CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 1963
Cassazione n. 00158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26/01/2021, il Tribunale di Gela rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, impartito con la sentenza n. 130/2008 del Tribunale di Gela, divenuta irrevocabile. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 665 cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale, in funzione di Giudice dell'esecuzione aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza, affermando che la cognizione sulle questioni tecniche ostative ed incompatibili con l'ordine di demolizione non spettava al giudice dell'esecuzione ma rientrava nella competenza delle autorità amministrative, Comune e Prefettura. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale; trattasi, ancora, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (Sez.3, n.50441 del 27/10/2015, Rv.265616; Sez.3, n.756 del 02/12/2010,dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez 3, n. 8409 del 28/2/2007, Muggianu, non massimata; Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, in relazione all'art. 7, ultimo comma, 1.28.2.1985, n.47). 3. Le Sezioni Unite (Sez.U, n. 15 del 19/06/1996,Rv.205336 - 01) hanno affermato che l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora regolato, in piena continuità normativa, dall'art 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001) al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. E nell'affermare detto principio si è precisato che ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 181 disp. att. cod. proc. pen.); si è, poi, successivamente affermato che compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod.proc.pen., determinare le modalità esecutive dell'esecuzione e che, ove sorga una controversia sull'esistenza,;,,A legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizion~rio-cantrovena competente a deciderlekè il giudice dell'esecuzione (Sez.3, n.1140 del 23/03/1999, Rv.213752 - 01; Sez. 3, n. 1961 del 04/07/2000, Rv.216991 - 01; Sez.3, n.40763 del 23/05/2013, Rv.257524 - 01; Sez.3, n.1300 del 13/11/2020,dep.14/01/2021, Rv.280272 - 01) 3. Il Tribunale di Gela, pertanto, in contrasto con i suesposti principi di diritto, ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione proposta dagli attuali ricorrenti perché rientrante nella competenza della autorità amministrativa. Nè assume rilievo la norma di cui all'art. 41 d.P.R. 380/2001, come modificata dalla legge n. 120/2020, richiamata nell'ordinanza impugnata, in quanto essa non attiene all'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, ma alla fase esecutiva dell'ordinanza di demolizione emessa dall'autorità amministrativa; tale norma, in particolare, regola le modalità esecutive dell'intervento demolitorio disposto dall'autorità amministrativa con l'ingiunzione alla demolizione (art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001) cd alla quale non ha ottemperato il responsabile dell'abuso nel termine previsto. 4. L'ordinanza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso. Così deciso il 18/1