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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46374/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 0LACT C L avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto- ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto per cui, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione e ritenuta la fattispecie di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., applicata infine la diminuente per la scelta dei rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per due giorni a settimana per due ore giornaliere per la durata di sei mesi;

2. ricorre per cassazione il difensore del Thiam lamentando vizio di motivazione del provvedimento impugnato: rileva in primo luogo il carattere contraddittorio della motivazione sia quanto alla grossolanità della contraffazione che alla conseguente inoffensività della condotta ascritta all'imputato; segnala che la Corte ha ritenuto la contraffazione in forza di alcuni elementi tra cui il luogo di acquisto dei prodotti quale riferito dallo stesso imputato oltre alla assenza di documentazione contabile e fiscale ed il luogo in cui erano stati messi in vendita; segnala che già con l'atto di appello era stato evidenziato che tutti questi elementi erano emblematici del carattere grossolano della contraffazione e, pertanto, della sostanziale inoffensività della condotta di loro messa in vendita sicché le considerazioni della Corte sono in diretta contraddizione con la decisione finale di conferma della sentenza di primo grado; rileva inoltre la contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio atteso che da un lato la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della ipotesi attenuata e, dall'altro, quello della individuazione di una pena superiore al minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello di Catania, infatti, non ha mancato di prendere in considerazione le censure avanzate con l'impugnazione richiamando, in merito al profilo di doglianza articolato in ricorso, quanto costantemente chiarito da questa Corte, secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc.

Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane).

Per altro verso, si è anche opportunamente chiarito che per considerare il falso innocuo e grossolano e, dunque, ritenere il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore. (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702, PMT in proc.

Ndiaye; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832, [OSCURATO:PERSONA]).

Ecco, allora, che, ferma restando la larghissima prevalenza dell'orientamento di cui si è dato conto ed a cui si è uniformata la decisione qui gravata, si tratta - però - di una questione che involge apprezzamenti "di merito" che non possono trovare ingresso in questa sede se non nella ipotesi, che non si registra nel caso di specie, in cui il "fatto" non sia in qualche misura "auto evidente", ovvero risulti in maniera incontrovertibile dalla sola lettura della sentenza di merito.

Manifestamente infondata, inoltre, è la censura relativa al trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte ha condiviso l'apprezzamento del Tribunale che aveva ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e, nel contempo, aveva quantificato la pena che, pur non nel minimo, è largamente inferiore alla media edittale che, come è stato opportunamente chiarito, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA]).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi A ostinacch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 0LACT C L avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto- ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto per cui, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione e ritenuta la fattispecie di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., applicata infine la diminuente per la scelta dei rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa con il beneficio della sospensione condizionale subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità per due giorni a settimana per due ore giornaliere per la durata di sei mesi; 2. ricorre per cassazione il difensore del Thiam lamentando vizio di motivazione del provvedimento impugnato: rileva in primo luogo il carattere contraddittorio della motivazione sia quanto alla grossolanità della contraffazione che alla conseguente inoffensività della condotta ascritta all'imputato; segnala che la Corte ha ritenuto la contraffazione in forza di alcuni elementi tra cui il luogo di acquisto dei prodotti quale riferito dallo stesso imputato oltre alla assenza di documentazione contabile e fiscale ed il luogo in cui erano stati messi in vendita; segnala che già con l'atto di appello era stato evidenziato che tutti questi elementi erano emblematici del carattere grossolano della contraffazione e, pertanto, della sostanziale inoffensività della condotta di loro messa in vendita sicché le considerazioni della Corte sono in diretta contraddizione con la decisione finale di conferma della sentenza di primo grado; rileva inoltre la contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio atteso che da un lato la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della ipotesi attenuata e, dall'altro, quello della individuazione di una pena superiore al minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello di Catania, infatti, non ha mancato di prendere in considerazione le censure avanzate con l'impugnazione richiamando, in merito al profilo di doglianza articolato in ricorso, quanto costantemente chiarito da questa Corte, secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana", considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, come si è chiarito, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri; cfr., più recentemente, Sez. Sez 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814, Assane). Per altro verso, si è anche opportunamente chiarito che per considerare il falso innocuo e grossolano e, dunque, ritenere il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore. (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702, PMT in proc. Ndiaye; Sez. 2, Sentenza n. 45545 del 15/11/2005, Rv. 232832, [OSCURATO:PERSONA]). Ecco, allora, che, ferma restando la larghissima prevalenza dell'orientamento di cui si è dato conto ed a cui si è uniformata la decisione qui gravata, si tratta - però - di una questione che involge apprezzamenti "di merito" che non possono trovare ingresso in questa sede se non nella ipotesi, che non si registra nel caso di specie, in cui il "fatto" non sia in qualche misura "auto evidente", ovvero risulti in maniera incontrovertibile dalla sola lettura della sentenza di merito. Manifestamente infondata, inoltre, è la censura relativa al trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte ha condiviso l'apprezzamento del Tribunale che aveva ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e, nel contempo, aveva quantificato la pena che, pur non nel minimo, è largamente inferiore alla media edittale che, come è stato opportunamente chiarito, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA]). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi A ostinacch
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