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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15510/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva per carenza dei presupposti applicativi l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Endice, diretta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con le sentenze indicate nella domanda.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. e 81 cpv. cod. pen..

Secondo la difesa, il rigetto dell'istanza non ha tenuto conto che le condotte sono state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come emerge dalla connessione soggettiva e oggettiva fra i fatti.

Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché articolati in punto di fatto e manifestamente infondati. 1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato, resiste alle censure formulate in ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato, con plausibili argomentazioni, le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di condanna.

Ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati indicati nell'istanza del ricorrente per l'assenza di elementi indicativi dell'avvenuta programmazione, anche nelle linee essenziali, degli illeciti commessi sin dalla realizzazione dei primi, avvenuta nel 2006.

Non soltanto ha riscontrato l'eterogeneità delle violazioni, ma anche l'ampio distacco temporale tra gli stessi e la non riconducibilità dei reati di lesioni e porto di arma clandestina al programma criminoso dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale il ricorrente era entrato a far parte soltanto nel 2008. 1.1Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure formulate col ricorso: il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili argomentazioni elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni dell'istante anche riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi giudicati.

In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte -in questo caso distanziato di cinque anni - costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.2 Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle P( /. t spese processuali etraTversamenp della somma di euro 3.000,0040 Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva per carenza dei presupposti applicativi l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Endice, diretta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con le sentenze indicate nella domanda. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen. e 81 cpv. cod. pen.. Secondo la difesa, il rigetto dell'istanza non ha tenuto conto che le condotte sono state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, come emerge dalla connessione soggettiva e oggettiva fra i fatti. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché articolati in punto di fatto e manifestamente infondati. 1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato, resiste alle censure formulate in ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato, con plausibili argomentazioni, le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di condanna. Ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati indicati nell'istanza del ricorrente per l'assenza di elementi indicativi dell'avvenuta programmazione, anche nelle linee essenziali, degli illeciti commessi sin dalla realizzazione dei primi, avvenuta nel 2006. Non soltanto ha riscontrato l'eterogeneità delle violazioni, ma anche l'ampio distacco temporale tra gli stessi e la non riconducibilità dei reati di lesioni e porto di arma clandestina al programma criminoso dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale il ricorrente era entrato a far parte soltanto nel 2008. 1.1Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica, rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure formulate col ricorso: il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato con plausibili argomentazioni elementi oggettivi e non ha affatto ignorato le deduzioni dell'istante anche riguardanti i profili asseritamente accomunanti gli episodi giudicati. In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte -in questo caso distanziato di cinque anni - costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.2 Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata supera dunque indenne il controllo operabile nel giudizio di legittimità ed il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle P( /. t spese processuali etraTversamenp della somma di euro 3.000,0040 Cassa delle Ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 15510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris