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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14648/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a norma dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], indagata per il delitto di cui all'art. 328, cod. pen., respingendo l'opposizione da lui proposta alla relativa richiesta formulata dai Pubblico ministero.

Quel giudice ha ritenuto, in primo luogo, che Kolmneia non fosse legittimato all'opposizione, non potendo considerarsi persona offesa dal reato, poiché tale sarebbe esclusivamente la pubblica amministrazione; e, in ogni caso, che le sue doglianze fossero manifestamente infondate.2.

Con il suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'abnormità di tale provvedimento, per due ragioni: perché, cioè, il giudice si è pronunciato in relazione alla fattispecie incriminatrice ipotizzata dal Pubblico ministero, che invece era errata, dovendo ravvisarsi nelle condotte dell'indagata, piuttosto, i reati di cui agli artt. 479 e 605, cod. pen.; e perché, in secondo luogo, sarebbe erronea la valutazione d'infondatezza delle accuse.

3. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso inammissibile, perché non consentito (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286726).

A norma dell'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi di cui al precedente art. 127, commi 1, 3, 4 e 5, che riguardano essenzialmente vizi d'instaurazione del contraddittorio e comunque formali.

Peraltro, ove mai esistenti, essi non potrebbero comunque essere fatti valere con ricorso per Cassazione, bensì mediante reclamo al tribunale monocratico, a norma del comma 3 del citato art. 410-bis (vds.

Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 410-bis, in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per vizi della motivazione).

Il ricorrente, per eludere detto sbarramento, adisce questa Corte prospettando l'abnormità di tale atto, tuttavia palesemente inesistente, in quanto derivante - secondo la stessa prospettazione difensiva - semplicemente da pretesi vizi di motivazione.

E' sufficiente ricordare, allora, che l'abnormità dell'atto è di tipo "strutturale", allorché il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) od un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); oppure può essere "funzionale", qualora l'atto, pur non risultando estraneo al sistema normativo, determini una stasi del procedimento, ossia l'impossibilità di proseguirlo se non compiendo un atto invalido od un'attività non consentita dalla disciplina di rito.

Restano fuori da tale perimetro di patologia assoluta dell'atto, perciò, tutte le ipotesi in cui il procedimento giunga ad uno dei suoi possibili epiloghi per effetto del legittimo esercizio, da parte del giudice, dei poteri conferitigli dalla legge processuale, ancorché, in ipotesi, con un provvedimento erroneo nel merito e non impugnabile 2sotto tale profilo (vds., tra le più recenti, Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552, con richiami ai vari precedenti conformi delle stesse Sezioni unite).

Nessuna di queste ipotesi, all'evidenza, ricorre nel caso di specie.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MDott.ssa 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, impugna l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a norma dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen., ha disposto l'archiviazione del procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], indagata per il delitto di cui all'art. 328, cod. pen., respingendo l'opposizione da lui proposta alla relativa richiesta formulata dai Pubblico ministero. Quel giudice ha ritenuto, in primo luogo, che Kolmneia non fosse legittimato all'opposizione, non potendo considerarsi persona offesa dal reato, poiché tale sarebbe esclusivamente la pubblica amministrazione; e, in ogni caso, che le sue doglianze fossero manifestamente infondate.2. Con il suo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'abnormità di tale provvedimento, per due ragioni: perché, cioè, il giudice si è pronunciato in relazione alla fattispecie incriminatrice ipotizzata dal Pubblico ministero, che invece era errata, dovendo ravvisarsi nelle condotte dell'indagata, piuttosto, i reati di cui agli artt. 479 e 605, cod. pen.; e perché, in secondo luogo, sarebbe erronea la valutazione d'infondatezza delle accuse. 3. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso inammissibile, perché non consentito (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286726). A norma dell'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi di cui al precedente art. 127, commi 1, 3, 4 e 5, che riguardano essenzialmente vizi d'instaurazione del contraddittorio e comunque formali. Peraltro, ove mai esistenti, essi non potrebbero comunque essere fatti valere con ricorso per Cassazione, bensì mediante reclamo al tribunale monocratico, a norma del comma 3 del citato art. 410-bis (vds. Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 410-bis, in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per vizi della motivazione). Il ricorrente, per eludere detto sbarramento, adisce questa Corte prospettando l'abnormità di tale atto, tuttavia palesemente inesistente, in quanto derivante - secondo la stessa prospettazione difensiva - semplicemente da pretesi vizi di motivazione. E' sufficiente ricordare, allora, che l'abnormità dell'atto è di tipo "strutturale", allorché il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) od un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); oppure può essere "funzionale", qualora l'atto, pur non risultando estraneo al sistema normativo, determini una stasi del procedimento, ossia l'impossibilità di proseguirlo se non compiendo un atto invalido od un'attività non consentita dalla disciplina di rito. Restano fuori da tale perimetro di patologia assoluta dell'atto, perciò, tutte le ipotesi in cui il procedimento giunga ad uno dei suoi possibili epiloghi per effetto del legittimo esercizio, da parte del giudice, dei poteri conferitigli dalla legge processuale, ancorché, in ipotesi, con un provvedimento erroneo nel merito e non impugnabile 2sotto tale profilo (vds., tra le più recenti, Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552, con richiami ai vari precedenti conformi delle stesse Sezioni unite). Nessuna di queste ipotesi, all'evidenza, ricorre nel caso di specie. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichia P.Q.MDott.ssa 3
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