CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CERIGNOLA avverso il decreto del 25/11/2022 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano il decreto in data 25/11/2022 della Corte di appello di Bari che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19767 del 2020- ha confermato il decreto in data 04/10/2016 del Tribunale di Foggia, che aveva disposto la confisca di un appartamento e di un box siti in Cerignola, in ragione della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] e ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606 lett. B, C, E, c.p.p. in relazione agli artt. 125, 546 lett. e), 603, 624, 627 comma II e III, 234, 190 cpp; 20, 24 D.Lgs. n. 159/2011; 159 SS., 177, 197 cc. e i seguenti atti del procedimento di seguito indicati e allegati ai fini dell'autosufficienza del ricorso: 1) documentazione relativa alla attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nel settore edilizio e relativa retribuzione; 2) consulenza di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA]". Con l'unico motivo d'impugnazione i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'errata interpretazione della portata della sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione. In tal senso sostengono che la Corte di appello ha ritenuto che il giudizio di rinvio fosse circoscritto al tema dell'autonoma disponibilità, «da parte di [OSCURATO:PERSONA], di risorse economiche idonee a giustificare l'acquisto dell'immobile nella quota del 50% (risultante da rogito notarile e dal regime di comunione legale all'epoca adottato dai coniugi ai sensi dell'art. 159 ss. cc .)», mentre in realtà, la sentenza rescindente «deve essere coordinata con il principio che la decisione pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA], ex art. 624 c.p.p., travolge e investe, con ineludibile vis expansiva, anche le parti del provvedimento che si collocano in rapporto di connessione inscindibile con le statuizioni incise dalla declaratoria di annullamento». L'obiezione si rivolge in particolare al parametro della proporzionalità, al cui proposito i ricorrenti sostengono che «non era (e non è consentito) isolare, nell'ambito della valutazione di congruità del patrimonio familiare e della sostenibilità dell'investimento incriminato, la sola componente della fonte di reddito riferibile alla [OSCURATO:PERSONA], rifiutando l'esame globale e totalitario delle altre componenti finanziarie riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. [...] non si può sostenere che, nel quadro di un giudizio necessariamente dinamico, flessibile, elastico che mette capo non al singolo soggetto, ma al nucleo familiare nella sua unità, sia divenuto incontrovertibile e non più revocabile l'asserito giudizio di insufficienza delle "forze" economiche del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla verifica dell'equilibrio tra gli elementi "attivi" e "negativi" di bilancio al momento dell'acquisto». Da qui denunciano la manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello, nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla difesa sarebbe strumentale al travolgimento del giudicato erroneamente ritenuto, ma insussistente; tanto più a fronte della difficile ricostruzione del percorso lavorativo e reddituale del proposto; dell'impossibilità di "bollare" la documentazione "in termini di espediente artificioso" al fine di creare una provvista artificiosa in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Deducono, dunque, l'assenza del requisito della sproporzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2 t.".nnn 1.1. La sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva rimesso al giudice del rinvio la valutazione della sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] (nei termini di cui si dirà), mentre era stato integralmente rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione -conseguentemente- è ormai definita con sentenza irrevocabile. Da qui l'inammissibilità del ricorso, non essendovi spazio per doglianze riferibili alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] bisogna muovere dai contenuti della sentenza rescindente, là dove rileva che «nel caso in esame, stando al tenore della dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] all'atto di acquisto, il bene rientrava nel regime della comunione legale tra coniugi ma tale dichiarazione, quand'anche costitutiva di un diritto di proprietà in capo alla [OSCURATO:PERSONA], nulla rivela dei sottostanti rapporti economici e patrimoniali che costituiscono il presupposto dell'acquisto che, ad esempio, in mancanza di un contributo economico personale proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA] o da un terzo in sua vece, ben poteva consistere in un atto di donazione indiretta del [OSCURATO:PERSONA] in favore del coniuge né la Corte di merito ha illustrato gli elementi di fatto in base ai quali l'acquisto dell'immobile sarebbe stato imputabile, al 50%, ad un contributo economico della [OSCURATO:PERSONA]. Da qui l'errore della Corte di Bari anche nel determinare la quota di presunta spettanza della [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto dovendo, invece, procedere alla verifica, in concreto, dell'effettivo contributo economico eventualmente investito nell'acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA]». Da ciò si ricava che il mandato rimesso dalla Corte di cassazione alla Corte di appello era quello di verificare l'esistenza di un contributo economico offerto da [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto dell'appartamento e del Box. 2.1. La Corte di appello ha correttamente inteso i termini del giudizio di rinvio, specificando che era chiamata a stabilire se al momento dell'acquisto la [OSCURATO:PERSONA] avesse risorse finanziarie per effettuarlo; ciò sulla base degli elementi già acquisiti in atti in o per effetto di nuove acquisizioni fornite dall'interessata. A fronte di ciò, la Corte di appello ha correttamente escluso la possibilità di valutare la consulenza prodotta dalla parte, in quanto fondata su documentazione intesa a rimettere in discussione tutte le valutazioni oramai coperte dal giudicato in ragione delle due sentenze di annullamento della Corte di cassazione, al cui esito è residuato l'unico tema dianzi precisato. Da qui la manifesta infondatezza dell'unico motivo del ricorso, interamente incentrato sulla dimostrazione della possibilità di introdurre nel giudizio di rinvio temi che, invece, gli sono estranei. 2.2. A ciò si aggiunga che, su tale tema, la Corte di appello ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva prodotto alcun reddito nel periodo in cui si perfezionava l'acquisto dei beni e che nessuna documentazione era stata prodotta a dimostrazione di un eventuale suo contributo economico nel corso delle successive fasi del giudizio. A tale proposito non si rinvengono rilievi critici nel ricorso in esame, con la conseguenza che la decisione è rimasta indenne da censure. La Corte di appello ha, dunque, correttamente esplorato i temi rimessile dalla Corte di cassazione, con conseguente manifesta infondatezza del ricorso in esame. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa