CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46524/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo (concernente l'omesso riconoscimento dell'uso personale), nonché il secondo motivo (concernente il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve) sono manifestamente infondati, non potendosi sindacare in sede di legittimità le valutazioni compiute dal giudice di merito in punto di fatto, non emergendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere e nsore La Presidente