CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 44286/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello, dichiarando inammissibile l'appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.In effetti le censure proposte con l'atto di appello erano generiche, in violazione della disposizione normativa correttamente applicata dalla Corte territoriale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente