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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17145/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in riforma della sentenza emessa dal primo giudice, esclusa la contestata recidiva ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e Delta 9 THC.

Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta omessa declaratoria di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza in alcun modo argomentare il petitum.

L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente gro [OSCURATO:PERSONA] ER1A 13 At i 26 SI Funticw d4zitilgt [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in riforma della sentenza emessa dal primo giudice, esclusa la contestata recidiva ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e Delta 9 THC. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta omessa declaratoria di assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza in alcun modo argomentare il petitum. L'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente gro [OSCURATO:PERSONA] ER1A 13 At i 26 SI Funticw d4zitilgt [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17145/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris