Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 agosto 1984

Cassazione n. 47718/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per entrambi i ricorsi. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], associandosi al primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e comunque riportandosi ai motivi del proprio ricorso, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 14 giugno del 2012 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la penale responsabilità - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli rispettivamente alle pene di anni sedici e mesi sei di reclusione e di euro 5.200,00 di multa, di anni dodici e mesi sei di reclusione e di euro 4.000,00 di multa e, infine, di anni undici di reclusione e di euro 3.200,00 di multa.

Le imputazioni concernevano il reato di cui all'articolo 416 cod. pen., per essersi gli imputati associati allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio e una serie di reati fine (furti di veicoli e successive estorsioni a danno dei legittimi proprietari dei suddetti beni).

Per ciò che rileva in questa sede: - a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] venivano specificatamente contestati oltre al reato associativo di cui al capo 1), al capo 34), i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625, nn. 2), 5) e 7), 635, comma 2, n. 3), 629, comma 2, 61, nn. 2) e 5), cod. pen. ed a entrambi la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, in relazione al comma 2, nn. 1) e 2), cod. pen.; - a [OSCURATO:PERSONA] oltre al reato associativo di cui al capo 1), ai capi 5) e 7) i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625, nn. 2), 5), 7), 635, comma 2, n. 3), 629, comma 2, 61, nn. 2) e 5), cod. pen., e la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado assolveva l'imputato dal reato di furto di cui al capo 5) per non aver commesso il fatto; escludeva per il reato di estorsione in relazione al capo 5) le aggravanti di cui agli artt. 629, comma 2, cod. pen. e 61, n. 2), cod. pen.; escludeva le aggravanti di cui agli artt. 61, nn. 2) e 5), cod. pen. tanto per il reato di furto che per quello di estorsione di cui al capo 7). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano, invece, condannati, tra l'altro, per il reato di estorsione aggravata di cui al capo 34), per avere estorto, in più persone riunite, somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA], formulando tale richiesta estorsiva non direttamente alla persona offesa, ma a tale [OSCURATO:PERSONA], quale terzo che prese parte all'incontro con gli estorsori. 2.Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello tutti e tre gli imputati. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censuravano la sentenza, per ciò che rileva in questa sede, quanto a: applicazione dell'aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di estorsione al capo 34); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione della normativa di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen.

In relazione a quest'ultima censura, la difesa rilevava che il giudice di primo grado aveva aumentato la pena base stabilita per il reato di estorsione aggravata 2 - di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. in misura pari a due terzi in ragione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

2.2. [OSCURATO:PERSONA] censurava, invece, la sentenza impugnata, per ciò che rileva in questa sede, in ordine a: applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., in relazione al reato di estorsione di cui al capo 5); applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., in relazione al capo 7); errata determinazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, contestava sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia l'entità degli specifici aumenti di pena stabiliti per la continuazione, sussistendo una sperequazione tra l'entità degli aumenti stabiliti per il [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli determinati per gli ulteriori correi per reati analoghi o commessi in concorso.

3. Con sentenza del 29 novembre 2013 la Corte di appello di Lecce riformava solo in parte la sentenza di primo grado.

In particolare, condivideva la censura di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assenza di coerenza della determinazione della entità degli aumenti di pena, ma solamente in relazione al reato di partecipazione all'associazione a delinquere.

Prendendo dunque a riferimento la pena stabilita per [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato, pari a mesi due e giorni quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa, rideterminava l'aumento della pena per [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale reato satellite in mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa, per una pena finale complessiva di anni dieci e mesi nove di reclusione ed euro 3.100,00 di multa.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello condivideva la censura relativa alla violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., rideterminando la pena base tanto per [OSCURATO:PERSONA] quanto per [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata in anni sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, aumentandola di un terzo per la recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma 5, cod. pe-n. in anni otto di reclusione ed euro 2.400,00.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], veniva inoltre esclusa la qualifica di promotore in relazione al capo 1).

Veniva di conseguenza determinata la pena finale per [OSCURATO:PERSONA] in anni quattordici e mesi tre di reclusione ed euro 4.500,00 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro 3.400,00 di multa.

In relazione a tutti e tre gli imputati veniva confermato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la richiesta veniva rigettata in ragione del numero di precedenti penali, del numero di reati commessi in brevissimo arco temporale, della particolare intensità del dolo e dell'indifferenza per la gravità dell'attività delinquenziale, elementi tutti questi prevalenti rispetto a quelli positivi della giovane età e della immaturità degli imputati.

In relazione a [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti generiche venivano negate in ragione della intensità del dolo e del numero dei precedenti penali, elementi prevalenti rispetto a quelli positivi della giovane età, del rispetto del 3 ad--\ regime degli arresti domiciliari e dell'abbandono delle frequentazioni non commendevoli.

La sentenza di primo grado veniva confermata nel resto. 4.Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione i tre imputati.

4.1. In particolare, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza d'appello per vari motivi, relativi, per ciò che interessa in questa sede, all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen., per il capo d'imputazione 34), ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., per avere i giudici di merito prima aumentato la pena in relazione alla aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., e poi ulteriormente aumentato la pena risultante per la recidiva.

4.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censurava, sempre per ciò che rileva in questa sede, la sentenza di appello in relazione all'applicazione della aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. quanto al reato di estorsione a danno del [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 5), nonché in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 625, n. 2), cod. pen. in relazione al furto di cui al capo 7).

Contestava, inoltre, la sentenza impugnata in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in quanto l'avvenuto risarcimento del danno non era stato valutato quantomeno ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia per la diversa determinazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli commessi dai correi, a volte anche in concorso fra loro.

Infatti, nonostante la specifica censura sul punto, il giudice di appello aveva rideterminato il solo aumento di pena per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., tra l'altro nemmeno equiparando del tutto l'aumento di pena per [OSCURATO:PERSONA] con l'aumento stabilito per [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza del 15 luglio 2015 nr. 38079 la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata.

In particolare, in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto fondata la censura relativa alla carenza di motivazione sull'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen.

Preso atto del dato materiale e oggettivo incontrovertibile della realizzazione di condotte estorsive in più persone riunite in presenza di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di legittimità ha affermato la necessità di procedere all'accertamento anche dell'elemento soggettivo della percezione in capo a [OSCURATO:PERSONA] della provenienza della richiesta estorsiva da più persone riunite.

Ha tuttavia precisato che, prima di dirimere tale quesito, era necessario risolvere la questione preliminare della identificazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti di causa e, in particolare, se avesse funto da nuncius e longa manus dell'estorto o come intermediario.

Il giudice di appello aveva infatti fornito motivazione meramente assertiva a favore della prima ipotesi.

Di conseguenza, ha annullato la sentenza di appello con rinvio al giudice competente demandando specifica valutazione sul punto; ha rigettato tutti gli ulteriori motivi e dichiarato assorbito il solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di legittimità, ritenuta fondata la censura in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. in relazione all'estorsione di cui al capo 5), ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.

In relazione alla aggravante dell'utilizzo della violenza sulle cose in relazione al furto di cui al capo 7), il giudice di legittimità ha annullato con rinvio, richiedendo nuovo esame sulla esistenza dell'aggravante.

Il giudice di legittimità ha, invece, ritenuto assorbita la censura in relazione al trattamento sanzionatorio.

6. Con sentenza del 9 dicembre 2020, la Corte di appello di Lecce ha deciso in qualità di giudice del rinvio.

Salva la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione di cui al capo 5) e al furto di cui al capo 7) e al riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante e alla recidiva, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

7. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

7.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di norma processuale prevista a pena di nullità in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.

In particolare, la parte motiva della sentenza impugnata manca delle pagine 3 e

4. I ricorrenti sostengono che tale mancanza comporta l'impossibilità di ricostruire l'impianto argomentativo adottato dal giudice in relazione al riconoscimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di nuncius e non di intermediario.

Tale questione è rilevante in quanto preliminare al conseguente accertamento della percezione soggettiva in capo alla persona offesa della provenienza della richiesta estorsiva da più persone riunite.

Le argomentazioni che si possono leggere sul punto non permettono di comprendere le ragioni giuridiche e logiche alla base della decisione del giudice del rinvio, facendo le sole pagine disponibili riferimento a un rapporto di vicinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro senza l'indicazione delle specifiche dichiarazioni rilevanti.

Attesa la mancanza di alcune pagine della motivazione e la conseguente impossibilità di ricostruire in alcun modo le ragioni alla base del riconoscimento della suddetta aggravante, i ricorrenti concludono per l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. 7.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen. relativamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. /), cod. pen. e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

In particólare, nel caso di mancato accoglimento del Primo motivo di ricorso, i ricorrenti rilevano che la sentenza di appello risulta avere erroneamente qualificato il [OSCURATO:PERSONA] come nuncius, non essendo emersi dalla istruttoria elementi che potessero deporre in tal senso e avendo natura meramente assertiva e ipotetica le argomentazioni contenute nella motivazione successivamente integrata dalla Corte di appello in sede di correzione di errore materiale.

L'incertezza in ordine al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far propendere per l'esclusione della aggravante, e non per la sua applicazione.

7.3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 63, comma 4, 99, comma 5, cod. pen., e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con tale motivo, i ricorrenti riportano testualmente quanto già esposto con il ricorso originario in relazione alle censure ritenute assorbite dalla Corte di cassazione, su cui la Corte di appello in sede di rinvio non si è in alcun modo pronunciata.

In particolare, i ricorrenti censuravano innanzitutto l'individuazione della recidiva applicata nella sentenza di appello annullata, erroneamente indicata in quella di cui all'art. 99, comma 5, cod. pen., di tipo obbligatorio, quando invece era stata contestata la recidiva di cui al comma 4, e comunque la recidiva di cui al comma 5 era, all'epoca della sentenza di appello annullata, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale proprio in ordine alla natura obbligatoria.

Inoltre, il giudice di appello nella sentenza annullata avrebbe secondo i ricorrenti violato l'art. 63, comma 4, cod. pen.

La pena era stata, infatti, prima aumentata in ragione della aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen.; e poi nuovamente aumentata in relazione alla recidiva contestata.

Infine, i ricorrenti censuravano la sentenza annullata laddove non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

Infatti, la giovanissima età degli imputati al momento dei fatti, le condizioni economiche disagiate che avevano determinato la commissione dei reati, infine l'immaturità a far fronte a tali bisogni economici avrebbero dovuto portare i giudici di merito a riconoscere le suddette circostanze, in modo da adeguare l'entità della pena.

Al contrario, il giudice di appello nella sentenza annullata si era limitato a fare riferimento, con motivazione standardizzata, all'elevato numero dei reati accertati, all'intensità del dolo e alla indifferenza per la gravità dell'attività delinquenziale.

I ricorrenti aggiungono rispetto all'originario ricorso che, a distanza di quindici anni dal fatto in contestazione, la funzione rieducativa della pena rappresenterebbe un ulteriore elemento a favore del riconoscimento delle suddette attenuanti.

8. Avverso la sentenza di appello anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

8.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 69, comma 3, cod. pen., nonché mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza.

Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio ha fatto malgoverno della normativa in tema di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Infatti, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenendole tuttavia equivalenti alla sola aggravante del reato di estorsione di cui al capo 7) e alla recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen.

Tuttavia, il giudice del rinvio avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche equivalenti rispetto a tutte le aggravanti, dal momento che, secondo quanto precisato nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio di bilanciamento deve essere condotto in maniera unitaria e non può essere frazionato in relazione solamente ad alcune attenuanti o aggravanti.

Il ricorrente evidenzia come sussista un interesse a impugnare, dal momento che il giudice del rinvio ha tenuto separati i reati aggravati "non bilanciati" e i reati per cui le aggravanti erano state invece escluse.

Il ricorrente conclude, nel caso in cui si dovesse accogliere tanto il primo motivo quanto il successivo, per l'annullamento della sentenza con rinvio, in quanto anche gli specifici aumenti di pena per la continuazione erano stati oggetto di censura.

8.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 81, comma 2, 132, 133, cod. pen. nonché mancanza di motivazione sul punto.

Il ricorrente censura la determinazione dell'entità dei singoli aumenti di pena in quanto eccessivi rispetto a quelli stabiliti nei confronti dei correi di [OSCURATO:PERSONA], in alcuni casi anche concorrenti nel medesimo reato.

In particolare, nel primo giudizio di appello, nonostante fosse stata riconosciuta la sperequazione rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], tale valutazione fu limitata al solo reato della partecipazione all'associazione a delinquere.

Anzi, nonostante tale riconoscimento, il giudice di appello aveva comunque determinato l'aumento per [OSCURATO:PERSONA] in misura maggiore rispetto a quello stabilito per [OSCURATO:PERSONA].

Tale censura era stata avanzata anche con il ricorso originario, ma è rimasta assorbita nell'accoglimento degli ulteriori motivi.

Il giudice del rinvio non risulta avere adempiuto al proprio compito, essendosi solamente limitato a rideterminare la pena per quei reati per cui il giudice di legittimità annullò la sentenza di appello.

In relazione, invece, agli aumenti di pena per gli ulteriori reati, il giudice del rinvio ha riproposto quanto già deciso con l'originaria sentenza di appello.

Né ha fornito motivazione in ordine alle ragioni di una diversa entità degli aumenti di pena per [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai correi di reati analoghi o ai concorrenti nel medesimo reato.

A titolo esemplificativo, il ricorrente evidenzia come a [OSCURATO:PERSONA] la pena era stata aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei sei furti, mentre a [OSCURATO:PERSONA] per ciascuno dei dieci furti è stata aumentata di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 50,00 di multa; per il reato di estorsione, la pena per [OSCURATO:PERSONA] è stata aumentata di mesi sette di • reclusione, mentre a [OSCURATO:PERSONA] di soli mesi cinque.

In conclusione, non essendo stata fornita alcuna motivazione sul punto, il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

9. All'udienza del 21 gennaio 2022, fissata per la decisione dei presenti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che, successivamente al deposito della sentenza del 9 dicembre 2020, la Corte di appello di Lecce aveva avviato un procedimento di correzione della citata sentenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.

Avverso l'ordinanza di correzione del 14 aprile 2020 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione, il cui esame era stato fissato all'udienza del 31 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto perciò il rinvio della udienza al 17 giugno 2022.

10. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta per l'udienza del 17 giugno 2022, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi e, in particolare, affermando che le pagine sono in atti e che perciò la motivazione non è assente.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, con la quale ha dedotto che questa sezione, con provvedimento del 31 marzo 2022 non ancora depositato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza correttiva del 14 aprile 2020.

Il processo è stato, pertanto, rinviato e nelle more detta difesa ha prodotto, allegata ad una propria memoria, la sentenza in ultimo citata completa di motivazione.11.

All'odierna udienza (di trattazione orale) il Procuratore generale si riporta alla requisitoria in atti insistendo sull'inammissibilità dei ricorsi, mentre le difese, aderendo anche quella di [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo di ricorso degli altri due imputati in quanto riguardante la pagina 3 mancante la posizione del proprio assistito, insistono per l'annullamento della sentenza di rinvio.

12. La sentenza impugnata deve essere annullata, in accoglimento del primo motivo di impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con estensione degli effetti anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invero, non può che prendere atto della pronuncia di questa Corte - acquisita in atti - n. 23923 del 31 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui si è proceduto ad annullare senza rinvio l'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza di rinvio oggetto di impugnazione in questa sede "mediante l'integrazione tra la pagina 2 e la pagina 5, delle pagine contraddistinte con i numeri 3 e 4" (come da annotazione sull'originale di tale sentenza).

Nel giustificare tale annullamento la Corte così statuisce: «E' nullo, per difetto di motivazione, il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione stessa, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione.

Il vizio non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto quest'ultimo costituisce rimedio che presuppone l'insussistenza di patologie dell'atto processuale importanti la sua nullità (Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888-01).

Nel caso odierno, la pag. 3 della sentenza 9 dicembre 2020, per quanto deducibile dall'intervento emendativo del giudice di rinvio, «era essenziale per comprendere l'iter logico-giuridico della decisione riguardante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui tema era limitato, trattandosi di giudizio di rinvio, alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen.; tema in tale pagina in larga parte sviluppato».

A ciò può aggiungersi che il difetto di motivazione riguarda anche [OSCURATO:PERSONA] (che tramite il difensore si è associato al primo motivo del ricorso dei coimputati allo stesso estensibile), in quanto l'ordinanza di correzione di errore materiale annullata senza rinvio concerne anche la pagina 4, in cui inizia il percorso logico-argomentativo riguardante l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., prodromico alla valutazione del trattamento sanzionatorio, oggetto di impugnazione in questa sede.Deve, quindi, concludersi col ritenere la sentenza di rinvio priva di parti essenziali della motivazione su tutti e tre i ricorrenti e, come tale, da annullare con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, la quale dovrà, altresì, pronunciarsi sui motivi relativi al trattamento sanzionatorio ritenuti assorbiti dalla sentenza dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per entrambi i ricorsi. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], associandosi al primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e comunque riportandosi ai motivi del proprio ricorso, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 14 giugno del 2012 il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la penale responsabilità - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli rispettivamente alle pene di anni sedici e mesi sei di reclusione e di euro 5.200,00 di multa, di anni dodici e mesi sei di reclusione e di euro 4.000,00 di multa e, infine, di anni undici di reclusione e di euro 3.200,00 di multa. Le imputazioni concernevano il reato di cui all'articolo 416 cod. pen., per essersi gli imputati associati allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio e una serie di reati fine (furti di veicoli e successive estorsioni a danno dei legittimi proprietari dei suddetti beni). Per ciò che rileva in questa sede: - a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] venivano specificatamente contestati oltre al reato associativo di cui al capo 1), al capo 34), i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625, nn. 2), 5) e 7), 635, comma 2, n. 3), 629, comma 2, 61, nn. 2) e 5), cod. pen. ed a entrambi la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, in relazione al comma 2, nn. 1) e 2), cod. pen.; - a [OSCURATO:PERSONA] oltre al reato associativo di cui al capo 1), ai capi 5) e 7) i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625, nn. 2), 5), 7), 635, comma 2, n. 3), 629, comma 2, 61, nn. 2) e 5), cod. pen., e la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado assolveva l'imputato dal reato di furto di cui al capo 5) per non aver commesso il fatto; escludeva per il reato di estorsione in relazione al capo 5) le aggravanti di cui agli artt. 629, comma 2, cod. pen. e 61, n. 2), cod. pen.; escludeva le aggravanti di cui agli artt. 61, nn. 2) e 5), cod. pen. tanto per il reato di furto che per quello di estorsione di cui al capo 7). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano, invece, condannati, tra l'altro, per il reato di estorsione aggravata di cui al capo 34), per avere estorto, in più persone riunite, somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA], formulando tale richiesta estorsiva non direttamente alla persona offesa, ma a tale [OSCURATO:PERSONA], quale terzo che prese parte all'incontro con gli estorsori. 2.Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello tutti e tre gli imputati. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censuravano la sentenza, per ciò che rileva in questa sede, quanto a: applicazione dell'aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di estorsione al capo 34); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione della normativa di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. In relazione a quest'ultima censura, la difesa rilevava che il giudice di primo grado aveva aumentato la pena base stabilita per il reato di estorsione aggravata 2 - di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. in misura pari a due terzi in ragione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] censurava, invece, la sentenza impugnata, per ciò che rileva in questa sede, in ordine a: applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen., in relazione al reato di estorsione di cui al capo 5); applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., in relazione al capo 7); errata determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, contestava sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia l'entità degli specifici aumenti di pena stabiliti per la continuazione, sussistendo una sperequazione tra l'entità degli aumenti stabiliti per il [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli determinati per gli ulteriori correi per reati analoghi o commessi in concorso. 3. Con sentenza del 29 novembre 2013 la Corte di appello di Lecce riformava solo in parte la sentenza di primo grado. In particolare, condivideva la censura di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assenza di coerenza della determinazione della entità degli aumenti di pena, ma solamente in relazione al reato di partecipazione all'associazione a delinquere. Prendendo dunque a riferimento la pena stabilita per [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato, pari a mesi due e giorni quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa, rideterminava l'aumento della pena per [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale reato satellite in mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa, per una pena finale complessiva di anni dieci e mesi nove di reclusione ed euro 3.100,00 di multa. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello condivideva la censura relativa alla violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., rideterminando la pena base tanto per [OSCURATO:PERSONA] quanto per [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata in anni sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, aumentandola di un terzo per la recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma 5, cod. pe-n. in anni otto di reclusione ed euro 2.400,00. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], veniva inoltre esclusa la qualifica di promotore in relazione al capo 1). Veniva di conseguenza determinata la pena finale per [OSCURATO:PERSONA] in anni quattordici e mesi tre di reclusione ed euro 4.500,00 di multa; per [OSCURATO:PERSONA] in anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro 3.400,00 di multa. In relazione a tutti e tre gli imputati veniva confermato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la richiesta veniva rigettata in ragione del numero di precedenti penali, del numero di reati commessi in brevissimo arco temporale, della particolare intensità del dolo e dell'indifferenza per la gravità dell'attività delinquenziale, elementi tutti questi prevalenti rispetto a quelli positivi della giovane età e della immaturità degli imputati. In relazione a [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti generiche venivano negate in ragione della intensità del dolo e del numero dei precedenti penali, elementi prevalenti rispetto a quelli positivi della giovane età, del rispetto del 3 ad--\ regime degli arresti domiciliari e dell'abbandono delle frequentazioni non commendevoli. La sentenza di primo grado veniva confermata nel resto. 4.Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione i tre imputati. 4.1. In particolare, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza d'appello per vari motivi, relativi, per ciò che interessa in questa sede, all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen., per il capo d'imputazione 34), ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., per avere i giudici di merito prima aumentato la pena in relazione alla aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., e poi ulteriormente aumentato la pena risultante per la recidiva. 4.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censurava, sempre per ciò che rileva in questa sede, la sentenza di appello in relazione all'applicazione della aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. quanto al reato di estorsione a danno del [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 5), nonché in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 625, n. 2), cod. pen. in relazione al furto di cui al capo 7). Contestava, inoltre, la sentenza impugnata in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in quanto l'avvenuto risarcimento del danno non era stato valutato quantomeno ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia per la diversa determinazione degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli commessi dai correi, a volte anche in concorso fra loro. Infatti, nonostante la specifica censura sul punto, il giudice di appello aveva rideterminato il solo aumento di pena per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., tra l'altro nemmeno equiparando del tutto l'aumento di pena per [OSCURATO:PERSONA] con l'aumento stabilito per [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza del 15 luglio 2015 nr. 38079 la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata. In particolare, in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto fondata la censura relativa alla carenza di motivazione sull'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Preso atto del dato materiale e oggettivo incontrovertibile della realizzazione di condotte estorsive in più persone riunite in presenza di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di legittimità ha affermato la necessità di procedere all'accertamento anche dell'elemento soggettivo della percezione in capo a [OSCURATO:PERSONA] della provenienza della richiesta estorsiva da più persone riunite. Ha tuttavia precisato che, prima di dirimere tale quesito, era necessario risolvere la questione preliminare della identificazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti di causa e, in particolare, se avesse funto da nuncius e longa manus dell'estorto o come intermediario. Il giudice di appello aveva infatti fornito motivazione meramente assertiva a favore della prima ipotesi. Di conseguenza, ha annullato la sentenza di appello con rinvio al giudice competente demandando specifica valutazione sul punto; ha rigettato tutti gli ulteriori motivi e dichiarato assorbito il solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di legittimità, ritenuta fondata la censura in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), cod. pen. in relazione all'estorsione di cui al capo 5), ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. In relazione alla aggravante dell'utilizzo della violenza sulle cose in relazione al furto di cui al capo 7), il giudice di legittimità ha annullato con rinvio, richiedendo nuovo esame sulla esistenza dell'aggravante. Il giudice di legittimità ha, invece, ritenuto assorbita la censura in relazione al trattamento sanzionatorio. 6. Con sentenza del 9 dicembre 2020, la Corte di appello di Lecce ha deciso in qualità di giudice del rinvio. Salva la riforma della sentenza di primo grado in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione di cui al capo 5) e al furto di cui al capo 7) e al riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante e alla recidiva, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 7. Avverso la sentenza di appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 7.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di norma processuale prevista a pena di nullità in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. In particolare, la parte motiva della sentenza impugnata manca delle pagine 3 e 4. I ricorrenti sostengono che tale mancanza comporta l'impossibilità di ricostruire l'impianto argomentativo adottato dal giudice in relazione al riconoscimento in capo al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di nuncius e non di intermediario. Tale questione è rilevante in quanto preliminare al conseguente accertamento della percezione soggettiva in capo alla persona offesa della provenienza della richiesta estorsiva da più persone riunite. Le argomentazioni che si possono leggere sul punto non permettono di comprendere le ragioni giuridiche e logiche alla base della decisione del giudice del rinvio, facendo le sole pagine disponibili riferimento a un rapporto di vicinanza tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro senza l'indicazione delle specifiche dichiarazioni rilevanti. Attesa la mancanza di alcune pagine della motivazione e la conseguente impossibilità di ricostruire in alcun modo le ragioni alla base del riconoscimento della suddetta aggravante, i ricorrenti concludono per l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. 7.2. Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen. relativamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. /), cod. pen. e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. In particólare, nel caso di mancato accoglimento del Primo motivo di ricorso, i ricorrenti rilevano che la sentenza di appello risulta avere erroneamente qualificato il [OSCURATO:PERSONA] come nuncius, non essendo emersi dalla istruttoria elementi che potessero deporre in tal senso e avendo natura meramente assertiva e ipotetica le argomentazioni contenute nella motivazione successivamente integrata dalla Corte di appello in sede di correzione di errore materiale. L'incertezza in ordine al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far propendere per l'esclusione della aggravante, e non per la sua applicazione. 7.3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 63, comma 4, 99, comma 5, cod. pen., e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con tale motivo, i ricorrenti riportano testualmente quanto già esposto con il ricorso originario in relazione alle censure ritenute assorbite dalla Corte di cassazione, su cui la Corte di appello in sede di rinvio non si è in alcun modo pronunciata. In particolare, i ricorrenti censuravano innanzitutto l'individuazione della recidiva applicata nella sentenza di appello annullata, erroneamente indicata in quella di cui all'art. 99, comma 5, cod. pen., di tipo obbligatorio, quando invece era stata contestata la recidiva di cui al comma 4, e comunque la recidiva di cui al comma 5 era, all'epoca della sentenza di appello annullata, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale proprio in ordine alla natura obbligatoria. Inoltre, il giudice di appello nella sentenza annullata avrebbe secondo i ricorrenti violato l'art. 63, comma 4, cod. pen. La pena era stata, infatti, prima aumentata in ragione della aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen.; e poi nuovamente aumentata in relazione alla recidiva contestata. Infine, i ricorrenti censuravano la sentenza annullata laddove non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. Infatti, la giovanissima età degli imputati al momento dei fatti, le condizioni economiche disagiate che avevano determinato la commissione dei reati, infine l'immaturità a far fronte a tali bisogni economici avrebbero dovuto portare i giudici di merito a riconoscere le suddette circostanze, in modo da adeguare l'entità della pena. Al contrario, il giudice di appello nella sentenza annullata si era limitato a fare riferimento, con motivazione standardizzata, all'elevato numero dei reati accertati, all'intensità del dolo e alla indifferenza per la gravità dell'attività delinquenziale. I ricorrenti aggiungono rispetto all'originario ricorso che, a distanza di quindici anni dal fatto in contestazione, la funzione rieducativa della pena rappresenterebbe un ulteriore elemento a favore del riconoscimento delle suddette attenuanti. 8. Avverso la sentenza di appello anche [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 8.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 69, comma 3, cod. pen., nonché mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza. Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio ha fatto malgoverno della normativa in tema di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Infatti, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenendole tuttavia equivalenti alla sola aggravante del reato di estorsione di cui al capo 7) e alla recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen. Tuttavia, il giudice del rinvio avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche equivalenti rispetto a tutte le aggravanti, dal momento che, secondo quanto precisato nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio di bilanciamento deve essere condotto in maniera unitaria e non può essere frazionato in relazione solamente ad alcune attenuanti o aggravanti. Il ricorrente evidenzia come sussista un interesse a impugnare, dal momento che il giudice del rinvio ha tenuto separati i reati aggravati "non bilanciati" e i reati per cui le aggravanti erano state invece escluse. Il ricorrente conclude, nel caso in cui si dovesse accogliere tanto il primo motivo quanto il successivo, per l'annullamento della sentenza con rinvio, in quanto anche gli specifici aumenti di pena per la continuazione erano stati oggetto di censura. 8.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 81, comma 2, 132, 133, cod. pen. nonché mancanza di motivazione sul punto. Il ricorrente censura la determinazione dell'entità dei singoli aumenti di pena in quanto eccessivi rispetto a quelli stabiliti nei confronti dei correi di [OSCURATO:PERSONA], in alcuni casi anche concorrenti nel medesimo reato. In particolare, nel primo giudizio di appello, nonostante fosse stata riconosciuta la sperequazione rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], tale valutazione fu limitata al solo reato della partecipazione all'associazione a delinquere. Anzi, nonostante tale riconoscimento, il giudice di appello aveva comunque determinato l'aumento per [OSCURATO:PERSONA] in misura maggiore rispetto a quello stabilito per [OSCURATO:PERSONA]. Tale censura era stata avanzata anche con il ricorso originario, ma è rimasta assorbita nell'accoglimento degli ulteriori motivi. Il giudice del rinvio non risulta avere adempiuto al proprio compito, essendosi solamente limitato a rideterminare la pena per quei reati per cui il giudice di legittimità annullò la sentenza di appello. In relazione, invece, agli aumenti di pena per gli ulteriori reati, il giudice del rinvio ha riproposto quanto già deciso con l'originaria sentenza di appello. Né ha fornito motivazione in ordine alle ragioni di una diversa entità degli aumenti di pena per [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai correi di reati analoghi o ai concorrenti nel medesimo reato. A titolo esemplificativo, il ricorrente evidenzia come a [OSCURATO:PERSONA] la pena era stata aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei sei furti, mentre a [OSCURATO:PERSONA] per ciascuno dei dieci furti è stata aumentata di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 50,00 di multa; per il reato di estorsione, la pena per [OSCURATO:PERSONA] è stata aumentata di mesi sette di • reclusione, mentre a [OSCURATO:PERSONA] di soli mesi cinque. In conclusione, non essendo stata fornita alcuna motivazione sul punto, il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. 9. All'udienza del 21 gennaio 2022, fissata per la decisione dei presenti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che, successivamente al deposito della sentenza del 9 dicembre 2020, la Corte di appello di Lecce aveva avviato un procedimento di correzione della citata sentenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. Avverso l'ordinanza di correzione del 14 aprile 2020 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione, il cui esame era stato fissato all'udienza del 31 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto perciò il rinvio della udienza al 17 giugno 2022. 10. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta per l'udienza del 17 giugno 2022, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi e, in particolare, affermando che le pagine sono in atti e che perciò la motivazione non è assente. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, con la quale ha dedotto che questa sezione, con provvedimento del 31 marzo 2022 non ancora depositato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza correttiva del 14 aprile 2020. Il processo è stato, pertanto, rinviato e nelle more detta difesa ha prodotto, allegata ad una propria memoria, la sentenza in ultimo citata completa di motivazione.11. All'odierna udienza (di trattazione orale) il Procuratore generale si riporta alla requisitoria in atti insistendo sull'inammissibilità dei ricorsi, mentre le difese, aderendo anche quella di [OSCURATO:PERSONA] al primo motivo di ricorso degli altri due imputati in quanto riguardante la pagina 3 mancante la posizione del proprio assistito, insistono per l'annullamento della sentenza di rinvio. 12. La sentenza impugnata deve essere annullata, in accoglimento del primo motivo di impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con estensione degli effetti anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], invero, non può che prendere atto della pronuncia di questa Corte - acquisita in atti - n. 23923 del 31 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui si è proceduto ad annullare senza rinvio l'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza di rinvio oggetto di impugnazione in questa sede "mediante l'integrazione tra la pagina 2 e la pagina 5, delle pagine contraddistinte con i numeri 3 e 4" (come da annotazione sull'originale di tale sentenza). Nel giustificare tale annullamento la Corte così statuisce: «E' nullo, per difetto di motivazione, il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione stessa, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. Il vizio non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto quest'ultimo costituisce rimedio che presuppone l'insussistenza di patologie dell'atto processuale importanti la sua nullità (Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888-01). Nel caso odierno, la pag. 3 della sentenza 9 dicembre 2020, per quanto deducibile dall'intervento emendativo del giudice di rinvio, «era essenziale per comprendere l'iter logico-giuridico della decisione riguardante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui tema era limitato, trattandosi di giudizio di rinvio, alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen.; tema in tale pagina in larga parte sviluppato». A ciò può aggiungersi che il difetto di motivazione riguarda anche [OSCURATO:PERSONA] (che tramite il difensore si è associato al primo motivo del ricorso dei coimputati allo stesso estensibile), in quanto l'ordinanza di correzione di errore materiale annullata senza rinvio concerne anche la pagina 4, in cui inizia il percorso logico-argomentativo riguardante l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., prodromico alla valutazione del trattamento sanzionatorio, oggetto di impugnazione in questa sede.Deve, quindi, concludersi col ritenere la sentenza di rinvio priva di parti essenziali della motivazione su tutti e tre i ricorrenti e, come tale, da annullare con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, la quale dovrà, altresì, pronunciarsi sui motivi relativi al trattamento sanzionatorio ritenuti assorbiti dalla sentenza dell
Sentenza Cassazione n. 47718/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris