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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18408/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22035-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente - avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 22035 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G.22035/2021 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'INPS a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto opposizione, per contributi alla gestione I.V.S. relativa all'anno 2010; la Corte territoriale ha stabilito che alla data dell'avviso bonario, notificato al professionista dall'Istituto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il credito era già estinto per decorso della prescrizione quinquennale, considerato quale dies a quo la data di scadenza del pagamento dei contributi, fissata al 16.06.2011; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31,

I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 12.05.2011 pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 2011 perché, in relazione alla contribuzione dovuta alla gestione separata INPS riferita all'anno 2010, non è stata applicata la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione"; lamenta la mancata applicazione da parte della Corte d'appello dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M., richiamato in epigrafe; il motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." ([OSCURATO:PERSONA]. n. 10273 del 2021);il principio sopra richiamato vale anche a regolare la fattispecie in esame, considerato che per il pagamento dei contributi per l'anno 2010, il d.P.C.M. del 12.05.2011 aveva differito la data di scadenza dal 16 giugno al 6 luglio 2011, e che, pertanto, considerando tale slittamento temporale, alla data della richiesta di pagamento da parte dell'Inps alla professionista, comunicata il 30.06.2015, il diritto all'adempimento dell'obbligo contributivo non era ancora estinto, non essendo maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22035-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controticorrente - avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22035 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G.22035/2021 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'INPS a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto opposizione, per contributi alla gestione I.V.S. relativa all'anno 2010; la Corte territoriale ha stabilito che alla data dell'avviso bonario, notificato al professionista dall'Istituto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il credito era già estinto per decorso della prescrizione quinquennale, considerato quale dies a quo la data di scadenza del pagamento dei contributi, fissata al 16.06.2011; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 12.05.2011 pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 2011 perché, in relazione alla contribuzione dovuta alla gestione separata INPS riferita all'anno 2010, non è stata applicata la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione"; lamenta la mancata applicazione da parte della Corte d'appello dello slittamento/differimento del termine dovuto al d.P.C.M., richiamato in epigrafe; il motivo è fondato; in base al consolidato orientamento di questa Corte, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." ([OSCURATO:PERSONA]. n. 10273 del 2021);il principio sopra richiamato vale anche a regolare la fattispecie in esame, considerato che per il pagamento dei contributi per l'anno 2010, il d.P.C.M. del 12.05.2011 aveva differito la data di scadenza dal 16 giugno al 6 luglio 2011, e che, pertanto, considerando tale slittamento temporale, alla data della richiesta di pagamento da parte dell'Inps alla professionista, comunicata il 30.06.2015, il diritto all'adempimento dell'obbligo contributivo non era ancora estinto, non essendo maturato il termine quinquennale di prescrizione; in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Potenza in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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