CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG v Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe, ha accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pescara in data 20/12/2006 ed ha disposto la revoca della libertà vigilata per la durata minima di anni uno. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha valorizzato: - la decisione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva inflitto la pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e della violazione della disciplina in materia di armi, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre; - la circostanza che l'organizzazione avesse sede in Platì e operasse al nord Italia e nei [OSCURATO:PERSONA] tra gli anni 2002 e 2004 e, cioè, in un periodo temporale decisamente risalente; - che [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso alla misura di cui all'art 1 I. 199/2010, alla luce dell'assoluzione che era stata pronunciata per l'omicidio ascrittogli in separato procedimento e che aveva sempre rispettato le prescrizioni imposte; - la relazione comportamentale del 10/3/2020, da cui emergeva un comportamento intramurario corretto, esente da rilievi e finalizzato a cogliere le offerte tratta menta li . La decisione di revocare la misura di sicurezza era assunta nonostante la Direzione distrettuale antimafia di [OSCURATO:PERSONA] avesse sottolineato come si trattasse di un elemento apicale dell'organizzazione, del braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], operativo essenzialmente nell'area ionica, in quella di Platì e di Ciminà. Non erano emersi, d'altro canto, elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse reciso i legami con la criminalità organizzata e non aveva incidenza la valorizzazione della relazione socio familiare e il rapporto favorevole con gli operatori. Sulla scorta degli elementi enucleati il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di discostarsi dalla valutazione del Magistrato di sorveglianza e ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica e lamenta che la revoca disposta non aveva tenuto conto, in concreto, della pericolosità ancora esistente, desumibile: - dalla gravità dei fatti commessi;- dalla pendenza di un giudizio di secondo grado per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per condotte anche successive. In particolare con la revoca della misura di sicurezza non si era tenuto presente che il clan di appartenenza era esistente e operativo e che non si potesse prescindere da un periodo ulteriore di osservazione. La condanna, poi, emessa nel 2015 dal Tribunale di Locri, non ancora definitiva, ad anni dieci di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa era stata confermata in secondo grado, nel 2017, e annullata dalla decisione della Corte di cassazione del 23/10/2018, con formazione di giudicato interno per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per la sua posizione nella locale di Ciminà, convergendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e su cui vi era una valutazione esauriente. La parte conseguente, oggetto di rivisitazione, era relativa alla partecipazione nel periodo di detenzione compreso tra il 2007 e il 2012, sul quale era stato richiesto uno scrutinio di altra valenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Deve premettersi che la cessazione della misura di sicurezza postula la necessaria elisione del profilo individuale di pericolosità sociale, per il cui controllo sia stata disposta, all'esito della commissione di un reato o di un cd. quasi reato. In linea di principio, l'applicazione di una misura di sicurezza deve seguire prima il concreto accertamento, da parte del Giudice, della sussistenza della pericolosità sociale e, in seguito, il concreto accertamento, da parte del Magistrato di Sorveglianza, del permanere della condizione anzidetta, secondo la regola generale che disciplina le misure di sicurezza. Sono venuti meno, invero, (Legge n. 663/1986) i casi nei quali la pericolosità sociale è presunta, con conseguente obbligo del Giudice di procedere al relativo accertamento. Da ciò discende che tutte le misure di sicurezza personali devono essere ordinate soltanto dopo l'accertamento che colui il quale ha commesso il fatto sia persona socialmente pericolosa. Detta qualità si deve desumere dagli elementi specificati negli artt. 133 e 203 cod. pen. La pericolosità sociale è sempre ancorata alla perpetrazione di un reato o, come anticipato, di un quasi reato; a detta condotta si aggiunge il giudizio negativo del Giudice in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi fatti penalmente rilevanti, di guisa che quella valutazione non può prescindere né essere estranea alla condotta effettiva del soggetto nel tempo. La pericolosità sociale è, dunque, una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si inferisce la probabilità di una recidiva; essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre, in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione di reati stessi (Sez. 1, n. 51660, del 16/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274379). E', altresì, pacifico nella giurisprudenza che è onere del giudice di verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena. Si è osservato come non possa attribuirsi unico o decisivo rilievo al buon comportamento carcerario del soggetto, peraltro doveroso, e come non possa ignorarsi lo sforzo profuso dal condannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale, palesato, ad esempio, dalla dedizione allo studio, dalla coltivazione dei rapporti parentali e dall'assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni, (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500). Si tratta di una valutazione da compiere in una logica di bilanciamento tra i diversi valori e le distinte esigenze ricercando, appunto, gli indicatori che in concreto possano dare dimostrazione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279306; Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511) e che, in caso di condanna per la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso può essere fondata sugli elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma verifica, che tenga conto di tutti i dati disponibili per la conclusione sull'anzidetta condizione del singolo. 2. Ciò posto il Tribunale dell'Aquila non ha eseguito una valutazione complessiva sulla condizione di attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ed è giunto alla revoca della misura di sicurezza valorizzando il solo profilo inferibile dalla condizione detentiva, dal comportamento del detenuto e dalla risalenza dei precedenti a carico dell'istante. La lettura degli atti e della nota della Direzione distrettuale antimafia di [OSCURATO:PERSONA] sopra richiamata lascia, però, emergere più di un particolare di segno contrario e dà conto di aspetti che si sarebbe dovuto egualmente sottoporre a scrutinio, in ragione del giudizio da esprimere sulla pericolosità sociale attuale e che, osserva il ricorrente, ben avrebbe potuto impedire la revoca della misura di sicurezza a carico. In questa logica il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila non si è confrontato con la gravità delle condotte, che avevano indotto la condanna relativa alla partecipazione, alla struttura dedita al narcotraffico e, soprattutto, con la vitalità e l'operatività del fenomeno associativo della 'ndrangheta e della locale di Ciminà, aspetti cui pure il Giudice di merito avrebbe avuto obbligo di rapportarsi, prima di procedere alla revoca della misura di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] era stato inserito nella locale anzidetta ed aveva avuto un ruolo rilevante apicale in essa articolazione, con la conseguenza che il mero comportamento carcerario (doveroso) e i rapporti con i familiari e gli operatori, oltre che il corretto approccio con l'offerta trattamentale, non erano di per sé indicatori autosufficienti per la decisione assunta, in ragione di quanto aveva sottoposto la competente Direzione distrettuale antimafia, nel suo parere sul tema. D'altro canto, la decisione emessa non si era confrontata con la statuizione del Tribunale di Locri del 2015, confermata in appello nel 2017 e annullata dalla Suprema Corte. L'annullamento, invero, era derivato dalla circostanza che non si erano selezionati o enucleati elementi a carico, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., nel periodo di detenzione 2007-2012 e non per insussistenza del fatto nel periodo precedente. Da ciò si è osservato come in parte un giudicato interno già segnasse la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente necessità di valutare anche quel dato nel momento di revoca della misura di sicurezza disposta all'esito del giudizio di merito. Alla luce di quanto premesso l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvi