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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 22741/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al al n. 15158/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Isernia, [OSCURATO:PERSONA] n.101 presso l o studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in Isernia, via Occidentale n.148 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOn. 34/2020 depositata il 03/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020n. 15158 sez.

M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo – per quanto in questa sede ancora rileva – accertarsi la proprietà ex art. 948 c.c. di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] in catasto del Comune di Isernia al f. 26 partita 6735 p.lla 516, illecitamente frazionatodai convenuti nella particella 952 e 953.

2. I convenuti resistevano alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] formulava eccezione di usucapione della particella 953.

3. Il Tribunale rigettavala domanda attorea.

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] resisteva chiedendone il rigetto.

5. La Corte di Appello di Campobasso accoglieva il gravame e in parziale riforma della pronuncia di primo grado accertava la proprietà del terreno sopraindicato in capo alla società attrice e poi appellante e condannava Antonio D onato al ripristino dell'esatta indicazione catastale del bene nonché a procedere all’annotazione in variazione della dichiarazione di successione.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello.

7. [OSCURATO:PERSONA] C. Srlha resistito con controricorso

8. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

9. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Ric. 2020n. 15158 sez.

M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -3-

5. – Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola in tremotivi:

1. vio lazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c.dell'articolo 948 c.c..

La società ricorrente non ha fornito alcuna prova della proprietà del bene oggetto del giudizio e la Corte d'appello h a erroneamente ritenutoattenuato l'onere probatorio in presenza dell'eccezione di usucapione formulata dal convenuto.Questi in realtà ha contestato che la società ed i suoi danti causa avessero mai posseduto il bene in oggetto e che l’attrice non avesse offerto provadell'acquisto a titolo originario.

2. violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c. dell'articolo 1158 c.c.

Nella parte in cui ha ritenuto a carico dell'appellato il fallimento della prova del possesso utile ai fini dell'usucapione. [OSCURATO:PERSONA] ha posseduto il terreno in modo continuativo e protratto nel tempo unitamente ai suoi genitori e al nonno in modo tale da usucapire il terreno.

Ciò risultava univocamente dalle testimonianze assuntee non contestate dalla controparte.

3. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Il ricorrente ritiene esserci stato travisamento della prova in relazione alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al momento di inizio del suo possesso utile ad usucapire.

2. – La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: Ric. 2020n. 15158 sez.

M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -4- «INAMMISSIBILITA' o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di accoglimento della domanda di rivendicazione della proprietà esclusiva e rilascio di bene immobile.

Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato,perché vertente sulla prova della proprietà del bene rivendicato, che ilgiudice di merito ha ritenuto conseguita alla luce del fatto che il convenuto aveva eccepito l'intervenuta usucapione del bene oggetto della domanda di rivendicaz ione, allegando un dies a quo successivo a quello dell'acquisto fattone dal rivendicante, riconoscendo in tal modo la proprietà in capo a quest'ultimo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 17/04/2002, Rv. 553771; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14320 del 26/09/2003, Rv. 567184 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5852 del 16/03/2006, Rv. 586336).

Secondo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché vertente sulla prova del possesso utile ad usucapionem, che il giudice di merito ha escluso sulla base di una non implausibile valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali era emersa una relazione di fatto con la res non risalente oltre il 2003 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

Terzo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato,perché vertente sul travisamento della prova, sia in relazione alladimostrazione della proprietà del cespite in capo alla parte rivendicante, sia con riferimento alla configurabilità del possesso utile ad usucapionem.

In riferimento al secondo e terzo motivo, va osservato che il ricorrente propone in sostanza una lettura alternativa delle risultanze istruttorie,senza considerare il consolidato principio Ric. 2020n. 15158 sez.

M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -5- secondo cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizi oni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto

3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso, insistendo nella tesi circa l'erronea valutazione delle testimonianze sfociata in travisamento della prova in ordine all'inizio del possesso utile ad usucapire. [OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque di dovere aggiungere che la Corte d'appello ha espressamente motivato in ordine alle dichiarazioni rese dai testi indicati nel ricorsoe ha ritenuto non esserci prova del possesso del terreno nel periodo anteriore al 2003.

Nel la specie non ricorrono i presupposti del travisamento della prova.

Si richiama il seguente principio di diritto: Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia Ric. 2020n. 15158 sez.

M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -6- decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1- , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489 - 01) .

Il ricorrente censura, invece, un errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo diprova che non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante e non in violazione dell'art. 115 c.p.c..

Inoltre, quanto alla prova dell’acquisto a ti tolo originario della proprietà del bene rivendicato, la statuizione del giudice di merito che l’ha ritenuta conseguita alla luce del fatto che il convenuto aveva eccepito l'intervenuta usucapione del bene oggetto della domanda di rivendicazione è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

La Corte d'Appello ha accertato che l’attore in rivendica aveva provato la validità del titolo di acquisto risalendo ai precedenti proprietari fino al 1973 quindi in epoca antecedente a quella in cui era cominciato il possesso delricorrente che non poteva ritenersi provato p er il periodo antecedente l’anno 2003.

Tale accertamento in fatto si sottrae al sindacato di questa Corte.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Ric. 2020n. 15158 sez.

M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -7-

5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.

6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei p resupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; Ric. 2020n. 15158 sez.

M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -8- dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al al n. 15158/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Isernia, [OSCURATO:PERSONA] n.101 presso l o studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in Isernia, via Occidentale n.148 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOn. 34/2020 depositata il 03/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020n. 15158 sez. M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo – per quanto in questa sede ancora rileva – accertarsi la proprietà ex art. 948 c.c. di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] in catasto del Comune di Isernia al f. 26 partita 6735 p.lla 516, illecitamente frazionatodai convenuti nella particella 952 e 953. 2. I convenuti resistevano alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] formulava eccezione di usucapione della particella 953. 3. Il Tribunale rigettavala domanda attorea. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] resisteva chiedendone il rigetto. 5. La Corte di Appello di Campobasso accoglieva il gravame e in parziale riforma della pronuncia di primo grado accertava la proprietà del terreno sopraindicato in capo alla società attrice e poi appellante e condannava Antonio D onato al ripristino dell'esatta indicazione catastale del bene nonché a procedere all’annotazione in variazione della dichiarazione di successione. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello. 7. [OSCURATO:PERSONA] C. Srlha resistito con controricorso 8. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 9. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Ric. 2020n. 15158 sez. M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -3- 5. – Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola in tremotivi: 1. vio lazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c.dell'articolo 948 c.c.. La società ricorrente non ha fornito alcuna prova della proprietà del bene oggetto del giudizio e la Corte d'appello h a erroneamente ritenutoattenuato l'onere probatorio in presenza dell'eccezione di usucapione formulata dal convenuto.Questi in realtà ha contestato che la società ed i suoi danti causa avessero mai posseduto il bene in oggetto e che l’attrice non avesse offerto provadell'acquisto a titolo originario. 2. violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c. dell'articolo 1158 c.c. Nella parte in cui ha ritenuto a carico dell'appellato il fallimento della prova del possesso utile ai fini dell'usucapione. [OSCURATO:PERSONA] ha posseduto il terreno in modo continuativo e protratto nel tempo unitamente ai suoi genitori e al nonno in modo tale da usucapire il terreno. Ciò risultava univocamente dalle testimonianze assuntee non contestate dalla controparte. 3. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Il ricorrente ritiene esserci stato travisamento della prova in relazione alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al momento di inizio del suo possesso utile ad usucapire. 2. – La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: Ric. 2020n. 15158 sez. M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -4- «INAMMISSIBILITA' o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di accoglimento della domanda di rivendicazione della proprietà esclusiva e rilascio di bene immobile. Primo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato,perché vertente sulla prova della proprietà del bene rivendicato, che ilgiudice di merito ha ritenuto conseguita alla luce del fatto che il convenuto aveva eccepito l'intervenuta usucapione del bene oggetto della domanda di rivendicaz ione, allegando un dies a quo successivo a quello dell'acquisto fattone dal rivendicante, riconoscendo in tal modo la proprietà in capo a quest'ultimo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 17/04/2002, Rv. 553771; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14320 del 26/09/2003, Rv. 567184 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5852 del 16/03/2006, Rv. 586336). Secondo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato, perché vertente sulla prova del possesso utile ad usucapionem, che il giudice di merito ha escluso sulla base di una non implausibile valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali era emersa una relazione di fatto con la res non risalente oltre il 2003 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Terzo motivo: inammissibile o comunque manifestamente infondato,perché vertente sul travisamento della prova, sia in relazione alladimostrazione della proprietà del cespite in capo alla parte rivendicante, sia con riferimento alla configurabilità del possesso utile ad usucapionem. In riferimento al secondo e terzo motivo, va osservato che il ricorrente propone in sostanza una lettura alternativa delle risultanze istruttorie,senza considerare il consolidato principio Ric. 2020n. 15158 sez. M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -5- secondo cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizi oni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto 3. –[OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso, insistendo nella tesi circa l'erronea valutazione delle testimonianze sfociata in travisamento della prova in ordine all'inizio del possesso utile ad usucapire. [OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque di dovere aggiungere che la Corte d'appello ha espressamente motivato in ordine alle dichiarazioni rese dai testi indicati nel ricorsoe ha ritenuto non esserci prova del possesso del terreno nel periodo anteriore al 2003. Nel la specie non ricorrono i presupposti del travisamento della prova. Si richiama il seguente principio di diritto: Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia Ric. 2020n. 15158 sez. M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -6- decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1- , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489 - 01) . Il ricorrente censura, invece, un errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo diprova che non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante e non in violazione dell'art. 115 c.p.c.. Inoltre, quanto alla prova dell’acquisto a ti tolo originario della proprietà del bene rivendicato, la statuizione del giudice di merito che l’ha ritenuta conseguita alla luce del fatto che il convenuto aveva eccepito l'intervenuta usucapione del bene oggetto della domanda di rivendicazione è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte. La Corte d'Appello ha accertato che l’attore in rivendica aveva provato la validità del titolo di acquisto risalendo ai precedenti proprietari fino al 1973 quindi in epoca antecedente a quella in cui era cominciato il possesso delricorrente che non poteva ritenersi provato p er il periodo antecedente l’anno 2003. Tale accertamento in fatto si sottrae al sindacato di questa Corte. 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ric. 2020n. 15158 sez. M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -7- 5. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-biscod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei p resupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; Ric. 2020n. 15158 sez. M2 - ud. 9 - 06 - 202 3 -8- dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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