come la Corte distrettuale abbia,comunque, adeguatamente disatteso le obiezioni in merito alle modalità (tramiteindividuazione fotografica) del riconoscimento dell’imputato, che costituivano oggetto dellamemoria difensiva, operando corretta applicazione del principio secondo cui«l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata daltestimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto laricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautelee delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzidi prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilitàdipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. 1, n. 39406 del26/09/2025, O., Rv. 288994 - 01).A ciò si aggiunge che «L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio,mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fasedelle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotograficiconservano una loro sostanziale autonomia e possono, essere successivamente mostrati aitestimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale,essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né,d'altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotograficidiversi nelle due fasi in questione» (Sez. 5, n. 19638 del 06/04/2011, Paolicelli, Rv. 250193-01).Si osserva, infine, che la motivazione del gravato provvedimento non ha mancato dichiarire che le dichiarazioni rese della persona offesa trovavano riscontro in ulterioricontributi dichiarativi, oltre che nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dellabanca.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L’imputazioneformulata in primo grado verteva indubbiamente sul reato di ricettazione, effettivamenteascritto e per cui è poi intervenuta condanna. Deve ritenersi, pertanto, che il diritto di difesasia stato adeguatamente assicurato all’imputato, che ha potuto conoscere, fin dagli esordidel procedimento, l’imputazione ascritta (ricettazione). Se non v’è dubbio che per un meroerrore materiale nella sola intestazione della sentenza di appello sia stato inserito un capo diimputazione del tutto avulso del procedimento in esame, non v’è chi non veda che anchel’intera motivazione della sentenza di appello riguarda i fatti oggetto di originariacontestazione. Del resto, il ricorrente lamenta “l’anomalia, da ritenersi sussistente almenosotto il profilo formale”, senza addurre alcuna specificazione in merito al concreto pregiudizioche, da quella “formale anomalia”, sarebbe derivata per l'esercizio del diritto di difesa. Ladoglianza non ha, pertanto, alcun pregio, ove si consideri il principio di diritto secondo cui «ilricorso per cassazione, con cui si deduca la violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non puòlimitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fattoritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato perl'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzionedel fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo» (Sez. 4, n. 32899 del08/01/2021, Pg, Rv. 281997 – 09, dove la Corte, in parte motiva, ha precisato che lamotivazione della sentenza deve dare conto dei dati processuali dai quali risulti che sul fatto,come ritenuto in sentenza, le parti abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio).Quanto alla notazione in tema di estinzione del reato per intervenuta prescrizioneintrodotta nel motivo in esame con un breve inciso, estremamente generico e privo delbeneficio di una specifica argomentazione , si ricorda che l’ascritto reato non sarà prescrittoprima del febbraio 2027.4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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