CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di rapina aggravata in concorso di cui al capo b) di imputazione, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto riproduttivo di doglianze in fatto, già prospettate in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale. Il ricorrente deduce l'inattendibilità del riconoscimento personale dell'imputato effettuato dalla persona offesa che - dovendosi intendere quale "specie del più generale concetto di dichiarazione" (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416 - 01) - è rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito e, se non fondato su affermazioni apodittiche o illogiche, è sottratto al controllo di legittimità, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie da sovrapporre a quella adottata nei precedenti gradi. Nel caso di specie, la Corte territoriale- con motivazione esente da vizi logici - ha puntualmente argomentato la ritenuta attendibilità del riconoscimento osservando che l'azione predatoria era avvenuta in pieno giorno e la vittima aveva avuto modo di osservare per un tempo sufficiente gli aggressori; che esso era avvenuto nell'immediatezza ed in termini certi e risultava corroborato dagli esiti della perquisizione effettuata a carico dell'imputato ove erano state ritrovate 45 banconote da 10 euro, compatibili con il numero di pezzi sottratti alla persona offesa (pagg. 4-6 della sentenza impugnata). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i