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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19892/2026

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resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 557/2023 depositatail 27/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con atto di citazione del 14 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere intervenutafinanziariamente per sanare l’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] ed ElviraGrasso nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. (istituto confluito perincorporazione [OSCURATO:PERSONA] il 1° novembre 2010) e che la Banca, con nota del17/3/2008, aveva accettato di addivenire ad una soluzione transattiva dellesuddette posizioni, contro il pagamento di €.195.000,00.L’accordo prevedeva che a fronte di detto pagamento, la Banca cedesse allaEuropean i crediti meglio specificati nella transazione.

In data 15/4/2008 laEuropean [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva corrisposto l’importo pattuito pari ad€.195.000,00, ma nonostante l’avvenuto adempimento la Banca non si eraresa disponibile alla stipula della pattuita cessione del credito impedendo,così, all’attrice di intervenire nelle procedure esecutive immobiliari pendentiinnanzi ai Tribunali di Catania, Messina e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto neiconfronti dei debitori ceduti.L’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. prospettava la mancataconclusione da parte dell’Istituto di credito convenuto dell’atto di cessionedei crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da Banco diSicilia (ora [OSCURATO:SOCIETA].) a seguito del pagamento della somma di euro195.000,00 ad opera della società attrice in relazione alla sistemazione invia transattiva delle posizioni dei già menzionati debitori.Il thema decidendum riguardava, quindi, la configurabilità di un diritto dellasocietà attrice alla cessione dei crediti menzionati e al mantenimento dellegaranzie vantate dall’Istituto di credito nei confronti dei debitori.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto della domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base delle complesse vicende cheavevano preceduto la cessione e in considerazione dell’assorbentecircostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai convocato avantiil Notaio, [OSCURATO:PERSONA] per la stipula dell’atto di cessione, in quanto consapevoleNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026della inutilità dell’atto stesso ai fini del recupero del credito nei confronti deiSigg.ri Vasta.La mancata formalizzazione della cessione del credito non sarebbe stataimputabile alla negligenza del [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) ma allevicende giudiziarie che avevano interessato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava le domandeCon atto notificato in data 23.02.2022 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.proponeva appello formulando sei motivi.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. contestando la fondatezza delgravame.Con sentenza del 27.03.2023, la Corte di appello di Catania rigettava imotivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso percassazione affidandosi a dodici motivi.

Resiste con controricorso UnicreditS.p.A.

Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo la ricorrente lamenta: “violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. - Disponibilità delle prove -, art. 1260 c.c. cessione delcredito e art. 1362 c.c. e segg. – Intenzione dei contraenti”.La ricorrente assume che il Giudice di Appello avrebbe posto alla base delladecisione un pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. travisando gli atti dicausa che attestano l’esistenza di una cessione di credito; in particolare, silamenta che la Corte territoriale avrebbe rigettato il primo e il quinto motivodi appello, interpretando erroneamente i documenti trascritti ed avrebbedeciso sulla base di elementi estranei rispetto alle prove e alle domande diparte ed avrebbe frainteso la finalità del pagamento fatto dalla ricorrente,che aveva finalità di cessione di credito.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Secondo la ricorrente, l’accordo si sostanzierebbe in una cessione delcredito, ma sarebbe stato ignorato dalla sentenza, pur risultando dagliallegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’atto di citazione di primo grado.In particolare, le lettere del [OSCURATO:SOCIETA] del 17-3-2008 e del 1-4-2008confermerebbero tale assunto contenendo tutti gli elementi della cessione,crediti e corrispettivo. [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia nel documento del 1-4-2008scriveva “si prega codesto ufficio di predisporre il testo dell’atto di cessionee di contattare quindi controparte al fine di concordare i tempi e le modalitàdi perfezionamento della cessione”.Secondo la ricorrente, il mancato accoglimento dei motivi di appello indiscorso violerebbe le norme interpretative e quelle sulla valutazione delleprove, dal momento che risulterebbe per tabulas che la cessionaria nondoveva fare nessuna convocazione per il perfezionamento della cessione,ma che la relativa formalità si sarebbe dovuta espletare su di un testoredatto dal Banco, e presso notaio prescelto dalla odierna ricorrente.Il motivo è inammissibile perché censura l’interpretazione degli attinegoziali senza un reale riferimento ai criteri di ermeneutica.L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cuiagli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia nonidonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungerealla decisione.Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione dellavolontà delle parti, bensì l’individuazione dei criteri ermeneutici del processologico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzionea lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento oin errore di diritto (tra le molte, v.

Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass.01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n.15763).Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazionedeve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione(artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass.19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Nel caso in esame parte ricorrente ha solo enunciato nella rubrica gli artt.1362 e segg. c.c. senza una specifica indicazione delle norme asseritamenteviolate e la deduzione delle modalità e delle considerazioni per le quali ilgiudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violatie quanto emerge dalla pagina 25 impone anche di considerare il motivo diassoluta genericità.Inoltre, la struttura illustrativa del motivo si sostanzia in una rassegna delcontenuto di documenti, di cui si sollecita la valutazione, così rivelando cheil contenuto del motivo concerne una vera e propria richiesta diapprezzamento della situazione fattuale, preclusa dall’attuale n. 5 dell’art.360 c.p.c.Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. la norma nemmeno viene evocataed il tessuto illustrativo, se lo si volesse apprezzare nella citata rassegna diNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026documenti, si collocherebbe del tutto al di fuori dei criteri di deduzioneindicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 20916, ribaditi ex multis, daCass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020.Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione edell’art. 112 in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e 115c.p.c. sulla disponibilità delle prove - e art. 1362 c.c. relativo all’intenzionedei contraenti.La Corte territoriale non avrebbe posto a fondamento della decisione i fattinon specificatamente contestati dalla parte costituita, omettendo diconsiderare incontestato il dato obiettivo della intercorsa cessione delcredito, nei termini di cui alla proposta formulata dal [OSCURATO:SOCIETA] con larichiesta avanzata il 17-3-2008.La censura è inammissibile per come dedotta.Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciarel’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della rilevazionedall’onere della prova derivante dalla assenza di contestazioni dellacontroparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamenteil contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori attidifensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totaleassenza di contestazioni sul punto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del22/05/2017, Rv. 644383 - 01).Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intendadenunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, richiedel’allegazione di due elementi: i fatti che dovrebbero essere contestati e ciòallegazioni della parte riguardo alle quali si intende sostenere la mancatacontestazione e la indicazione dell’assenza di contestazioni della contropartesu una determinata circostanza attraverso la specifica indicazione delcontenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensiviNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026che la palesino, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventualetotale assenza di contestazioni sul punto.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta: “violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. - Disponibilità delle prove - e art. 1362 c.c. e seguenti -Intenzioni dei contraenti”.Secondo la ricorrente, la nuova individuazione della pretesa ricorrenza di unpagamento ex art. 1180 c.c. violerebbe la legge, che pone al giudicel’obbligo di valutare le prove acquisite, e non di trascurarle del tutto etacerle, come avrebbe fatto la Corte di Appello.

E la sentenza – si sostiene- ha violato le norme perché il pagamento con la chiara causale è statoaccettato da [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) che ha ricevuto l’importo senzaobiettare, e non ha contestato in giudizio il documento del bonificatopagamento.Il motivo è inammissibile per quanto già dedotto con riferimento alla primacensura in tema di errata interpretazione dei documenti.Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1201 c.c. e 1260 c.c.

Cedibilità dei crediti. in relazione 360 n. 3 eartt. 112 e 113 c.p.c.La Corte d’Appello, nel rigettare il secondo motivo di appello, avrebbefondato l’avversata decisione su presupposti diversi da quelli valutati dalprimo giudice al di fuori delle prove e delle domande delle parti.

Avrebbefrainteso la finalità del pagamento fatto dalla ricorrente non con finalitàsolutoria.Il motivo è inammissibile in quanto del tutto apodittico: e nella sua breveenunciazione non contiene alcuna attività dimostrativa del come e delperché le norme evocate sarebbero state violate o falsamente applicate.Si risolve comunque nella prospettazione di una ricostruzione più favorevolealla parte ricorrente senza alcuna reale censura alla decisione impugnata,la quale ha confermato la corretta statuizione di primo grado secondo cui“deve altresì essere escluso che nel caso di specie possa avere operato unaNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026surrogazione del terzo nei diritti del creditore nei confronti del debitore aisensi dell’art. 1201 c.c. atteso che tale disposizione prevede: il creditore,ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti.

Lasurrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneo alpagamento”.Nel caso di specie, non sono intervenuti rapporti diretti tra il terzo [OSCURATO:SOCIETA]. e il creditore [OSCURATO:SOCIETA], con pattuizioni (daeffettuare necessariamente in forma scritta rispetto all’ipotesi in esame)relative alla surrogazione nei diritti del creditore a seguito del pagamentospontaneo di euro 195.000,00 e contestualmente ad esso.Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1264 c.c. in tema di efficacia della cessione riguardo al debitoreceduto.Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel rigettaretacitamente il terzo motivo di appello che aveva censurato la sentenza diprimo grado nella parte in cui questa traeva conseguenze negative da unamancata accettazione della cessione da parte dei debitori, a motivazionedella negazione della avvenuta cessione dei debitori.Il motivo è inammissibile in quanto apodittico e nella sua breveenunciazione non contiene alcuna attività dimostrativa del come e delperché le norme evocate sarebbero state violate o falsamente applicato.Con il sesto motivo la ricorrente deduce: “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. - Interpretazione del contratto – eart. 1326 c.c.

Conclusione del contratto”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte territorialeavrebbe rigettato il quarto motivo, senza prendere atto della erroneità dellasentenza del Tribunale che aveva dato una lettura distorta dei documentiipotizzando che vi sarebbero state “trattative per un accordo di cessioneancora indeterminate nel contenuto”.

Al contrario, secondo la ricorrente,Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’accordo delle parti sarebbe stato raggiunto con le manifestazioni di volontàcontenute nelle lettere dell’anno 2008 prodotte con l’atto di citazione.Tali documenti costituiti dalla nota del 17-3-2008 del [OSCURATO:SOCIETA], dallanota della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla nota del 1-4-2008 del [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero stati pretermessi dalla sentenzaimpugnata.

Le norme violate avrebbero dovuto essere applicate allafattispecie in cui i documenti 1-6 allegati documenterebbero ilperfezionamento dell’accordo nel quale il proponente la cessione (Banco diSicilia [OSCURATO:SOCIETA]) ha ricevuto l’accettazione di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile per quanto già dedotto con riferimento allaprecedente censura.

Nella sua enunciazione non contiene alcuna attivitàdimostrativa del come e del perché le norme evocate sarebbero state violateo falsamente applicato.Con il settimo motivo la ricorrente lamenta: “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c.

Intenzione dei contraenti, e degliartt. 1326 c.c.

Conclusione del contratto e 1327 c.c.

Esecuzione prima dellarisposta dell’accettante”.La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare il fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituitodall’accordo perfezionato tra le parti e la conseguente conclusione delcontratto di cessione del credito per via della esecuzione anticipata da partedella cessionaria - per la natura dell’affare e secondo gli usi – consistita nelpagamento della somma di € 195.000,00.

Avrebbe mancato di interpretareil bonifico quale reiterazione dello avvenuto consenso e accettazione allaproposta pervenuta e contestuale esecuzione della prestazione dovuta.Secondo la ricorrente, il pagamento della somma di 195.000,00 euroavrebbe costituito l’esecuzione anticipata della cessione, fatto che avrebbedovuto rilevare il Tribunale, e comunque, in correzione dello stesso, anchela sentenza di appello.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Parte ricorrente, dopo avere esposto le affermazioni sopra riportate nonsvolge, come per i motivi precedenti, argomentazioni evocative dellaviolazione e falsa applicazione delle norme evocate: ancora una volta lebrevi affermazioni alla pag. 31, di cui si compone la pretesa visargomentativa si risolvono, nella sostanza, in una (evidentemente del tuttoinammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze comedefinitivamente accertati in sede di merito.La ricorrente, in sostanza, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio dellasentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante unaspecifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttostoad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così comeaccertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all'impugnatasentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione dellerisultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fattoriservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre afondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzionecircostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanzaprocessuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce: “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti - edell’art. 1326 c.c. - Conclusione del contratto - e dell’art. 1180 c.c. -adempimento del terzo -, e dell’art. 1322 c.c. autonomia contrattuale, edell’art. 1323 – norme regolatrici dei contratti”.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026La ricorrente censura, in particolare, la motivazione secondo cui “... ilpagamento eseguito da parte della [OSCURATO:PERSONA] (che ha realizzato lafattispecie di cui all’art. 1180 c.c.) ha estinto l’obbligazione ... ”, assumendoche concreterebbe la violazione delle norme in rubrica perché, nella comuneintenzione delle parti, l’unica obbligazione che poteva ritenersi certamentenon estinta, ma semmai ceduta, sarebbe stata quella originaria dei debitoriceduti ma non quella dell’adempienza alla formalizzazione della iviconcordata cessione.Secondo la ricorrente, la pronunzia di secondo grado avrebbe omesso diriscontrare che la nota dell’1- 4-2008 costituisce l’atto con cui il proponenteconferma di avere avuto conoscenza dell’accettazione della proposta,avente ad oggetto, tra l’altro, la formalizzazione in sede notarile dellacessione.Il motivo è inammissibile per quanto già detto in tema di interpretazionenegoziale dovendosi precisare che il riferimento alla comune intenzionedelle parti è solo astrattamente enunciato e non ancorato ai datidocumentali, peraltro menzionati e non trascritti nei passaggi essenziali enella sequenza temporale idonea a dimostrare una concatenazione dimanifestazioni di volontà idonee a scardinare la motivazione della Corteterritoriale.

Inoltre, vi è totale deserto illustrativo ed evocativo delle normeesegetiche indicate nella intestazione.Con il nono motivo la ricorrente lamenta: “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c.

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e 115 c.p.c.- Disponibilità delle prove - e degli artt. 1362 c.c.

Intenzione dei contraenti,e 1260 c.c. – cedibilità dei crediti”.In particolare, la Corte territoriale non avrebbe interpretato letteralmentela lettera del [OSCURATO:SOCIETA] del 1-4-2008 che ha richiesto “di predisporre,d’intesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il testo dell’atto di cessione e contattarequindi controparte al fine di concordare i tempi e le modalità diperfezionamento dell’operazione”.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il motivo è inammissibile per quanto già dedotto con riferimento al settimomotivo.

Perdura anche qui la totale mancanza di argomentazioni in iure cheavrebbero dovuto essere evidenziatrici del come e del perché la mancatapretesa esegesi letterale sarebbe stata errata.Con il decimo motivo la ricorrente deduce: “la violazione e falsa applicazionedell’art. 112.

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e art. 115 c.p.c.- Disponibilità delle prove - e artt. 1218 c.c.

Responsabilità del debitore,art. 1219 c.c.

Costituzione in mora, art. 1223 Risarcimento del danno e art.1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie”.La Corte avrebbe violato le norme in tema di inadempimento e dirisarcimento sia per danno emergente, e sia per lucro cessante dedotte inrubrica con l’avere omesso di “condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituzione della somma corrisposta di € 195.000,00Il motivo è inammissibile perché si traduce nella prospettazione di unaricostruzione alternativa della vicenda in fatto e ipoteticamente piùappagante ad avviso di parte ricorrente.

Vanno ribadite le considerazionigià riferite ai motivi quinto e settimo dovendosi aggiungere che costituiscepoi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c. nonconferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito dellacausa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilologico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dalgiudice d'appello, al quale soltanto spetta l'individuazione delle fonti delproprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione),controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo,fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo icasi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistemaordinamentale civile).Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta ancora “la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e115 c.p.c. - Disponibilità delle prove - e artt. 1218 c.c.

Responsabilità delNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026debitore. art. 1221 Effetti della mora sul rischio, art. 1277 Debiti di sommedi denaro, art. 1282 interessi nelle obbligazioni pecuniarie”.La sentenza impugnata violerebbe le norme sopra rubricate per averomesso di pronunziare sulla domanda restitutoria subordinata riproposta inappello, per € 377.960,00 quale conseguenza della declaratoria diinadempimento.Il motivo è inammissibile.Non ricorre alcuna omessa pronuncia giacché la domanda subordinata sifonda necessariamente sulla prova dell’inadempimento della banca, cheinvece è implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata secondo cui latransazione con i debitori avrebbe dovuto intervenire alle condizioni indicatenella lettera del 17.0.3.2008.Le trattative in ordine alla definizione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed ElviraGrasso coinvolsero la società attrice quale soggetto terzo, disposto alpagamento dell’importo di euro 195.000,00 a fronte della cessione deicrediti del [OSCURATO:SOCIETA], il cui contenuto avrebbe dovuto esseredeterminato innanzi ad un notaio.Con il dodicesimo motivo la ricorrente deduce: “violazione e falsaapplicazione dell’art. 1180 c.c. -Adempimento del terzo- e art. 1362 c.c. esegg. -Intenzione dei contraenti”.In particolare, la ricorrente sostiene che “la Corte ha obliato del tutto sia lamissiva di accettazione, sia le diffide e messe in mora della odiernaricorrente, ed altresì la distinta di versamento del bonifico di € 195.000,00,dalle quali si legge che quel pagamento è stato il corrispettivo dellacessione, precedentemente negoziata ed accettata”.Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte in tema diinterpretazione negoziale dovendosi ulteriormente rilevare che anche in talecaso il motivo è assolutamente apodittico e nella sua breve enunciazionenon contiene alcuna attività dimostrativa del come e del perché le normeevocate sarebbero state violate o falsamente applicato.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in favore del controricorrente in € 10.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 557/2023 depositatail 27/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con atto di citazione del 14 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo di essere intervenutafinanziariamente per sanare l’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] ed ElviraGrasso nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. (istituto confluito perincorporazione [OSCURATO:PERSONA] il 1° novembre 2010) e che la Banca, con nota del17/3/2008, aveva accettato di addivenire ad una soluzione transattiva dellesuddette posizioni, contro il pagamento di €.195.000,00.L’accordo prevedeva che a fronte di detto pagamento, la Banca cedesse allaEuropean i crediti meglio specificati nella transazione. In data 15/4/2008 laEuropean [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva corrisposto l’importo pattuito pari ad€.195.000,00, ma nonostante l’avvenuto adempimento la Banca non si eraresa disponibile alla stipula della pattuita cessione del credito impedendo,così, all’attrice di intervenire nelle procedure esecutive immobiliari pendentiinnanzi ai Tribunali di Catania, Messina e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto neiconfronti dei debitori ceduti.L’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. prospettava la mancataconclusione da parte dell’Istituto di credito convenuto dell’atto di cessionedei crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da Banco diSicilia (ora [OSCURATO:SOCIETA].) a seguito del pagamento della somma di euro195.000,00 ad opera della società attrice in relazione alla sistemazione invia transattiva delle posizioni dei già menzionati debitori.Il thema decidendum riguardava, quindi, la configurabilità di un diritto dellasocietà attrice alla cessione dei crediti menzionati e al mantenimento dellegaranzie vantate dall’Istituto di credito nei confronti dei debitori.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto della domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base delle complesse vicende cheavevano preceduto la cessione e in considerazione dell’assorbentecircostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai convocato avantiil Notaio, [OSCURATO:PERSONA] per la stipula dell’atto di cessione, in quanto consapevoleNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026della inutilità dell’atto stesso ai fini del recupero del credito nei confronti deiSigg.ri Vasta.La mancata formalizzazione della cessione del credito non sarebbe stataimputabile alla negligenza del [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) ma allevicende giudiziarie che avevano interessato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania rigettava le domandeCon atto notificato in data 23.02.2022 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.proponeva appello formulando sei motivi.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. contestando la fondatezza delgravame.Con sentenza del 27.03.2023, la Corte di appello di Catania rigettava imotivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso percassazione affidandosi a dodici motivi. Resiste con controricorso UnicreditS.p.A. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c.Motivi della decisioneCon il primo motivo la ricorrente lamenta: “violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. - Disponibilità delle prove -, art. 1260 c.c. cessione delcredito e art. 1362 c.c. e segg. – Intenzione dei contraenti”.La ricorrente assume che il Giudice di Appello avrebbe posto alla base delladecisione un pagamento del terzo ex art. 1180 c.c. travisando gli atti dicausa che attestano l’esistenza di una cessione di credito; in particolare, silamenta che la Corte territoriale avrebbe rigettato il primo e il quinto motivodi appello, interpretando erroneamente i documenti trascritti ed avrebbedeciso sulla base di elementi estranei rispetto alle prove e alle domande diparte ed avrebbe frainteso la finalità del pagamento fatto dalla ricorrente,che aveva finalità di cessione di credito.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Secondo la ricorrente, l’accordo si sostanzierebbe in una cessione delcredito, ma sarebbe stato ignorato dalla sentenza, pur risultando dagliallegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’atto di citazione di primo grado.In particolare, le lettere del [OSCURATO:SOCIETA] del 17-3-2008 e del 1-4-2008confermerebbero tale assunto contenendo tutti gli elementi della cessione,crediti e corrispettivo. [OSCURATO:PERSONA] di Sicilia nel documento del 1-4-2008scriveva “si prega codesto ufficio di predisporre il testo dell’atto di cessionee di contattare quindi controparte al fine di concordare i tempi e le modalitàdi perfezionamento della cessione”.Secondo la ricorrente, il mancato accoglimento dei motivi di appello indiscorso violerebbe le norme interpretative e quelle sulla valutazione delleprove, dal momento che risulterebbe per tabulas che la cessionaria nondoveva fare nessuna convocazione per il perfezionamento della cessione,ma che la relativa formalità si sarebbe dovuta espletare su di un testoredatto dal Banco, e presso notaio prescelto dalla odierna ricorrente.Il motivo è inammissibile perché censura l’interpretazione degli attinegoziali senza un reale riferimento ai criteri di ermeneutica.L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se nonnell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cuiagli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia nonidonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungerealla decisione.Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione dellavolontà delle parti, bensì l’individuazione dei criteri ermeneutici del processologico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzionea lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento oin errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass.01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n.15763).Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Al fine di far valere una violazione ermeneutica il ricorrente per cassazionedeve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione(artt. 1362 e segg. c.c.) mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n.17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass.19/07/2016, n. 14715).Di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliorein astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fattoche ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass.03/09/2010, n. 19044).Nel caso in esame parte ricorrente ha solo enunciato nella rubrica gli artt.1362 e segg. c.c. senza una specifica indicazione delle norme asseritamenteviolate e la deduzione delle modalità e delle considerazioni per le quali ilgiudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violatie quanto emerge dalla pagina 25 impone anche di considerare il motivo diassoluta genericità.Inoltre, la struttura illustrativa del motivo si sostanzia in una rassegna delcontenuto di documenti, di cui si sollecita la valutazione, così rivelando cheil contenuto del motivo concerne una vera e propria richiesta diapprezzamento della situazione fattuale, preclusa dall’attuale n. 5 dell’art.360 c.p.c.Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. la norma nemmeno viene evocataed il tessuto illustrativo, se lo si volesse apprezzare nella citata rassegna diNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026documenti, si collocherebbe del tutto al di fuori dei criteri di deduzioneindicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 20916, ribaditi ex multis, daCass., Sez. Un., n. 20867 del 2020.Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione edell’art. 112 in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e 115c.p.c. sulla disponibilità delle prove - e art. 1362 c.c. relativo all’intenzionedei contraenti.La Corte territoriale non avrebbe posto a fondamento della decisione i fattinon specificatamente contestati dalla parte costituita, omettendo diconsiderare incontestato il dato obiettivo della intercorsa cessione delcredito, nei termini di cui alla proposta formulata dal [OSCURATO:SOCIETA] con larichiesta avanzata il 17-3-2008.La censura è inammissibile per come dedotta.Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciarel’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della rilevazionedall’onere della prova derivante dalla assenza di contestazioni dellacontroparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamenteil contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori attidifensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totaleassenza di contestazioni sul punto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del22/05/2017, Rv. 644383 - 01).Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intendadenunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, richiedel’allegazione di due elementi: i fatti che dovrebbero essere contestati e ciòallegazioni della parte riguardo alle quali si intende sostenere la mancatacontestazione e la indicazione dell’assenza di contestazioni della contropartesu una determinata circostanza attraverso la specifica indicazione delcontenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensiviNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026che la palesino, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventualetotale assenza di contestazioni sul punto.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta: “violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. - Disponibilità delle prove - e art. 1362 c.c. e seguenti -Intenzioni dei contraenti”.Secondo la ricorrente, la nuova individuazione della pretesa ricorrenza di unpagamento ex art. 1180 c.c. violerebbe la legge, che pone al giudicel’obbligo di valutare le prove acquisite, e non di trascurarle del tutto etacerle, come avrebbe fatto la Corte di Appello. E la sentenza – si sostiene- ha violato le norme perché il pagamento con la chiara causale è statoaccettato da [OSCURATO:SOCIETA] (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) che ha ricevuto l’importo senzaobiettare, e non ha contestato in giudizio il documento del bonificatopagamento.Il motivo è inammissibile per quanto già dedotto con riferimento alla primacensura in tema di errata interpretazione dei documenti.Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1201 c.c. e 1260 c.c. Cedibilità dei crediti. in relazione 360 n. 3 eartt. 112 e 113 c.p.c.La Corte d’Appello, nel rigettare il secondo motivo di appello, avrebbefondato l’avversata decisione su presupposti diversi da quelli valutati dalprimo giudice al di fuori delle prove e delle domande delle parti. Avrebbefrainteso la finalità del pagamento fatto dalla ricorrente non con finalitàsolutoria.Il motivo è inammissibile in quanto del tutto apodittico: e nella sua breveenunciazione non contiene alcuna attività dimostrativa del come e delperché le norme evocate sarebbero state violate o falsamente applicate.Si risolve comunque nella prospettazione di una ricostruzione più favorevolealla parte ricorrente senza alcuna reale censura alla decisione impugnata,la quale ha confermato la corretta statuizione di primo grado secondo cui“deve altresì essere escluso che nel caso di specie possa avere operato unaNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026surrogazione del terzo nei diritti del creditore nei confronti del debitore aisensi dell’art. 1201 c.c. atteso che tale disposizione prevede: il creditore,ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. Lasurrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneo alpagamento”.Nel caso di specie, non sono intervenuti rapporti diretti tra il terzo [OSCURATO:SOCIETA]. e il creditore [OSCURATO:SOCIETA], con pattuizioni (daeffettuare necessariamente in forma scritta rispetto all’ipotesi in esame)relative alla surrogazione nei diritti del creditore a seguito del pagamentospontaneo di euro 195.000,00 e contestualmente ad esso.Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1264 c.c. in tema di efficacia della cessione riguardo al debitoreceduto.Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel rigettaretacitamente il terzo motivo di appello che aveva censurato la sentenza diprimo grado nella parte in cui questa traeva conseguenze negative da unamancata accettazione della cessione da parte dei debitori, a motivazionedella negazione della avvenuta cessione dei debitori.Il motivo è inammissibile in quanto apodittico e nella sua breveenunciazione non contiene alcuna attività dimostrativa del come e delperché le norme evocate sarebbero state violate o falsamente applicato.Con il sesto motivo la ricorrente deduce: “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. - Interpretazione del contratto – eart. 1326 c.c. Conclusione del contratto”.La ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte territorialeavrebbe rigettato il quarto motivo, senza prendere atto della erroneità dellasentenza del Tribunale che aveva dato una lettura distorta dei documentiipotizzando che vi sarebbero state “trattative per un accordo di cessioneancora indeterminate nel contenuto”. Al contrario, secondo la ricorrente,Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’accordo delle parti sarebbe stato raggiunto con le manifestazioni di volontàcontenute nelle lettere dell’anno 2008 prodotte con l’atto di citazione.Tali documenti costituiti dalla nota del 17-3-2008 del [OSCURATO:SOCIETA], dallanota della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla nota del 1-4-2008 del [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero stati pretermessi dalla sentenzaimpugnata. Le norme violate avrebbero dovuto essere applicate allafattispecie in cui i documenti 1-6 allegati documenterebbero ilperfezionamento dell’accordo nel quale il proponente la cessione (Banco diSicilia [OSCURATO:SOCIETA]) ha ricevuto l’accettazione di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile per quanto già dedotto con riferimento allaprecedente censura. Nella sua enunciazione non contiene alcuna attivitàdimostrativa del come e del perché le norme evocate sarebbero state violateo falsamente applicato.Con il settimo motivo la ricorrente lamenta: “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. Intenzione dei contraenti, e degliartt. 1326 c.c. Conclusione del contratto e 1327 c.c. Esecuzione prima dellarisposta dell’accettante”.La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare il fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituitodall’accordo perfezionato tra le parti e la conseguente conclusione delcontratto di cessione del credito per via della esecuzione anticipata da partedella cessionaria - per la natura dell’affare e secondo gli usi – consistita nelpagamento della somma di € 195.000,00. Avrebbe mancato di interpretareil bonifico quale reiterazione dello avvenuto consenso e accettazione allaproposta pervenuta e contestuale esecuzione della prestazione dovuta.Secondo la ricorrente, il pagamento della somma di 195.000,00 euroavrebbe costituito l’esecuzione anticipata della cessione, fatto che avrebbedovuto rilevare il Tribunale, e comunque, in correzione dello stesso, anchela sentenza di appello.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Parte ricorrente, dopo avere esposto le affermazioni sopra riportate nonsvolge, come per i motivi precedenti, argomentazioni evocative dellaviolazione e falsa applicazione delle norme evocate: ancora una volta lebrevi affermazioni alla pag. 31, di cui si compone la pretesa visargomentativa si risolvono, nella sostanza, in una (evidentemente del tuttoinammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze comedefinitivamente accertati in sede di merito.La ricorrente, in sostanza, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio dellasentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante unaspecifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttostoad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così comeaccertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all'impugnatasentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione dellerisultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fattoriservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre afondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzionecircostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili), non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanzaprocessuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce: “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti - edell’art. 1326 c.c. - Conclusione del contratto - e dell’art. 1180 c.c. -adempimento del terzo -, e dell’art. 1322 c.c. autonomia contrattuale, edell’art. 1323 – norme regolatrici dei contratti”.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026La ricorrente censura, in particolare, la motivazione secondo cui “... ilpagamento eseguito da parte della [OSCURATO:PERSONA] (che ha realizzato lafattispecie di cui all’art. 1180 c.c.) ha estinto l’obbligazione ... ”, assumendoche concreterebbe la violazione delle norme in rubrica perché, nella comuneintenzione delle parti, l’unica obbligazione che poteva ritenersi certamentenon estinta, ma semmai ceduta, sarebbe stata quella originaria dei debitoriceduti ma non quella dell’adempienza alla formalizzazione della iviconcordata cessione.Secondo la ricorrente, la pronunzia di secondo grado avrebbe omesso diriscontrare che la nota dell’1- 4-2008 costituisce l’atto con cui il proponenteconferma di avere avuto conoscenza dell’accettazione della proposta,avente ad oggetto, tra l’altro, la formalizzazione in sede notarile dellacessione.Il motivo è inammissibile per quanto già detto in tema di interpretazionenegoziale dovendosi precisare che il riferimento alla comune intenzionedelle parti è solo astrattamente enunciato e non ancorato ai datidocumentali, peraltro menzionati e non trascritti nei passaggi essenziali enella sequenza temporale idonea a dimostrare una concatenazione dimanifestazioni di volontà idonee a scardinare la motivazione della Corteterritoriale. Inoltre, vi è totale deserto illustrativo ed evocativo delle normeesegetiche indicate nella intestazione.Con il nono motivo la ricorrente lamenta: “violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e 115 c.p.c.- Disponibilità delle prove - e degli artt. 1362 c.c. Intenzione dei contraenti,e 1260 c.c. – cedibilità dei crediti”.In particolare, la Corte territoriale non avrebbe interpretato letteralmentela lettera del [OSCURATO:SOCIETA] del 1-4-2008 che ha richiesto “di predisporre,d’intesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il testo dell’atto di cessione e contattarequindi controparte al fine di concordare i tempi e le modalità diperfezionamento dell’operazione”.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il motivo è inammissibile per quanto già dedotto con riferimento al settimomotivo. Perdura anche qui la totale mancanza di argomentazioni in iure cheavrebbero dovuto essere evidenziatrici del come e del perché la mancatapretesa esegesi letterale sarebbe stata errata.Con il decimo motivo la ricorrente deduce: “la violazione e falsa applicazionedell’art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e art. 115 c.p.c.- Disponibilità delle prove - e artt. 1218 c.c. Responsabilità del debitore,art. 1219 c.c. Costituzione in mora, art. 1223 Risarcimento del danno e art.1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie”.La Corte avrebbe violato le norme in tema di inadempimento e dirisarcimento sia per danno emergente, e sia per lucro cessante dedotte inrubrica con l’avere omesso di “condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituzione della somma corrisposta di € 195.000,00Il motivo è inammissibile perché si traduce nella prospettazione di unaricostruzione alternativa della vicenda in fatto e ipoteticamente piùappagante ad avviso di parte ricorrente. Vanno ribadite le considerazionigià riferite ai motivi quinto e settimo dovendosi aggiungere che costituiscepoi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c. nonconferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito dellacausa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilologico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dalgiudice d'appello, al quale soltanto spetta l'individuazione delle fonti delproprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione),controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo,fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo icasi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistemaordinamentale civile).Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta ancora “la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e115 c.p.c. - Disponibilità delle prove - e artt. 1218 c.c. Responsabilità delNumero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026debitore. art. 1221 Effetti della mora sul rischio, art. 1277 Debiti di sommedi denaro, art. 1282 interessi nelle obbligazioni pecuniarie”.La sentenza impugnata violerebbe le norme sopra rubricate per averomesso di pronunziare sulla domanda restitutoria subordinata riproposta inappello, per € 377.960,00 quale conseguenza della declaratoria diinadempimento.Il motivo è inammissibile.Non ricorre alcuna omessa pronuncia giacché la domanda subordinata sifonda necessariamente sulla prova dell’inadempimento della banca, cheinvece è implicitamente esclusa dalla sentenza impugnata secondo cui latransazione con i debitori avrebbe dovuto intervenire alle condizioni indicatenella lettera del 17.0.3.2008.Le trattative in ordine alla definizione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed ElviraGrasso coinvolsero la società attrice quale soggetto terzo, disposto alpagamento dell’importo di euro 195.000,00 a fronte della cessione deicrediti del [OSCURATO:SOCIETA], il cui contenuto avrebbe dovuto esseredeterminato innanzi ad un notaio.Con il dodicesimo motivo la ricorrente deduce: “violazione e falsaapplicazione dell’art. 1180 c.c. -Adempimento del terzo- e art. 1362 c.c. esegg. -Intenzione dei contraenti”.In particolare, la ricorrente sostiene che “la Corte ha obliato del tutto sia lamissiva di accettazione, sia le diffide e messe in mora della odiernaricorrente, ed altresì la distinta di versamento del bonifico di € 195.000,00,dalle quali si legge che quel pagamento è stato il corrispettivo dellacessione, precedentemente negoziata ed accettata”.Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte in tema diinterpretazione negoziale dovendosi ulteriormente rilevare che anche in talecaso il motivo è assolutamente apodittico e nella sua breve enunciazionenon contiene alcuna attività dimostrativa del come e del perché le normeevocate sarebbero state violate o falsamente applicato.Numero registro generale 10887/2023Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 19892/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in favore del controricorrente in € 10.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19892/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris