CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 40116/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano quali elementi dimostrativi della integrazione del reato di ricettazione, sia sotto al profilo materiale che soggettivo, la disponibilità in capo all'imputato della cantina all'interno della quale sono stati rinvenuti i numerosi oggetti provento di furto, la circostanza che detti beni fossero di diversa origine e natura e che rispetto alla loro provenienza il ricorrente non abbia fornito alcuna giustificazione); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamentala violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, infine, che la terza censura, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si indicano quali elementi ostativi al riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti, i precedenti penali dell'imputato ed il suo comportamento processuale, privo del minimo segnale di ravvedimento o autocritica, nonché di qualsiasi forma di risarcimento verso le persone offese); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]