Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00161/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA iN C sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/02/2021 del tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Gela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Gela, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Francesca, Filippo e Roberto, per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di sopraelevazioni abusive, disposta con sentenza del tribunale di Gela divenuta irrevocabile il 2 luglio 1999, dichiarava l'inammissibilità della domanda.

2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], Francesca, Filippo e Roberto, mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione.

3. Deducono, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 665 cod. proc. pen., per la declinata competenza, quale giudice dell'esecuzione, in ordine alla verifica delle questioni tecniche ostative alla demolizione e sottoposte all'esame del tribunale.

4. Con il secondo motivo, deducono la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., nella parte in cui la dichiarazione di inammissibilità è intervenuta senza previa fissazione della udienza in camera di consiglio, ex art. 666 commi 3 e 4 cod. proc. pen. 5.

Occorre, per ragioni di prevalenza logico giuridica, esaminare innanzitutto il secondo motivo, che è manifestamente infondato.

Atteso che in caso di inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 666 cornma 2 cod. proc. pen. la decisione è assunta "de plano", senza previa fissazione di udienza ex art. 666 corna 3 cod. proc. pen., come accaduto correttamente nel caso in esame.

6. Il secondo motivo è invece fondato.

E' principio pacifico che l'ordine di demolizione adottato dal giudice penale, ancorchè applicativo di sanzione amministrativa, ha natura di provvedimento giurisdizionale, sicchè è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva (Sez.

U, n. 15 del 19/6/1996, Monterisi, Rv. 205336; Sez. 3, n. 30679 dei 20/12/2016, dep. 2017, Pintacorona, Rv. 270229).

Pertanto, compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della demolizione e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore, un procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (in motivazione, di recente, Sez. 1 n. 46612 del 03/10/2019 Rv. 277484 - 01; Sez. 3, n. 40763 del 23/5/2013, Rv. 257524).

Non appare pertinente il richiamo, formulato nella ordinanza impugnata, alla disciplina di cui all'art. 41 del DPR 380/01, eccentrica rispetto al caso di specie, inerente l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dalla autorità giurisdizionale, laddove, invece, la predetta norma attiene al diverso piano della esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dalla pubblica amministrazione e riguarda, in ordine alla specifica citazione della Prefettura operata dal tribunale di Gela, l'esplicazione dell'intervento materiale e repressivo dello Stato, di tipo eventuale, attuabile a fronte della mancata demolizione da effettuarsi da parte dell'ente cui essa competetene in via immediata.

Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela, che dovrà valutare l'allegata impossibilità di eseguire la demolizione alla luce dei principi vigenti, tra cui quelli secondo i quali l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo, senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato.

Tale essendo, tra l'altro, il caso in cui sia stato il medesimo a realizzare l'abuso sull'iniziale manufatto o, comunque, a tollerare la realizzazione delle opere (cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 7789 dei 09/02/2021 Rv. 281474 - 01).

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza debba essere annullata limitatamente alla declinazione di giurisdizione, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela.

Con dichiarazione di inammissibilità nel resto dei ricorsi.

P.Q.M. annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla declinazione di giurisdizione con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Così deciso il 03/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA iN C sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/02/2021 del tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Gela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Gela, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Francesca, Filippo e Roberto, per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di sopraelevazioni abusive, disposta con sentenza del tribunale di Gela divenuta irrevocabile il 2 luglio 1999, dichiarava l'inammissibilità della domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], Francesca, Filippo e Roberto, mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione. 3. Deducono, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 665 cod. proc. pen., per la declinata competenza, quale giudice dell'esecuzione, in ordine alla verifica delle questioni tecniche ostative alla demolizione e sottoposte all'esame del tribunale. 4. Con il secondo motivo, deducono la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen., nella parte in cui la dichiarazione di inammissibilità è intervenuta senza previa fissazione della udienza in camera di consiglio, ex art. 666 commi 3 e 4 cod. proc. pen. 5. Occorre, per ragioni di prevalenza logico giuridica, esaminare innanzitutto il secondo motivo, che è manifestamente infondato. Atteso che in caso di inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 666 cornma 2 cod. proc. pen. la decisione è assunta "de plano", senza previa fissazione di udienza ex art. 666 corna 3 cod. proc. pen., come accaduto correttamente nel caso in esame. 6. Il secondo motivo è invece fondato. E' principio pacifico che l'ordine di demolizione adottato dal giudice penale, ancorchè applicativo di sanzione amministrativa, ha natura di provvedimento giurisdizionale, sicchè è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva (Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, Monterisi, Rv. 205336; Sez. 3, n. 30679 dei 20/12/2016, dep. 2017, Pintacorona, Rv. 270229). Pertanto, compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della demolizione e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall'interessato o dal difensore, un procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (in motivazione, di recente, Sez. 1 n. 46612 del 03/10/2019 Rv. 277484 - 01; Sez. 3, n. 40763 del 23/5/2013, Rv. 257524). Non appare pertinente il richiamo, formulato nella ordinanza impugnata, alla disciplina di cui all'art. 41 del DPR 380/01, eccentrica rispetto al caso di specie, inerente l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dalla autorità giurisdizionale, laddove, invece, la predetta norma attiene al diverso piano della esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dalla pubblica amministrazione e riguarda, in ordine alla specifica citazione della Prefettura operata dal tribunale di Gela, l'esplicazione dell'intervento materiale e repressivo dello Stato, di tipo eventuale, attuabile a fronte della mancata demolizione da effettuarsi da parte dell'ente cui essa competetene in via immediata. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela, che dovrà valutare l'allegata impossibilità di eseguire la demolizione alla luce dei principi vigenti, tra cui quelli secondo i quali l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo, senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato. Tale essendo, tra l'altro, il caso in cui sia stato il medesimo a realizzare l'abuso sull'iniziale manufatto o, comunque, a tollerare la realizzazione delle opere (cfr. anche in motivazione Sez. 3, n. 7789 dei 09/02/2021 Rv. 281474 - 01). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza debba essere annullata limitatamente alla declinazione di giurisdizione, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela. Con dichiarazione di inammissibilità nel resto dei ricorsi. P.Q.M. annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla declinazione di giurisdizione con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Gela. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 03/12/202
Sentenza Cassazione n. 00161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris