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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41041/2025

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ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza di prove sull’identità dell’autore materiale dei fatti contestati, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e in questa sede puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese ritenute scevre da intenti strumentali), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme per l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto anch’esso reiterativo, ed è altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella fornita dal giudice di merito che, nel motivare il proprio diniego, ha fatto correttamente riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata con riguardo alla dimensione del danno cagionato alle persone offese, esteso alle difficoltà logistiche e ai ritardi che queste hanno dovuto sopportare); ritenutoche il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione, per omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove viene rilevata la gravità del fatto in relazione alla scaltrezza e alla preordinazione della condotta, nonché alla durata dell’illecito), è anche manifestamente infondato, giacché la corte di merito ha motivato sul diniego facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza di prove sull’identità dell’autore materiale dei fatti contestati, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e in questa sede puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alle dichiarazioni delle persone offese ritenute scevre da intenti strumentali), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenutoche il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in tutte le sue forme per l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto anch’esso reiterativo, ed è altresì manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella fornita dal giudice di merito che, nel motivare il proprio diniego, ha fatto correttamente riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata con riguardo alla dimensione del danno cagionato alle persone offese, esteso alle difficoltà logistiche e ai ritardi che queste hanno dovuto sopportare); ritenutoche il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione, per omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove viene rilevata la gravità del fatto in relazione alla scaltrezza e alla preordinazione della condotta, nonché alla durata dell’illecito), è anche manifestamente infondato, giacché la corte di merito ha motivato sul diniego facendo corretta applicazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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