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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24677/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25851-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA • GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M BATTISTINI 94/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 104/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 13 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] società agricola a r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ferrara che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la rendita catastale proposta dalla contribuente con procedura DOCFA relativa ad un immobile destinato alla produzione di energia da biomasse.

La CTR annullava l'atto impugnato in quanto carente di adeguata motivazione.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La società contribuente resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7

I. n. 212/2000 e 3

I. n. 241/1990, in relazione all'art. 1, comma 335,

I. n. 311/2004 e all'art. 2 d.l. n. 16/1993, convertito dalla

I. n. 75/1993, in quanto l'avviso di accertamento sarebbe adeguatamente motivato perché emesso all'esito di procedura DOCFA.

Ric. 2020 n. 25851 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Il ricorso è infondato.

Secondo l'orientamento espresso da questa Corte: - «In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd.

DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione» (Cass. n. 30166 del 2019); - «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione Ric. 2020 n. 25851 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- A degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato)» (Cass. n. 31809 del 2018).

Tanto premesso, va rilevato che dal modello DOCFA presentato dalla società contribuente emerge che esso conteneva tutti i dati relativi all'immobile sulla base dei quali è stato attribuito il valore di realizzazione del fabbricato e conseguentemente determinata la rendita catastale.

Dall'esame dell'atto impugnato, allegato al ricorso e interamente riprodotto nel controricorso, si evince che l'Ufficio ha invece posto a fondamento dell'accertamento un presupposto diverso da quello indicato dalla società contribuente ai fini del calcolo del valore del fabbricato e cioè la potenza nominale dell'impianto e non la sua consistenza immobiliare.

Non essendo stata determinata la rendita catastale sulla base degli elementi di fatto forniti dalla società contribuente, nel caso di specie la motivazione dell'avviso di accertamento avrebbe dovuto dunque essere approfondita evidenziando le differenze riscontrate che legittimavano la variazione onde consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa di parte contribuente anche in relazione alla delimitazione dell'oggetto del contenzioso.

Non merita pertanto censura la decisione della CTR che ha ._2 ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di accertamento Ric. 2020 n. 25851 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -4- con il quale l'Ufficio ha proceduto all'attribuzione di una diversa rendita catastale disattendendo gli elementi di fatto indicati dalla società contribuente nell'ambito di procedura DOCFA.

Alla stregua delle considerazioni svolte, diversamente dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez.

U. n. 8999 del 2009), il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25851-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA • GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M BATTISTINI 94/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 104/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 13 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] società agricola a r.l. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ferrara che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la rendita catastale proposta dalla contribuente con procedura DOCFA relativa ad un immobile destinato alla produzione di energia da biomasse. La CTR annullava l'atto impugnato in quanto carente di adeguata motivazione. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società contribuente resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 I. n. 212/2000 e 3 I. n. 241/1990, in relazione all'art. 1, comma 335, I. n. 311/2004 e all'art. 2 d.l. n. 16/1993, convertito dalla I. n. 75/1993, in quanto l'avviso di accertamento sarebbe adeguatamente motivato perché emesso all'esito di procedura DOCFA. Ric. 2020 n. 25851 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che esso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia. Il ricorso è infondato. Secondo l'orientamento espresso da questa Corte: - «In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione» (Cass. n. 30166 del 2019); - «In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione Ric. 2020 n. 25851 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- A degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato)» (Cass. n. 31809 del 2018). Tanto premesso, va rilevato che dal modello DOCFA presentato dalla società contribuente emerge che esso conteneva tutti i dati relativi all'immobile sulla base dei quali è stato attribuito il valore di realizzazione del fabbricato e conseguentemente determinata la rendita catastale. Dall'esame dell'atto impugnato, allegato al ricorso e interamente riprodotto nel controricorso, si evince che l'Ufficio ha invece posto a fondamento dell'accertamento un presupposto diverso da quello indicato dalla società contribuente ai fini del calcolo del valore del fabbricato e cioè la potenza nominale dell'impianto e non la sua consistenza immobiliare. Non essendo stata determinata la rendita catastale sulla base degli elementi di fatto forniti dalla società contribuente, nel caso di specie la motivazione dell'avviso di accertamento avrebbe dovuto dunque essere approfondita evidenziando le differenze riscontrate che legittimavano la variazione onde consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa di parte contribuente anche in relazione alla delimitazione dell'oggetto del contenzioso. Non merita pertanto censura la decisione della CTR che ha ._2 ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di accertamento Ric. 2020 n. 25851 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- con il quale l'Ufficio ha proceduto all'attribuzione di una diversa rendita catastale disattendendo gli elementi di fatto indicati dalla società contribuente nell'ambito di procedura DOCFA. Alla stregua delle considerazioni svolte, diversamente dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez. U. n. 8999 del 2009), il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
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