CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 05370/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASCE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avvisg.atté parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625 bis avverso la sentenza n. 28532 emessa dalla Sez. 3 di questa Corte in data 11 giugno 2024, con cui sono stati dichiarati inam- missibili i ricorsi proposti avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ter- mini Imerese relativa all'inammissibilità della richiesta avanzata dai due odierni ricorrenti volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 22/05/2006. 2. Sia il provvedimento impugnato sia i ricorsi sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così